CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08993/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni di reclusione e di 6.000,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta riferibilità della detenzione della droga e dell'attività di coltivazione all'imputato (primo motivo), nonché violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva relativamente alla effettuazione del narcotest sulla sostanza sequestrata (secondo motivo); Considerato che il primo motivo, ulteriormente sviluppato con memoria, espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la marijuana sequestrata deve ritenersi nella disponibilità anche dell'imputato, oltre che della convivente, evidenziando la presenza di due serre all'interno dell'abitazione in cui vivevano i due, lo svolgimento dell'attività di coltivazione in modo organizzato con attrezzatura di riscaldamento, ventilazione e illuminazione, la collaborazione di entrambi per consentire alla polizia di rinvenire piante e sacchi contenenti la droga, e la specifica qualità di imprenditore agricolo autoattribuitasi dall'attuale ricorrente; Osservato che anche il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché l'omissione dell'avviso dell'accertamento tecnico sulle sostanze sequestrate deve ritenersi legittima, in quanto l'analisi tossicologica costituisce attività ripetibile, e la distruzione dei reperti è avvenuta a distanza di lungo tempo dal sequestro e dall'esame disposto dal Pubblico Ministero; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14pb