CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42773/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 83) [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] (cui si aggiunge la memoria scritta ritualmente depositata dalla stessa), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti sono inammissibili, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella cd. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Con particolare riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il suo coinvolgimento nel reato è stato desunto dalla logica considerazione che la stessa aveva consentito al proprio fratello e al suo ignoto accompagnatore di fare ingresso nella camera del figlio e di accedere al remoto e complicato nascondiglio nel soffitto per rifornirsi di droga, in assenza del di lei marito [OSCURATO:PERSONA], in ciò dimostrando il suo pieno concorso nella custodia e nella cessione delle sostanze stupefacenti in cui era coinvolto anche il marito. Il diniego dell'ipotesi di lieve entità del fatto di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 è stato congruamente motivato in relazione al cospicuo quantitativo di droga in oggetto, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in Cassazione. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha motivatamente applicato nei loro confronti la recidiva, valutando - dal raffronto con le precedenti condanne - la manifestata maggiore pericolosità sociale degli stessi. Non sussistono, quindi, i prospettati profili di manifesta illogicità della motivazione, né travisamenti obiettivi degli elementi diversamente apprezzati dal giudice di merito, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA],