CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 36321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25462/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 118, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 1865/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il25 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con ordinanza resa a definizione della procedura di espropriazione di crediti presso terzi promossa daFindomestic [OSCURATO:SOCIETA]. (creditore procedente) in danno di [OSCURATO:PERSONA] (debitore esecutato) e d [OSCURATO:PERSONA] ESECUTIVIr.g. n. 25462/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la quota pignorabile della retribuzione a quest’ultimo corrisposta dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Salerno (terzo pignorato), il giudice dell’esecuzione del Tribunale diSalerno, rilevata l’esistenza di una cessione volontaria anteriore al pignoramento gravante sullo stipendio in misura pari ad un quinto ed operante sino al marzo 2027, assegnò al procedente la somma pari ad un quinto della retribuzione netta staggita con decorrenza da aprile 2027; avverso siffatta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propose opposizione agli atti esecutivi, rigettata dalla decisione in epigrafe; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria; non svolgono difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dello Stato; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice dell’unico grado di merito; il ricorso in opposizionee l’atto introduttivo del giudizio di merito (al pari del ricorso per cassazione) sono statinotificati alla Ragioneria territoriale dello Stato di Salerno presso la sede della stessa; siffatte notificazioni sono inficiate da nullità: in base al combinato disposto dell’art. 144, primo comma, cod. proc. civ. e d ell’art. 11, primo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, l’atto introduttivo di un giudizio nei confronti di unaragioneria territoriale dello Stato e ogni successivo atto giudiziale ad essa indirizzato devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura delloStato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria «innanzi alla quale è portata la causa» (così Cass.10/06/2020, n. 11118);r.g. n. 25462/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’evidenziato vizio non risulta sanato né per rinnovazione con esperimento di idonea notifica né per effetto di costituzione in giudizio della pubblica amministrazione malamente evocata in lite; il giudizio di merito, nell’unico grado proprio delle controversie di opposizione agli atti esecutivi, si è dunque svolto nella involontaria contumacia della Ragioneria territoriale dello Stato, terzo pignorato e, come tale, litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive (orientamento consolidato: sulla scia di Cass. 18/05/2021, n. 13533, v.Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348); tanto giustifica, ai sensi degli artt.383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ., l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al Tribunale di Salerno, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, onde procedere alla nuova trattazione della controversia, previa rituale instaurazione del contraddittorio; al giudice del rinvio compete nuovo esame della questione relativa all’incidenza su emolumenti retributivi corrisposti a dipendenti pubblici del concorso simultaneotra pignoramento e cessione volontaria dello stipendio, all’individuazione della quota in taleevenienza assegnabile al procedente in executivis e dell’articolazione dell’efficacia temporale del provvedimento reso ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. in coerenza con la natura sincronica e non diacronica del concorso applicabile; al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado; p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Salerno, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,