CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18639/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 6 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 12 maggio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nei reati di rapina aggravata e violazione di domicilio. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione dell'art. 23 -bis d.l. 137/2020 conv. nella legge 176/2020 in ordine alla tardività della comunicazione delle conclusioni scritte del Pubblico ministero, è manifestamente infondato in quanto il ricorrente non ha indicato quale concreto pregiudizio abbia avuto dalla suddetta tardività, per cui non può essere accolta la richiesta, presentata nelle note difensive depositate, di assegnazione del ricorso ad altra sezione per la decisione (sul punto, si veda Sez.6 n. 28032 del 30/04/2021, Simbari ,Rv. 281694 - 02: "in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale, di cui all'articolo 23, comma 8. d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., salvo che ciò abbia comportato per le altre parti la impossibilità di concludere"); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il rigetto della richiesta di definizione del processo nelle forme del rito abbreviato condizionato avanzata dinnanzi al Giudice per le indagini preliminari e riproposta al Giudice del dibattimento, è manifestamente infondato poiché il difensore, in sede di deposito delle conclusioni scritte ex art. 23 -bis d.l. 137/2020 conv. nella legge 176/2020, fatta eccezione per i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, aveva rinunciato a tutti i motivi di impugnazione, ivi compreso quello relativo all'ordinanza di rigetto della richiesta di abbreviato condizionato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; rilevato che l'inammissibilità dei motivi di ricorso proposti si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]