CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27540/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25540/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura allegata al ricorso, elettiva- mente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 29, e con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC dei difensori e –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi– ope- razioni soggettivamente inesistenti –sentenza di non luogo a procedere N.25540/23 R.G. Est. F. D’Aquino AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente - avverso la sentenza della CGT di secondo grado del Lazio , n. 4696/06/23depositata in data 2 agosto 2023 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di com- mercio all’ingrosso di elettrodomestici e di elettronica, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2016, con il quale –a seguito di PVC –si disconosceva la detrazione IVA in relazione ad acquisti provenienti da alcuni fornitori, in quanto fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti(acquisti intracomunitari di pro- dotti informatici attraverso l’intermediazione di società prive di orga- nizzazione), con recupero di IVAoltre accessori. 2. La CTP di Roma ha accolto il ricorso, ritenendo la società estranea alla frode IVA consumata a monte. 3. La CGT di secondo grado del Lazio , con la sentenza qui impu- gnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che l’Ufficio avesse fornito la prova della consapevolezza della società contribuente di avere preso parte a una frode IVA consumata a monte e che la società contribuente non avesse fornito la prova contraria di avere adoperato la diligenza richiesta a un accorto operatore commer- ciale. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a tremotivi; resiste con controricorso l’Ufficio. N.25540/23 R.G. Est. F. D’Aquino 5. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata in data 30 gennaio 2024, ritualmenteopposta dalla ricorrente. Il ricorrente ha de- positato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ ., nonché dei principi indicati nelle sentenze della Corte di Giustizia13 febbraio 2014, C-18/13 e 22 ottobre 2015, C - 277/14, nella parte in cui ha ritenuto che la società contribuente non avesse fornito prova della propria estraneità alla frode IVA consumata a monte. Deduce parte ricorrente che l’impianto indiziario addotto dall’Ufficio fosse privo di pregnanza indiziaria, per cui la pronuncia impugnata si esporrebbe alla censura di avere teorizzato una sorta di responsabilità oggettiva del contribuente. Deduce, inoltre, parte ricorrente che andrebbe provato il comporta- mento fraudolento del cessionario (avente causa), anche in relazione al disposto dell’art. 7, comma 5-bis d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura, infine, la statuizione del giudice di appello che non avrebbe adeguatamente valorizzato la sentenza intervenuta in sede penale da- vanti al GIP del Tribunale di Roma (n. 2214/2013), non assimilabile a una mera archiviazionedel procedimento penale. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 546 applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729cod. civ., nonché dei principi indicati nelle sentenze della Corte di Giustizia22 ottobre 2015, C - 277/14, nella parte in cui ha ritenuto che l’Ufficio avesse fornito prova della partecipazione della società contri- buente alla frode IVA consumata a monte. Deduce parte ricorrente che la società contribuente avesse avuto rapporti solo con una delle sei società che avevano preso parte alla frode IVA e che l’importo delle N.25540/23 R.G. Est. F. D’Aquino forniture in oggetto fosse trascurabile in relazione al complessivo vo- lume di affari della contribuente cessionaria. Il ricorrente deduce, inol- tre, scarsa pregnanza indiziaria del corredo indiziario addotto dall’Uffi- cio. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «Violazione dell’obbligo del preventivo contraddittorio. Normativa violata:Legge 241/1990 e Statuto del con- tribuente (Legge 212/2000), nonché deiprincipi indicati nella sentenza della Corte di Cassazione SS. UU. n. 24823 del9 dicembre 2015». Sot- tolinea il ricorrente che in materia di IVA è necessario attivare il con- traddittorio con il contribuente prima dell’emissione dell’atto imposi- tivo.Deduce, in particolare, il ricorrente che ricorrerebbe nel caso di specie la prova di resistenza in forza delle «diffuse controprove che parte privata avrebbe potuto contrapporre alla tesi erariale sin dalla fase precedente all’emanazione dell’atto impositivo». 4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di confermare la proposta di definizione acce- lerata in relazione ai tre motivi di ricorso proposti. Quanto al primo e al secondo motivo, da valutare congiuntamente, si condivide quanto indicato in PDA, essendo i due motivi inammissibili in quanto finalizzati a un diverso apprezzamento delle prove aventi l’obiettivo di procedere a un nuovo accertamento in fatto, attività preclusa al giudice di legitti- mità e riservata al giudice del merito. In particolare,«il ricorrente cen- sura la pregnanza degli elementi indiziari valorizzati dal giudice di ap- pello, con particolare riferimento alla consapevolezza del cessionario (contribuente) di avere preso parte a una frode consumata a monte in tema di operazioni soggettivamente inesistenti; elementi indiziari in- centrati sulla natura di “cartiera” del fornitore (inattività, assenza di organizzazione, assenza di sede fisica, mancato assolvimento degli ob- blighi tributari, inoperatività di indirizzo PEC) e sull’indebito vantaggio competitivo (“effetto distorsivo della concorrenza”) ingenerato dalla N.25540/23 R.G. Est. F. D’Aquino catena di approvvigionamento che faceva perno sul medesimo forni- tore (valori di transazione inferiori a quelli di mercato)». 5. Parimenti «inammissibile è la censura relativa alla omessa valo- rizzazione degli esiti del procedimento penale in quanto – in disparte l’assenza di un giudicato di assoluzione con formula piena, avendo il giudice di appello accertato che nella specie vi fosse stato nel processo penale una pronuncia allo stato degli atti (“richiesta di archiviazione”: pag. 8 sent. imp.) –censura volta a rimettere in discussione la scelta del materiale probatorio utilizzata dal giudice del merito ai fini della decisione» e, pertanto, censura anch’essa rivolta a una rivalutazione della scelta e della valutazione del materiale probatorio. 6. Analogamente è inammissibile « la deduzione secondo cui l’as- senza di consapevolezza deriverebbe dalla scarsa percentuale degli ac- quisti dal fornitore attenzionato dall’Ufficio, in quanto censura volta anch’essa a valorizzare ulteriori elementi indiziari ai fini dell’assolvi- mento dell’onere della prova manifestamente infondata è, invece, la deduzione che il contribuente si fosse fatto parte diligente nell’esercizio 2014 di accertare l’effettiva esistenza del fornitore, essendo l’attività accertativa relativa al successivo periodo di imposta 2016, posto che “il giudizio di buona fede che deve essere assolto dal contribuente non può (…) che essere commisurato alle condizioni in cui le parti della transazione commerciale si siano trovate a operare nell'ambito di quella specifica operazione” (Cass., n. 37889/2022)». 7. Ulteriormente infondata è, poi, la censura circa l’applicazione dell’art. 7, comma 5-bis d. lgs. n. 546/1992 in quanto – in disparte (come indicato nella PDA) il difetto dispecificità della censura in rela- zione all’impatto di tale norma sull’onere della prova dell’Ufficio e in disparte l’omessa trattazione della questione dell’applicazione della norma come ius superveniens nel giudizio di appello al momento del N.25540/23 R.G. Est. F. D’Aquino passaggio in decisione –tale disposizione non si applica ai giudizi pen- denti (Cass., Sez. V, 13 giugno 2024, n. 16493). 8. Infondato è, inoltre, il terzo motivo, nella parte in cui deduce la violazione del contraddittorio preventivo in tema di IVA, non avendo il ricorrente indicato quali sarebbero state le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede amministrativa (Cass., Sez. U., n. 24823/2015).Né può considerarsi specifico il riferimento a tali ragioni come indicato nel ricorso, ove si fa generico riferimento alle «diffuse controprove che parte privata avrebbe potuto contrapporre alla tesi erariale sin dalla fase precedente all’emanazione dell’atto impositivo», laddove il contri- buente è onerato di indicare quali sarebbero state queste ragioni in diritto, anziché invocare (nuovamente) un vaglio della documentazione prodotta. 9.Con la memoria parte ricorrente torna su tema del prosciogli- mento del legale rappresentante della società contribuente ([OSCURATO:PERSONA]) in sede penale, avvenuta con formula dubitativa ( come emerge dalla sentenza penale allegata al ricorso), in relazione ai me- desimi fatti di cui al processo tributario (« si trattava della sentenza n. 2214/2023, la cui parte motiva si produceva, contestualmente al ricorso, in sede di legittimità in ragione della sua recente pubblicazione »: pag. 2 mem. cit.), invocando l’efficacia vincolante del giudicato formatosi in sede penalea termini dell’art. 21-bis d. lgs. n. 74/2000 , quale ius su- perveniens.Tale deduzione è infondata, posto che tale sentenza, dive- nuta irrevocabile, è stata pronunciata a termini dell’art. 425, comma 3, cod. proc. pen. ed è sentenza di merito su un aspetto processuale, in cui non si valuta la fondatezza dell'accusa, bensì l’incapacità (ossia la non sufficienza, contraddittorietà o inidoneità) degli elementi da porre a sostegnodella richiesta di cui all'art. 416 cod. proc. pen. (Cass. Pen., 24 febbraio 2016, n. 17385), sentenza non rientrante nel peri- metro di cui all’art. 21-bis d. lgs. n. 74/2000. N.25540/23 R.G. Est. F. D’Aquino 10. Il ricorso va, pertanto, rigettato, confermandosi la proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da di- spositivo e raddoppio del contributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione acceleratae viene quantificata equitativa- mente in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022, cit.), così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in com- plessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 3.000,00 a termini dell’art.96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 2