CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07684/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 36548-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5692/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 5/9/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso la cartella di pagamento relativa ad IRE5-071- .'anno d'imposta 2011; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che l'Ufficio, con il proprio operato, non teneva conto del fatto che il credito d'imposta di 345.623 euro, relativo all'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione degli immobili, era stato attribuito per trasparenza dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e pertanto da quest'ultima contabilizzato in contropartita alla posta di credito come provento e tale credito doveva essere necessariamente neutralizzato con una variazione in diminuzione, altrimenti si sarebbe incorsi in una illegittima doppia tassazione del medesimo importo. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 13479 del 18 maggio 2021 questa Corte rinviava a nuovo ruolo in attesa della decisione delle sezioni unite relativa al se l'impugnazione della cartella di pagamento scaturente dal cd. controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, con cui l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dia origine oppure no ad una Ric. 2019 n. 36548 sez. MT - ud. 25-01-2022 -2- controversia definibile in forma agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018. In prossimità della nuova ~ l'Agenzia delle entrate depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art.132 c.p.c., in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non si esprime in merito alla correttezza dell'inserimento della somma di 345.623 euro sia tra le variazioni in diminuzione nella determinazione del reddito sia nel quadro RN quale credito d'imposta. Preliminarmente occorre verificare la tempestività del ricorso N Cassazione dell'Agenzia delle entrate, dal momento che la sentenza n. 5692/1/18 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio è stata depositata in data 5 settembre 2018 e non notificata mentre l'Agenzia delle entrate, tramite PEC, ha notificato il suo ricorso per Cassazione alla parte contribuente il 5 dicembre 2019, e quindi, poiché il giudizio è stato pacificamente instaurato nel 2015, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., sarebbe abbondantemente spirato il termine di sei mesi per l'impugnazione. In effetti, in tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma primo, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di Ric. 2019 n. 36548 sez. MT - ud. 25-01-2022 -3- giudizio (Cass. n. 15741 del 2013; Cass. 19969 del 2015; Cass.20102 del 2016). Il ricorso deve però essere considerato tempestivo ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018: infatti il comma 1 dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 dispone che possono essere definite con modalità agevolate le controversie instaurate dinanzi alla giurisdizione tributaria, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, mentre il comma 11 dello stesso articolo stabilisce che per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019. In effetti per "atti impositivi" vanno intesi, secondo la norma citata, non modificata dalla legge di conversione, 17 dicembre 2018, n. 136, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, dovendosi escludere dal novero delle controversie definibili quelle aventi ad oggetto atti di mera riscossione, ricognitivi di quanto indicato dal contribuente nella dichiarazione, quali i ruoli e le cartelle di pagamento. Secondo le sezioni unite di questa Corte, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo Ric. 2019 n. 36548 sez. MT - ud. 25-01-2022 -4- come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass. SU n. 18298 del 2021). Nella specie la cartella oggetto del presente procedimento costituisce il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente perché la circostanza che la stessa sia stata preceduta da un avviso bonario di rettifica dei dati della dichiarazione (diretto unicamente ad ottenere in visione della documentazione e non a cristallizzare la pretesa impositiva) non ne muta la natura di atto impositivo ed essendo la stessa pur sempre impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva. Nel merito, il motivo è fondato. Secondo questa Corte, infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i Ric. 2019 n. 36548 sez. MT - ud. 25-01-2022 -5- provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018). Nel caso di specie, la motivazione della [OSCURATO:PERSONA] - ritenendo che l'Ufficio, con il proprio operato, non teneva conto del fatto che il credito d'imposta di 345.623 euro, relativo all'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione degli immobili, era stato attribuito per trasparenza dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e pertanto da quest'ultima contabilizzato in contropartita alla posta di credito come provento e tale credito doveva essere necessariamente neutralizzato con una variazione in diminuzione, altrimenti si sarebbe incorsi in una illegittima doppia tassazione del medesimo importo - si estrinseca in un'acritica condivisione della sentenza di primo grado senza confrontarsi con l'essenziale motivo di censura relativo all'indebito risparmio d'imposta nella percentuale del 27,50% d'imposta sostitutiva sull'importo di € 345.623,00 non assoggettata a tassazione in ragione dell'inserimento dello stesso importo sia tra le variazioni in diminuzione nella determinazione del reddito del quadro RF sia nel quadro RN quale credito d'imposta. In effetti la motivazione della sentenza impugnata non permette di comprendere per quale motivo lo stesso importo sia stato utilizzato in diversi quadri della dichiarazione, così permettendo un illegittimo Ric. 2019 n. 36548 sez. MT - ud. 25-01-2022 -6- risparmio pari alla percentuale dell'aliquota, e dunque la suddetta motivazione si colloca al di sotto del minimo costituzionale di motivazione in quanto del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione e di rispondere alle doglianze proposte con i motivi di appello. Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. C