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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02337/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso , l [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato l'ordinanza dell'Il luglio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. per essersi l'indagato associato, dal febbraio 2021, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di commettere una serie indeterminata di furti ai danni del deposito della SDA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sito in Marcellinara.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando tale ordinanza, con un primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 25 Cost., 8, 27 291, comma 2, cod. proc. pen., carenza e illogicità della motivazione, motivazione apparente, nullità dell'ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari dell'Il luglio 2022 e dell'ordinanza del Tribunale del riesame.

La difesa deduce che l'ordinanza genetica sia stata motivata mediante un sistematico e massiccio ricorso al criterio della motivazione per relationem rispetto all'ordinanza cautelare con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], contestualmente dichiaratosi territorialmente incompetente, aveva applicato la misura cautelare.

E il Tribunale del riesame ha legittimato tale tecnica di redazione con motivazione apodittica, trascurando che il provvedimento emesso dal giudice incompetente è nullo, per cui perde efficacia e qualsiasi valenza processuale e sostanziale, così da non legittimare da parte del giudice competente la motivazione per relationem.

In sostanza, il richiamo operato dal giudice competente nel suo provvedimento farebbe riferimento a un atto non legittimamente acquisito al fascicolo, in quanto tale inutilizzabile.

A sostegno del motivo di ricorso la difesa allega anche la mancata indicazione nell'ordinanza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] delle ragioni per le quali l'urgenza delle contingenze non consentisse l'immediata trasmissione del fascicolo all'ufficio competente prima che il provvedimento cautelare venisse emesso, come prescritto dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen.; su tale argomento non vi è traccia nell'ordinanza del Tribunale del riesame, omissiva di pronuncia su una ragione del riesame.

Deduce ancora la difesa che il Tribunale, nel rigettare l'eccezione di nullità correlata all'abuso della tecnica della motivazione per relationem, non avrebbe fatto alcun riferimento alle espressioni utilizzate dal giudice competente dalle quali fosse desumibile che l'obbligo motivazionale fosse stato correttamente assolto.2.1.

Con un secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 416 cod. pen. e 273 cod. proc. pen., carenza e illogicità della motivazione, motivazione apparente in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria relativa alla contestazione del delitto di associazione a delinquere.

L'ordinanza impugnata, si assume, trascura di indicare gli elementi sintomatici della sussistenza di un'associazione a delinquere come reato che prescinde dai reati- fine.

Non risulta che gli associati abbiano partecipato agli utili derivanti dalle attività illecite, ognuno ha tratto profitto solo dai furti perpetrati personalmente; i soggetti coimputati nemmeno si conoscevano fra loro; non esiste alcun elemento che lasci pensare che il Melina si sia adoperato per ideare e concretizzare la costituzione del vincolo associativo, tra l'altro nemmeno conoscendo il sistema del cosiddetto «finto reso», spiegatogli da altri; la differenziazione dei ruoli descritta dal Tribunale deriva esclusivamente dalle diverse mansioni svolte dal Melina, quale magazziniere, e dagli altri, quali corrieri.

Nell'ordinanza è assente una convincente analisi del fenomeno associativo al fine di distinguerlo dal concorso di persone, posto che gli elementi scrutinati dal Tribunale risultano altrettanto compatibili con tale seconda forma di manifestazione del reato.

2.2. Con un terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen., carenza e illogicità della motivazione, motivazione apparente in ordine alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare specifica del pericolo di reiterazione della condotta.

In replica alle deduzioni difensive, secondo le quali le esigenze cautelari rappresentate, segnatamente il pericolo di reiterazione delittuosa, sarebbero inesistenti a seguito dell'avvenuto licenziamento dell'indagato sin dal 22 maggio 2022, il Tribunale ha fornito una motivazione concernente il pericolo di reiterazione degli illeciti anche in altre circostanze e occasioni di lavoro, ossia facendo riferimento ai reati-fine anziché al reato di cui all'art. 416 cod. pen. per il quale è stato adottato il provvedimento restrittivo.

Il rischio di reiterazione della condotta deve essere valutato con concretezza e desunto nella sua attualità con riferimento al reato associativo allo scopo di commettere furti in danno del deposito SDA di Marcellinara.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'escludere che costituisca vizio del provvedimento applicativo di una misura cautelare da parte del giudice competente ai sensi dell'art.27 cod. proc. pen. la motivazione per relationem alle valutazioni espresse dal primo giudice, quando non siano mutate la contestazione in diritto o la rappresentazione dei fatti nella richiesta del pubblico ministero (Sez. 6, n.56455 del 04/12/2018, Rasizzi, Rv. 274779 - 01; Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266557 - 01; Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv. 262576 - 01; Sez. 3, n.16034 del 10/02/2011, M., Rv.250299 - 01).

Nel caso in esame il Tribunale ha fatto buon uso dei predetti principi in quanto il reato per il quale la misura cautelare è stata richiesta dal Pubblico ministero è lo stesso oggetto della precedente misura emessa dal giudice incompetente per territorio e identici sono anche gli elementi di fatto rappresentati dall'organo della pubblica accusa a sostegno della rinnovata richiesta cautelare; dal canto suo, poi, il Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, con la motivazione per relationem di cui si è detto, ha comunque dato atto della congruità del nuovo provvedimento rispetto alle necessarie esigenze giustificative dello stesso e ha consentito il controllo dell'iter logico-giuridico posto alla base del nuovo titolo cautelare.

Il percorso argomentativo, sia per quel che riguarda i gravi indizi di colpevolezza sia con riferimento alle esigenze cautelari, non è inesistente nè apodittico, risolvendosi nella condivisione della richiamata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], la cui ratio decidendi era ampiamente conosciuta e conoscibile da parte del ricorrente, proprio perché il testo del provvedimento è stato sostanzialmente ripreso e riportato nell'ordinanza impugnata dinanzi al Tribunale del Riesame (Sez.2, n.28552 del 11/05/2022, Versace, in motivazione).

1.1. Un altro profilo di censura, sempre espresso con il primo motivo, ossia il difetto di motivazione circa le ragioni di urgenza che hanno legittimato l'adozione della misura da parte del giudice dichiaratosi incompetente, non risulta dedotto nella richiesta di riesame ma, in ogni caso, non sarebbe stato sindacabile dal giudice del riesame, investito dell'impugnazione avverso il provvedimento del giudice competente e non avverso l'ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, non autonomamente impugnata (Sez. 4, n. 5312 del 09/11/2016, dep. 2017, Fucci, in motivazione).

Occorre, infatti, ricordare che il presupposto dell'urgenza disciplinato dall'art.291, comma 2, cod. proc. pen., può costituire oggetto di vaglio da parte del giudice dell'impugnazione nei soli casi nei quali quest'ultimo rilevi l'incompetenza del giudice che ha emesso l'ordinanza genetica di misura cautelare e ai fini della scelta tra l'annullamento di tale ordinanza e l'adozione del provvedimento ai sensi dell'art.27 cod. proc. pen. (Sez.

U, n.19214 del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092 - 01).1.2.

La difesa trascura, inoltre, che al tribunale del riesame è riconosciuto un ampio potere integrativo della motivazione dell'ordinanza genetica qualora quest'ultimo provvedimento sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa per relationem in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 - 01; Sez. 3, n.49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365 - 01).

Nè risulta, in particolare, indicato quali fossero le carenze argomentative di tale portata da non legittimare l'esercizio da parte del Tribunale del riesame del predetto potere-dovere integrativo.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, pur indicando nella rubrica vizi deducibili con il ricorso per cassazione, a ben vedere propone una rilettura del compendio indiziario e, dunque, sollecita una rivalutazione del fatto che non è consentita al giudice di legittimità.

2.1. In merito alla gravità indiziaria, il Tribunale del riesame ha fornito ampia e autonoma valutazione relativa al reato associativo alle pagg.7-10.

In particolare, il Tribunale ha messo in evidenza la serialità e continuatività degli episodi di furto, l'identità dei partecipanti e la ripetitività delle modalità esecutive, posto che tutti i reati risultano consumati in un territorio circoscritto, con frequente cadenza temporale e con le medesime modalità esecutive, secondo le quali la merce da sottrarre era individuata dal magazziniere [OSCURATO:PERSONA] e veniva poi sistemata in luoghi previamente concordati con i corrieri, che la asportavano previa creazione di appositi disservizi, onde evitare di destare allarme nei titolari del deposito e subire controlli.

La merce sottratta veniva sempre stoccata presso il Purcaro o il Lauritano e successivamente prelevata da uno dei sodali per fini propri o per la vendita a terzi, con successiva suddivisione del compenso.

La professionalità degli autori, l'esistenza di un gruppo stabilmente organizzato, la costante ripetizione di un numero indefinito di condotte criminose, il numero dei soggetti coinvolti, sono stati ritenuti indicativi della «struttura àperta» tipica dell'attività criminosa associativa, radicata sul territorio e posta in essere attraverso l'uso di un linguaggio criptico condiviso tra i partecipi, con disponibilità di mezzi e di immobili in cui stoccare la refurtiva e con spartizione tra i sodali del profitto dei furti (in particolare desunto dalla prog.5474 RIT 46/21).

2.2. La difesa non si confronta con il tenore del provvedimento impugnato, in cui il Tribunale non ha tralasciato di evidenziare come l'emergere di sospetti da parte di alcuni sovraordinati, che avevano proceduto a controllare i furgoni dei corrieri coinvolti, non avesse indotto i sodali a recedere dall'azione criminosa ma li avesse spinti a concordare un cambio di strategia in favore di quella dei cosiddetti «falsi resi», già sperimentata dal Melina con Lauritano (prog.360 RIT 46/21 del 1 marzo 2021).

Il Tribunale, dunque, con motivazione insindacabile in fase di legittimità in quanto non manifestamente illogica né insufficiente o contraddittoria (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 27697601), ha confermato il giudizio circa la gravità indiziaria dell'esistenza di una struttura dedita a un programma indeterminato con reciproca consapevolezza dell'appartenenza al sodalizio da parte di soggetti che componevano stabilmente la medesima squadra servendosi della medesima autovettura.

3. Con riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale ha evidenziato la notevole esperienza e professionalità manifestate dall'indagato, oltre che la sua personalità spregiudicata, desumibile dall'abuso della posizione di lavoro, quali indici di non occasionalità della condotta, considerata sintomo dell'incapacità del prevenuto di autolimitarsi, su tali elementi fondando il giudizio di attualità e concretezza del pericolo di recidiva.

La tesi difensiva, seppur suggestiva, non è condivisibile.

Secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prognosi negativa derivante dalla pregressa commissione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274, lett.c) cod. proc. pen., sussiste anche in presenza di fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentino «uguaglianza di natura» in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez.6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392 - 01; Sez.5, n. 52301 del 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444 - 01; Sez.3, n. 36319 del 05/07/2001, Vasiliu, Rv. 220031 - 01), per cui non risulta viziata la motivazione che desuma le esigenze cautelari riferibili all'indagato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di furti commessi ai danni del datore di lavoro facendo riferimento alla specifica propensione manifestata dall'interessato all'impossessamento di beni e alla necessità di impedire il mantenimento di contatti con i sodali, indipendentemente dal fatto che il pericolo di reiterazione non possa riguardare la medesima persona offesa. g.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso , l [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato l'ordinanza dell'Il luglio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. per essersi l'indagato associato, dal febbraio 2021, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di commettere una serie indeterminata di furti ai danni del deposito della SDA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sito in Marcellinara. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando tale ordinanza, con un primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 25 Cost., 8, 27 291, comma 2, cod. proc. pen., carenza e illogicità della motivazione, motivazione apparente, nullità dell'ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari dell'Il luglio 2022 e dell'ordinanza del Tribunale del riesame. La difesa deduce che l'ordinanza genetica sia stata motivata mediante un sistematico e massiccio ricorso al criterio della motivazione per relationem rispetto all'ordinanza cautelare con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], contestualmente dichiaratosi territorialmente incompetente, aveva applicato la misura cautelare. E il Tribunale del riesame ha legittimato tale tecnica di redazione con motivazione apodittica, trascurando che il provvedimento emesso dal giudice incompetente è nullo, per cui perde efficacia e qualsiasi valenza processuale e sostanziale, così da non legittimare da parte del giudice competente la motivazione per relationem. In sostanza, il richiamo operato dal giudice competente nel suo provvedimento farebbe riferimento a un atto non legittimamente acquisito al fascicolo, in quanto tale inutilizzabile. A sostegno del motivo di ricorso la difesa allega anche la mancata indicazione nell'ordinanza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] delle ragioni per le quali l'urgenza delle contingenze non consentisse l'immediata trasmissione del fascicolo all'ufficio competente prima che il provvedimento cautelare venisse emesso, come prescritto dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen.; su tale argomento non vi è traccia nell'ordinanza del Tribunale del riesame, omissiva di pronuncia su una ragione del riesame. Deduce ancora la difesa che il Tribunale, nel rigettare l'eccezione di nullità correlata all'abuso della tecnica della motivazione per relationem, non avrebbe fatto alcun riferimento alle espressioni utilizzate dal giudice competente dalle quali fosse desumibile che l'obbligo motivazionale fosse stato correttamente assolto.2.1. Con un secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 416 cod. pen. e 273 cod. proc. pen., carenza e illogicità della motivazione, motivazione apparente in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria relativa alla contestazione del delitto di associazione a delinquere. L'ordinanza impugnata, si assume, trascura di indicare gli elementi sintomatici della sussistenza di un'associazione a delinquere come reato che prescinde dai reati- fine. Non risulta che gli associati abbiano partecipato agli utili derivanti dalle attività illecite, ognuno ha tratto profitto solo dai furti perpetrati personalmente; i soggetti coimputati nemmeno si conoscevano fra loro; non esiste alcun elemento che lasci pensare che il Melina si sia adoperato per ideare e concretizzare la costituzione del vincolo associativo, tra l'altro nemmeno conoscendo il sistema del cosiddetto «finto reso», spiegatogli da altri; la differenziazione dei ruoli descritta dal Tribunale deriva esclusivamente dalle diverse mansioni svolte dal Melina, quale magazziniere, e dagli altri, quali corrieri. Nell'ordinanza è assente una convincente analisi del fenomeno associativo al fine di distinguerlo dal concorso di persone, posto che gli elementi scrutinati dal Tribunale risultano altrettanto compatibili con tale seconda forma di manifestazione del reato. 2.2. Con un terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen., carenza e illogicità della motivazione, motivazione apparente in ordine alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare specifica del pericolo di reiterazione della condotta. In replica alle deduzioni difensive, secondo le quali le esigenze cautelari rappresentate, segnatamente il pericolo di reiterazione delittuosa, sarebbero inesistenti a seguito dell'avvenuto licenziamento dell'indagato sin dal 22 maggio 2022, il Tribunale ha fornito una motivazione concernente il pericolo di reiterazione degli illeciti anche in altre circostanze e occasioni di lavoro, ossia facendo riferimento ai reati-fine anziché al reato di cui all'art. 416 cod. pen. per il quale è stato adottato il provvedimento restrittivo. Il rischio di reiterazione della condotta deve essere valutato con concretezza e desunto nella sua attualità con riferimento al reato associativo allo scopo di commettere furti in danno del deposito SDA di Marcellinara. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'escludere che costituisca vizio del provvedimento applicativo di una misura cautelare da parte del giudice competente ai sensi dell'art.27 cod. proc. pen. la motivazione per relationem alle valutazioni espresse dal primo giudice, quando non siano mutate la contestazione in diritto o la rappresentazione dei fatti nella richiesta del pubblico ministero (Sez. 6, n.56455 del 04/12/2018, Rasizzi, Rv. 274779 - 01; Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266557 - 01; Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv. 262576 - 01; Sez. 3, n.16034 del 10/02/2011, M., Rv.250299 - 01). Nel caso in esame il Tribunale ha fatto buon uso dei predetti principi in quanto il reato per il quale la misura cautelare è stata richiesta dal Pubblico ministero è lo stesso oggetto della precedente misura emessa dal giudice incompetente per territorio e identici sono anche gli elementi di fatto rappresentati dall'organo della pubblica accusa a sostegno della rinnovata richiesta cautelare; dal canto suo, poi, il Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, con la motivazione per relationem di cui si è detto, ha comunque dato atto della congruità del nuovo provvedimento rispetto alle necessarie esigenze giustificative dello stesso e ha consentito il controllo dell'iter logico-giuridico posto alla base del nuovo titolo cautelare. Il percorso argomentativo, sia per quel che riguarda i gravi indizi di colpevolezza sia con riferimento alle esigenze cautelari, non è inesistente nè apodittico, risolvendosi nella condivisione della richiamata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], la cui ratio decidendi era ampiamente conosciuta e conoscibile da parte del ricorrente, proprio perché il testo del provvedimento è stato sostanzialmente ripreso e riportato nell'ordinanza impugnata dinanzi al Tribunale del Riesame (Sez.2, n.28552 del 11/05/2022, Versace, in motivazione). 1.1. Un altro profilo di censura, sempre espresso con il primo motivo, ossia il difetto di motivazione circa le ragioni di urgenza che hanno legittimato l'adozione della misura da parte del giudice dichiaratosi incompetente, non risulta dedotto nella richiesta di riesame ma, in ogni caso, non sarebbe stato sindacabile dal giudice del riesame, investito dell'impugnazione avverso il provvedimento del giudice competente e non avverso l'ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, non autonomamente impugnata (Sez. 4, n. 5312 del 09/11/2016, dep. 2017, Fucci, in motivazione). Occorre, infatti, ricordare che il presupposto dell'urgenza disciplinato dall'art.291, comma 2, cod. proc. pen., può costituire oggetto di vaglio da parte del giudice dell'impugnazione nei soli casi nei quali quest'ultimo rilevi l'incompetenza del giudice che ha emesso l'ordinanza genetica di misura cautelare e ai fini della scelta tra l'annullamento di tale ordinanza e l'adozione del provvedimento ai sensi dell'art.27 cod. proc. pen. (Sez. U, n.19214 del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092 - 01).1.2. La difesa trascura, inoltre, che al tribunale del riesame è riconosciuto un ampio potere integrativo della motivazione dell'ordinanza genetica qualora quest'ultimo provvedimento sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa per relationem in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 - 01; Sez. 3, n.49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365 - 01). Nè risulta, in particolare, indicato quali fossero le carenze argomentative di tale portata da non legittimare l'esercizio da parte del Tribunale del riesame del predetto potere-dovere integrativo. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, pur indicando nella rubrica vizi deducibili con il ricorso per cassazione, a ben vedere propone una rilettura del compendio indiziario e, dunque, sollecita una rivalutazione del fatto che non è consentita al giudice di legittimità. 2.1. In merito alla gravità indiziaria, il Tribunale del riesame ha fornito ampia e autonoma valutazione relativa al reato associativo alle pagg.7-10. In particolare, il Tribunale ha messo in evidenza la serialità e continuatività degli episodi di furto, l'identità dei partecipanti e la ripetitività delle modalità esecutive, posto che tutti i reati risultano consumati in un territorio circoscritto, con frequente cadenza temporale e con le medesime modalità esecutive, secondo le quali la merce da sottrarre era individuata dal magazziniere [OSCURATO:PERSONA] e veniva poi sistemata in luoghi previamente concordati con i corrieri, che la asportavano previa creazione di appositi disservizi, onde evitare di destare allarme nei titolari del deposito e subire controlli. La merce sottratta veniva sempre stoccata presso il Purcaro o il Lauritano e successivamente prelevata da uno dei sodali per fini propri o per la vendita a terzi, con successiva suddivisione del compenso. La professionalità degli autori, l'esistenza di un gruppo stabilmente organizzato, la costante ripetizione di un numero indefinito di condotte criminose, il numero dei soggetti coinvolti, sono stati ritenuti indicativi della «struttura àperta» tipica dell'attività criminosa associativa, radicata sul territorio e posta in essere attraverso l'uso di un linguaggio criptico condiviso tra i partecipi, con disponibilità di mezzi e di immobili in cui stoccare la refurtiva e con spartizione tra i sodali del profitto dei furti (in particolare desunto dalla prog.5474 RIT 46/21). 2.2. La difesa non si confronta con il tenore del provvedimento impugnato, in cui il Tribunale non ha tralasciato di evidenziare come l'emergere di sospetti da parte di alcuni sovraordinati, che avevano proceduto a controllare i furgoni dei corrieri coinvolti, non avesse indotto i sodali a recedere dall'azione criminosa ma li avesse spinti a concordare un cambio di strategia in favore di quella dei cosiddetti «falsi resi», già sperimentata dal Melina con Lauritano (prog.360 RIT 46/21 del 1 marzo 2021). Il Tribunale, dunque, con motivazione insindacabile in fase di legittimità in quanto non manifestamente illogica né insufficiente o contraddittoria (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 27697601), ha confermato il giudizio circa la gravità indiziaria dell'esistenza di una struttura dedita a un programma indeterminato con reciproca consapevolezza dell'appartenenza al sodalizio da parte di soggetti che componevano stabilmente la medesima squadra servendosi della medesima autovettura. 3. Con riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale ha evidenziato la notevole esperienza e professionalità manifestate dall'indagato, oltre che la sua personalità spregiudicata, desumibile dall'abuso della posizione di lavoro, quali indici di non occasionalità della condotta, considerata sintomo dell'incapacità del prevenuto di autolimitarsi, su tali elementi fondando il giudizio di attualità e concretezza del pericolo di recidiva. La tesi difensiva, seppur suggestiva, non è condivisibile. Secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prognosi negativa derivante dalla pregressa commissione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274, lett.c) cod. proc. pen., sussiste anche in presenza di fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentino «uguaglianza di natura» in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez.6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392 - 01; Sez.5, n. 52301 del 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444 - 01; Sez.3, n. 36319 del 05/07/2001, Vasiliu, Rv. 220031 - 01), per cui non risulta viziata la motivazione che desuma le esigenze cautelari riferibili all'indagato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di furti commessi ai danni del datore di lavoro facendo riferimento alla specifica propensione manifestata dall'interessato all'impossessamento di beni e alla necessità di impedire il mantenimento di contatti con i sodali, indipendentemente dal fatto che il pericolo di reiterazione non possa riguardare la medesima persona offesa. g. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616
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