CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 17914/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza d’ufficio iscritto al n. 18656/2022 R.G. sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 421/2021 R.G. Lav nel procedimento vertente tra [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Capo dell’Ispettorato pro tempore, dall’altra; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Alessandria in funzione del giudice del lavoro. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, davanti al Tribunale di Alessandria, opposizione all’ordinanza ingiunzione di pagamento n. 39/2020 emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Cuneo per la violazione dell’art. 39, commi 1 e 2, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per avere il predetto (quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]) omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul libro unico del lavoro ovvero per aver effettuato registrazioni non corrispondenti al vero, nel periodo compreso tra gennaio 2011 e aprile 2013. 2. Il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 2.7.2021, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale di Cuneo. 3. Il Tribunale di Cuneo, con ordinanza del 20.7.2022, ritenuta la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Alessandria, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c. 4. Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Cuneo hanno depositato memoria e il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c. chiedendo di dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Alessandria. Considerato che: 5. Come riportato nell’ordinanza del Tribunale di Cuneo, l'accertamento dell'illecito amministrativo ha avuto inizio in Sant’[OSCURATO:PERSONA] (CN), in via dell'Artigianato n. 1, luogo ove è stata effettuata l'ispezione; nel verbale si legge che in data 2.4.2015 gli ispettori dell’Inps, unitamente alla Guardia di Finanza di Cuneo, hanno effettuato un accesso presso i capannoni siti in sant'[OSCURATO:PERSONA] ove avevano sede o operavano diverse aziende che svolgevano attività di volantinaggio e/o logistica; che, sia durante la fase di accesso che nella successiva fase di accertamento, venivano acquisite dichiarazioni di lavoratori impiegati presso i suddetti capannoni; che dalla documentazione rinvenuta sul luogo di lavoro e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori si evinceva che alcuni documenti erano riferiti alla [OSCURATO:PERSONA] e che alcuni lavoratori avevano svolto attività per tale impresa; che pertanto si era proceduto a notificare alla suddetta società, presso la sua sede legale in Gavi (Alessandria), [OSCURATO:PERSONA] n. 1, il verbale di primo accesso/notifica di primo accertamento, con contestuale richiesta di esibizione del libro unico del lavoro (LUL); che ottemperando a tale richiesta la società aveva provveduto a fornire copia del LUL elaborato fino al 30.42013, data di cessazione dell'attività; che sulla base di tale attività ispettiva e di accertamento, con l'ordinanza ingiunzione opposta l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Cuneo ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione la violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per omesse o erronee registrazioni nel libro unico del lavoro in relazione al periodo tra gennaio 2011 Aprile 2013. 6. L’art. 22 della legge 689 del 1981 stabiliva: “Contro l'ordinanza- ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”. Ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150 del 2011: “1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. 2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”. 7. Con ordinanza n. 7397 del 2014, richiamata dal Tribunale di Cuneo, dal pubblico ministero e nella memoria del Ministero e dell’Ispettorato, questa Corte di cassazione ha stabilito che “In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito”. 8. Altre pronunce hanno precisato che “in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termineutile […]” (Cass. n. 8754 del 2017; v. anche Cass. 11123 del 2014 secondo cui ai fini della competenza territoriale, l’illecito amministrativo della mancata iscrizione per l'abilitazione all'installazione di impianti negli edifici si consuma nel luogo del registro delle imprese ove l'iscrizione avrebbe dovuto essere compiuta; Cass. n. 6651 del 2017, secondo cui l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada, quando l'illecito sia di tipo omissivo, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata). 9. Nella fattispecie oggetto di causa, l’ordinanza ingiunzione ha ad oggetto la violazione degli obblighi previsti dall’art. 39, commi 1 e 2 cit. Il primo comma dell’art. 39 prevede che “Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative”. Il comma 2 elenca le annotazioni che devono essere effettuate nel libro unico. Il comma 6 dell’art. 39 punisce con la sanzione pecuniaria amministrativa la “violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1”. 10. L’illecito amministrativo per cui è causa ha carattere omissivo in quanto si concreta nella mancata o non corretta registrazione dei lavoratori nel libro unico e, ai fini della competenza per territorio, rileva, in base ai precedenti richiamati, il luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta imposta per legge e che, invece, è stata omessa. Tale luogo si identifica, nel caso di specie, con la sede legale della società, quale luogo deputato agli adempimenti amministrativi, tra cui l’istituzione, la tenuta e la corretta compilazione del LUL. D’altra parte, come rilevato dal pubblico ministero, lo stesso Ispettorato ha notificato alla società, presso la sua sede legale, il verbale di primo accesso “con contestuale richiesta[…] di esibizione del LUL”, poi trasmesso in copia dalla società, il che avvalora la correttezza della individuazione nella citata sede legale del luogo in cui si è verificata l’omissione costituente illecito, risultando il luogo dell’accertamento in Sant’[OSCURATO:PERSONA] (CN), in via dell'Artigianato n. 1, quale posto occasionale di verifica dell'omissione (così Cass. n. 11123 del 2014 cit.). 11. Per le ragioni esposte, in accoglimento della richiesta ex art. 45 c.p.c., deve dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro, presso cui il procedimento deve essere riassunto nei termini di legge. 12. La liquidazione delle spese è rimessa alla pronuncia definitiva. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro, presso cui il procedimento deve essere ria