CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 14242/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19971/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via A. CRIVELLUCCI n. 21, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA al piazzale CLODIO, n. 56, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TRAPANI n. 468/2021 depositata il26/05/2021. Ad.4/04/2023 CC R.g. n. 19971 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 4/04/2023, dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] procedettein via esecutiva, quale creditore di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S. p.a. e notificò l’atto di pignoramento presso terzi in Alcamo, al viale Italia n. 114, ove vi era un ’ agenzia della [OSCURATO:SOCIETA]., che risultava essere legata da rapporto di agenzia, quale agente, con la predetta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] pignoramento presso terzi venne ricevuto da tale [OSCURATO:PERSONA]Arpa - collaboratore della [OSCURATO:SOCIETA]. - e la [OSCURATO:SOCIETA]. venne informalmente a conoscenza dell’esistenza della procedura esecutiva promossa dal Cascio nei confronti del Picciché, in quanto il D’Arpa aveva inviato una e-mail con allegata l’ordinanza di assegnazione alla filiale [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. di Trapani. [OSCURATO:PERSONA] B anca S.p.a. propo se opposizione agli atti esecutivi, accolta nella fase sommaria con sospensione dell’ordinanza di assegnazione, ma rigettata nel merito, con sentenza del Tribunale di Trapani n. 468 del 2021. Avverso la sentenza di merito propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato atto di integrazione del contraddittorio, per la fase di legittimità, a GaetanoPicciché. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. [OSCURATO:PERSONA] Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.g. n. 19971 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi che il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] è tardivo , in quanto , a fronte di un rituale deposito del ricorso, notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il controricorso risulta notificato soltanto in data 15/09/2021, oltre il termine di legge di cui all’art. 370, comma 1, cod. proc. civ., da computarsi senza sospensione alcuna, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi. Infatti, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell’art. 92 del r.d. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell’apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all ’ azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile (tra innumerevoli: Cass. n. 171 del 1/01/2012 Rv. 620864 –01). Ciò posto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. è gravemente lacunoso nell’esposizione dei fatti per i quali è causa, atteso che da esso non risulta quali fossero gli ulteriori terzi pignorati nei cui confronti, a tenore della sentenza impugnata, venne notificata l’ordinanza di assegnazione del 17/09/2019, con la quale era intimato il pagamento di oltre euro cinquantaquattromila in favore di [OSCURATO:PERSONA] e non risulta quale sia il tenore di detta ordinanza di assegnazione, ossia se la [OSCURATO:SOCIETA] banca S.p.a. sia considerata obbligata in via principale o sussidiaria. Detta lacuna, oltre a comportare la mancata identificazione di altri potenziali contraddittori, comporta anche che non sia adeguatamente identificabile la posizione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/04/2023 CC R.g. n. 19971 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] concreto il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U n. 11653 del 18/05/2006 Rv. 588770 – 01 e Cass. n. 16103 del 02/08/2016 Rv. 641493 - 01 ). Secondo la richiamata giurisprudenza la prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U n. 2602 del 20/02/2003 Rv. 560622 - 01 ). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza (in questo caso in unico grado) ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Con specifico riferimento alla materia delle opposizioni esecutive è stato affermato, con orientamento in questa sede pienamente condiviso (Cass. n. 11268 del 12/06/20 20 Rv. 658143 -01) che in materia di opposizioni esecutive e controversie Ad.4/04/2023 CC R.g. n. 19971 del 2021; estensore: C. Valle distributive, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario, sicché il ricorso medesimo deve contenere, a pena di inammissibilità aisensi dell ’ art. 366, comma 1, n. 3, c od . proc. c iv ., l ’ esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c. Poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti esso è inammissibilee tale deve essere dichiarato. Nulla per le spese di lite, non risultando rituale la costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n . 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così de