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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 00543/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata, ai sensi dell'art. 656, comma 5 e seguenti, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], condannato per reati contro il patrimonio.

A sostegno della decisione il Tribunale adduceva lo stato di irreperibilità del richiedente, non rintracciato presso l'abitazione di residenza, sita in Voghera, via XX Settembre, e in procinto di essere cancellato dai relativi registri comunali di anagrafe, secondo quanto attestato nel verbale di vane ricerche, redatto il 21 gennaio 2021 dal locale Commissariato.

2. Ricorre l'interessato per cassazione, deducendo, mediante unico motivo, violazione di legge e travisamento istruttorio.

Il ricorrente nega di essere persona irreperibile, affermando di risiedere formalmente in Voghera, via Lomellina, e di essere di fatto domiciliato, e abitante assieme alla sua compagna, nello stesso Comune, in via Bellocchio, in un appartamento preso in locazione.

Nega l'esistenza, a suo carico, della procedura anagrafica di cancellazione dai registri comunali della popolazione residente, e si sofferma sulla mancanza, anche in diritto, dei relativi presupposti.

Sottolinea come, una volta emessa la decisione impugnata, la polizia sia immediatamente riuscita a rintracciarlo ed arrestarlo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone indefettibilmente la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione del beneficio che nel corso dell'esecuzione dello stesso, atteso che soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il suo comportamento ai fini del giudizio di meritevolezza e, in seguito alla concessione, può verificarsi l'osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere (Sez. 1, n. 22442 del 17/1/2019, Falbo, Rv. 276191-01; Sez. 1, n. 18140 del 5/3/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223995-01; Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina, Rv. 205695-01).

Sotto un convergente aspetto, è stato rilevato come il condannato, richiedente l'affidamento, abbia l'obbligo di collaborare con gli operatori del servizio sociale delegati a raccogliere utili informazioni sul suo conto, anche al fine di predisporre un idoneo programma di intervento e risocializzazione, sicché il comportamento del condannato, che, dopo aver chiesto la concessione della misura alternativa, faccia perdere le sue tracce, in quanto indice di evidente mancanza di spirito collaborativo, ben può essere valutato in chiave negativa dal Tribunale di sorveglianza ai fini della decisione (Sez. 1, n. 811 del 07/2/1996, Marinkovic, Rv. 204015-01).

3. È tuttavia palese, dalla documentazione allegata al ricorso, che il condannato non aveva per nulla fatto perdere le sue tracce.

La carta d'identità elettronica - rilasciatagli dal Comune di Voghera il 30 novembre 2020, data antecedente alle ricerche effettuate dalla polizia ai fini dell'indagine socio-familiare - indicava un indirizzo -di residenza, registrato in anagrafe, diverso da quello oggetto dell'investigazione, cui la polizia stessa avrebbe facilmente potuto risalire, anche al fine di assumere ulteriori informazioni sul domicilio di fatto.

Non vi è, al contrario, alcuna evidenza della richiamata procedura di cancellazione di Nikolov dall'anagrafe della popolazione residente, nelle cui liste, alla data del 18 marzo 2021, successiva alla celebrazione dell'udienza di sorveglianza, l'interessato figurava regolarmente iscritto.

Le ricerche sopra indicate non furono dunque affatto accurate e tale conclusione è confermata dal fatto che, allorché si trattò di rintracciare il condannato per arrestarlo, in conseguenza del diniego della misura alternativa richiesta, l'atto fu eseguito con facilità e prontezza.

4. L'ordinanza impugnata, basatasi sul falsato presupposto della irreperibilità del richiedente la misura alternativa, deve essere annullata, con rinvio al giudice che l'ha adottata per nuovo giudizio al riguardo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di. sorveglianza di Milano.

Così deciso il 29/10/2021 LU [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata, ai sensi dell'art. 656, comma 5 e seguenti, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], condannato per reati contro il patrimonio. A sostegno della decisione il Tribunale adduceva lo stato di irreperibilità del richiedente, non rintracciato presso l'abitazione di residenza, sita in Voghera, via XX Settembre, e in procinto di essere cancellato dai relativi registri comunali di anagrafe, secondo quanto attestato nel verbale di vane ricerche, redatto il 21 gennaio 2021 dal locale Commissariato. 2. Ricorre l'interessato per cassazione, deducendo, mediante unico motivo, violazione di legge e travisamento istruttorio. Il ricorrente nega di essere persona irreperibile, affermando di risiedere formalmente in Voghera, via Lomellina, e di essere di fatto domiciliato, e abitante assieme alla sua compagna, nello stesso Comune, in via Bellocchio, in un appartamento preso in locazione. Nega l'esistenza, a suo carico, della procedura anagrafica di cancellazione dai registri comunali della popolazione residente, e si sofferma sulla mancanza, anche in diritto, dei relativi presupposti. Sottolinea come, una volta emessa la decisione impugnata, la polizia sia immediatamente riuscita a rintracciarlo ed arrestarlo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone indefettibilmente la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione del beneficio che nel corso dell'esecuzione dello stesso, atteso che soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il suo comportamento ai fini del giudizio di meritevolezza e, in seguito alla concessione, può verificarsi l'osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere (Sez. 1, n. 22442 del 17/1/2019, Falbo, Rv. 276191-01; Sez. 1, n. 18140 del 5/3/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223995-01; Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina, Rv. 205695-01). Sotto un convergente aspetto, è stato rilevato come il condannato, richiedente l'affidamento, abbia l'obbligo di collaborare con gli operatori del servizio sociale delegati a raccogliere utili informazioni sul suo conto, anche al fine di predisporre un idoneo programma di intervento e risocializzazione, sicché il comportamento del condannato, che, dopo aver chiesto la concessione della misura alternativa, faccia perdere le sue tracce, in quanto indice di evidente mancanza di spirito collaborativo, ben può essere valutato in chiave negativa dal Tribunale di sorveglianza ai fini della decisione (Sez. 1, n. 811 del 07/2/1996, Marinkovic, Rv. 204015-01). 3. È tuttavia palese, dalla documentazione allegata al ricorso, che il condannato non aveva per nulla fatto perdere le sue tracce. La carta d'identità elettronica - rilasciatagli dal Comune di Voghera il 30 novembre 2020, data antecedente alle ricerche effettuate dalla polizia ai fini dell'indagine socio-familiare - indicava un indirizzo -di residenza, registrato in anagrafe, diverso da quello oggetto dell'investigazione, cui la polizia stessa avrebbe facilmente potuto risalire, anche al fine di assumere ulteriori informazioni sul domicilio di fatto. Non vi è, al contrario, alcuna evidenza della richiamata procedura di cancellazione di Nikolov dall'anagrafe della popolazione residente, nelle cui liste, alla data del 18 marzo 2021, successiva alla celebrazione dell'udienza di sorveglianza, l'interessato figurava regolarmente iscritto. Le ricerche sopra indicate non furono dunque affatto accurate e tale conclusione è confermata dal fatto che, allorché si trattò di rintracciare il condannato per arrestarlo, in conseguenza del diniego della misura alternativa richiesta, l'atto fu eseguito con facilità e prontezza. 4. L'ordinanza impugnata, basatasi sul falsato presupposto della irreperibilità del richiedente la misura alternativa, deve essere annullata, con rinvio al giudice che l'ha adottata per nuovo giudizio al riguardo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di. sorveglianza di Milano. Così deciso il 29/10/2021 LU [OSCURATO:PERSONA]
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