CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 08473/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12930/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., fallita in data 28 novembre 2013, in persona di [OSCURATO:PERSONA] in proprio in qualità di ex legale rappresentante, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresentae difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE n. 1197/2015 depositata il 13/11/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , svolgente attività di mediazione immobiliare, era sottoposta a verifica fiscale relativamente all'anno 2008, in esito alla quale veniva elevato pvc; indi, in data 14 aprile 2011, era attinta da avviso di accertamento n. T7G030201406/2011, con cui veniva liquidata una maggiore iva pari ad euro 257.000,00 ed irrogata una sanzione pari ad euro 386.400,00, risultante dall'applicazione del cumulo giuridico in relazione alle fattispecie di dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta ex art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 471 del 1997, illegittima detrazione d'imposta ex art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471 del 1997 e mancata e/o irregolare tenuta e conservazione dei registri ex art. 9, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 471 del 1997. 1.1. La ripresa riguardava due operazioni concluse nel 2008. Infatti, [OSCURATO:PERSONA], inesistente all'indirizzo indicato nell'Anagrafe Tributaria, con conseguente impossibilità di recupero diretto di alcuna documentazione, aveva contestualmente acquistato e rivenduto, il 17 novembre quanto alla prima operazione ed il 30 dicembre quanto alla seconda, ad un prezzo pari a quasi il doppio il prezzo di acquisto, rispettivamente, un immobile a [OSCURATO:PERSONA] ed un immobile a Chivasso. Le compravendite, non dichiarate ai fini delle imposte dirette, in relazione alle quali le significative differenze di prezzo avrebbero evidenziato partite di debito, erano confluite nella sola dichiarazione iva allegata al medesimo modello Unico, che invece evidenziava un credito di euro 256.700,00. Gli immobili, che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato dalle società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., venivano rivenduti alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e da questa concessi in locazione finanziaria rispettivamente alle società – riconducibili a tale [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., entrambe attive nell'ambito del settore immobiliare. I verificatori dapprima e l’Agenzia delle entrate dappoi ritenevano che – poiché era emerso avere soltanto il Mannino condotto personalmente, ancorché presentandosi in qualità di referente di [OSCURATO:PERSONA], le trattative per le cessioni ed il loro finanziamento – [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente inattiva, giusta le dichiarazioni di altre persone coinvolte, fosse stata un mero schermo, frapposto dal Mannino per evitare il pagamento delle imposte, come confermato (a giudizio dei predetti) dal fatto che il plusvalore realizzato dalle compravendite era stato incassato proprio dal Mannino (in ragione degli esiti di un parallelo controllo interessante [OSCURATO:SOCIETA]., di cui questi era legale rappresentante). Talché, in definitiva, opinavano verificatori ed Agenzia delle entrate che le operazioni immobiliari di cui si tratta solo formalmente fossero state poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], dovendo invece sostanzialmente essere considerate imputabili, per le conseguenze fiscali, ad [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda l'immobile di [OSCURATO:PERSONA], e Cabor, per quanto riguarda quello di Chivasso. Donde il disconoscimento del credito iva indicato in dichiarazione da [OSCURATO:PERSONA], in quanto derivante, per euro 251.000,00, da operazioni soggettivamente inesistenti, e, per la differenza, da operazioni ad essa correlate (parcelle dei notai) e comunque non documentate, con conseguente indebita compensazione effettuata nel modello F24 presentato in data 1° giugno 2010. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso dinanzi alla CTP di Torino. 2.1. Questa, con sentenza n. 87/05/12, depositata in data 27 luglio 2012, rigettava “in toto” il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. 3.1. La CTR, stante la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] giusta sentenza in data 13 marzo 2013 del Tribunale di Torino, con ordinanza n. 50/31/2015, depositata il 12 febbraio 2015, dichiarava l'interruzione del processo. Indi – come recita la sentenza in epigrafe, oggetto di ricorso per cassazione – “ con istanza depositata il 21/5/2015 [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex legale rappresentante della società fallita, riassumeva in proprio il processo”. 3.2. Ad esito dell’udienza del 17 settembre 2015, la CTR, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello, con condanna di “parte appellante” alle spese. 3.3. Così motivava: “l'appellante non muove specifiche critiche alla sentenza impugnata, ma ripropone pedissequamente con il comando ‘copia incolla’ tutti i motivi di censura sollevati in primo grado nei confronti dell'atto impositivo e formula nei confronti della sentenza critiche generiche, standardizzate, apodittiche e contraddittorie, quali l'omessa/carente motivazione”. Da ciò traeva la conclusione dell’inammissibilità dell’appello “perché carente dell'indicazione dei motivi specifici posti a fondamento della stessa”, soggiungendo che l’inammissibilità derivava, comunque, altresì dalla “mancanza del ‘petitum’: invero [il ricorso] si limita a chiedere la riforma della sentenza, senza specificare quali conseguenze la pronuncia richiesta dovrebbe avere sull'atto impositivo impugnato, così sostanzialmente demandando alla Commissione di integrare il ricorso in appello e statuire se la riforma debba comportare l'annullamento ovvero il ridimensionamento dell'atto impositivo ovvero ancora la declaratoria d'inammissibilità dello stesso”. 4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione, con un motivo, “ [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., società con sede in 10144 Torino, [OSCURATO:PERSONA] 38, C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA], fallita in data 28 novembre 2013 con sentenza n. 426/13 della Sezione VI Civile Fallimentare del Tribunale di Torino ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Curatore fallimentare Dr. Dario della Croce), e per essa il Sig. [OSCURATO:PERSONA] BODOJRA in qualità di ex legale rappresentante della società ad anche in proprio”. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente –rilevato che l’Agenzia delle entrate eccepisce l’“inammissibilità del ricorso per cassazione e, ancor prima, dell'istanza di riassunzione della causa” – deve essere scrutinata la questione – d’altronde rilevabile anche “ex officio” – della legittimazione processuale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell’intervenuta dichiarazione di fallimento, in corso del giudizio di secondo grado, della prima. 2. Al riguardo, nel ricorso per cassazione, si premette, in fatto, quanto segue: “14. In data 28 aprile 2014, in conseguenza dell'intervenuto fallimento della società ricorrente, l'ex legale rappresentante della stessa, BODOJRA [OSCURATO:PERSONA], comunicava informalmente al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e al Curatore fallimentare, Dr. Dario della Croce, la propria volontà di riassumere in proprio e a proprie spese il processo interrotto. Preso atto di tale volontà[,] il Curatore fallimentare Dr. Dario della Croce rendeva al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] adeguata informativa in merito. 15. In data 8 maggio 2014 parte ricorrente presentava istanza per interruzione del giudizio e, contestualmente, istanze di riassunzione e di trattazione del processo RGA 479/13, sezione XXXI, per fallimento della ricorrente con sostituzione del difensore e variazione del domicilio eletto, all'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] II Torino. In data 12 febbraio 2015 la CTR Piemonte, sezione XXXI, con ordinanza n. 50/31/2015, depositata il12 febbraio 2015 dichiarava l'interruzione del processo di cui al RGA 479/13 riguardante l'avviso di accertamento n. T7G030201406/2011 emesso dall'Agenzia Fiscale delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] II di Torino. In data 11 maggio 2015 parte ricorrente presentava istanza per interruzione del giudizio e, contestualmente, istanze di riassunzione e di trattazione del processo RGA 479/13, sezione XXXI, per fallimento della ricorrente con sostituzione del difensore e variazione del domicilio eletto, all'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] II Torino”. 2.1. A fronte di tale narrativa, il ricorso assume la sussistenza dell’“interesse” dell’“ex legale rappresentante della società” “a coltivare l'impugnazione (nel caso della proposta riassunzione del giudizio di secondo grado) e, attualmente, l'interesse a proporre ricorso per cassazione della sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA]”: “tale interesse (che si pone comunque anche a vantaggio della curatela della società)” – prosegue il ricorso – “concerne la difesa della propria tutela patrimoniale, soprattutto in ipotesi, quale quella in esame, in cui le condotte contestate potrebbero ritenersi costituire fondamento per azioni di responsabilità od estremi di reato a carico di chi le ha (pretesamente) poste in essere. In ogni caso, poi, l'interesse ad agire del ricorrente è da ritenersi sussistente in considerazione dell'inerzia del curatore fallimentare. Tale condizione […] è integrata attraverso l'assoluta inattività difensiva che impone a colui che intende proporre l'impugnativa di non potere attendere di avere notizia certa di una possibile diversa volontà esclusivamente allo spirare del termine per la proposizione del ricorso. Nel caso dell'impugnativa proposta dalla società, in persona di colui che ne era il legale rappresentante al tempo della notifica dell'avviso di accertamento oggetto di impugnativa, non sussistendo alcuna manifesta volontà di non continuare il giudizio da parte del curatore fallimentare, l'inerzia risulta effettiva”. 2.2. L’assunto della sussistenza dell’“interesse”, e, per vero, prima ancora, della legittimazione, dell’“ ex legale rappresentante della società” a “coltivare l’impugnazione”, con particolare riguardo alla proposizione del ricorso per cassazione che ne occupa, è contestato dall’Agenzia delle entrate in controricorso. 3. La questione della cd. legittimazione straordinaria del “fallito” (“debitore”, ai sensi del Codice della crisi) nel processo tributario è stata rimessa alle Sezioni Unite, giusta Sez. 5, n.