CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06860/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]–che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. -ed elettivamente dom iciliat a in Roma, al v ia le Parioli , n. 63 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] di CAMASTRA– c . f . 85000260837 – in persona d el sindaco pro tempore,rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. - ed elettivamente dom iciliato in Roma, alla via Pasubio, n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 546/2023della Corte d’Appello di Messin a, udita la relazione nella camera di consiglio del 4dicembre 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato in data 15 . 5 . 1998 la “ ALAK ” s.r.l. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Patti il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra. Esponeva che l’ente territoriale convenuto con apposito contratto stipulato in data 6.5.1997 le aveva affidato in appalto la gestione della discarica dei rifiuti solidi urbani sita nel territorio comunale,alla contrada [OSCURATO:PERSONA]. Esponeva che l’ente convenuto aveva fatto luogo illegittimamente alla risoluzione del contratto d’appalto(cfr. ricorso, pag. 3). Chiedeva quindi 1) accertare e dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha ottemperato alle condizioni ed agli obblighi del contratto d’appalto stipulato con il Comune convenuto, e che pertanto non sussistono i presupposti di grave negligenza previsti dal capitolato d’appalto per la risoluzione del contratto; 2) conseguentemente ritenere e dichiarare illegittime le deliberazioni della [OSCURATO:PERSONA] nn. 250 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 66 del 06/03/1998, sia in ordine all’irrogazione delle penali che alla risoluzionecontrattuale per mancanza dei presupposti; 3) r itenere e dichiarare valido il contratto d’appalto stipulato dall’Amministrazione comunale di S. Stefano di Camastra con l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il06/05/97, alla luce delle suesposte ragioni di diritto; 4) i n subordine, ritenere e dichiarare risolto per fatto, colpa ed inadempimento dell’Ente appaltante il contratto di cui in premessa; 5) in ogni casocondannare l’amministrazione convenuta: a) al pagamento di tutti i lavori eseguiti e in atto non remunerati, come saranno specificati in corso di causa; b) al reintegro delle spese per indagini, consulenzetecniche e legali, nonché dei maggiori oneri sostenuti per le inadempienze della convenuta Amministrazione nel corso dell’appalto, come saranno determinati in corso di causa; in caso di risoluzione: c) all’indennizzodel “decimo”, sull’importo dei lavori rimasti ineseguiti; d) allo svincolo e alla restituzionedelle fideiussioni di garanzia prestate ed al risarcimento dei danni per maggior vincolo fideiussioni. Chiedeva, infine, la condanna del Comune di S. Stefano di Camastra al pagamento di tutte le sommedi cui alle domande sopra specificate, o di quelle altre ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione e gli ulteriori oneri di legge (così controricorso, pag. 2). 2.Si costituiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra . Eccepiva che la s.r.l. appaltatrice si era resa gravemente inadempiente. Instava quindi per il rigetto delle avverse domande e in via riconvenzionale perché “venisse (…) dichiarata la legittimità e liceità dei provvedimenti deliberativi della G.M. n. 250 del 09/08/97 e n. 66 del 06/03/98 ” (così controricorso, pag. 3). 3.Al giudizio (iscritto al n. 77/1998 r.g.) veniva riunito altro giudizio (iscritto al n. 80/2006 r.g.) , pendente innanzi allo stesso ufficio giudiziario “ ed avente ad oggetto l’azione risarcitoria promossa dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra ai danni del sig. [Angelo] Ascrizzi, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., in ragione dei fatti di reato per cui lo stesso era stato condannato” (così ricorso, pag.4). 4.Con sentenza n. 10/2020 il tribunale rigettava le domande esperite dalla “ALAK” s.r.l. nella causa iscritta al n. 77/1998 r . g .; r igetta va la domanda esperita dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] d i Camastra nella causa iscritta al n. 80/2006 r.g.;regolava le spese di lite e di c.t.u. nell’una e nell’altra causa. 5.Proponeva appello la “ALAK” [OSCURATO:SOCIETA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra. 6.Con sentenza n. 546/2023 la Corte d’Appello di Messina rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese del grado. Evidenziava la Corte di Messina, in ordine al primo motivo d’appello –con cui si era addotto che il primo dictum non fosse sorretto da alcuna motivazione ovvero, al più, da motivazione “apparente” – che, contrariamente all’assunto dell’appellante, il tribunale aveva ritenutoche l’inadempimento dell’appaltatrice era stato accertato nella sentenza di condanna , passata in giudicato, pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della “ ALAK ” , giacché costui erastato dichiarato responsabile dei reati ascrittigli ovvero per non avere adempiuto agli obblighi “derivanti dal contratto per la prestazione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo omesso di procedere immediatamente alla compattazione e all’interramento dei rifiuti e ciò al fine di ovviare ad un comune pericolo”(così sentenza d’appello, pag. 4). Evidenziava dunque – la corte – che, in sede penale, erano stati accertat i esattamente i plurimi inadempimenti ascritti alla “ALAK”, cosicché, in dipendenza della “perfetta coincidenza dei fatti e comportamenti materiali”, “legittima e rispondente alle previsioni contrattuali (…) [ dove va] ritenersi la risoluzione contrattuale operata dal Comune di S. Stefano di Camastra, in quanto giustificata dal grave inadempimento dell’aggiudicatario (…)comprovato peraltro dagli accertamenti compiuti dal C.T.U.”(cfr. sentenza d’appello, pag g . 5 -7). Evidenziava la Corte di Messina, in ordine al secondo motivo d’appello –con cui si era addotto che il tribunale avesse omesso la valutazione ovvero erroneamente valutato gli esiti probatori ed era incorso nella violazione del principio exart. 115 cod. proc. civ. “di non contestazione”, siccome il Comune non aveva “mai contestato i presunti gravi inadempimenti, essendo dipesi i fatti lamentati da forza maggiore” (così sentenza d’appello, pag. 7) – che le prescrizioni contrattuali erano rimaste inadempiute ab origine, “come risulta documentato dai numerosi rilievi e denunzie da parte del Comune, che già a far data dal 22/04/1997 (…) [aveva] contestato alla ditta [OSCURATO:SOCIETA]. il mancato adempimento delle obbligazioni” (così sentenza d’appello, pag. 8). Evidenziava la Corte di Messina, in ordine al terzo motivo d’appello –con cui si era lamentata l’omessa e/o l’erronea valutazione in ordine alla ammissibilità e/o alla rilevanza dei mezzi istruttori articolati in prime cure – che, segnatamente, la prova per testimoni era senz’altro inammissibile, attesa “la intervenuta decadenza non essendo la stessa stata ribadita né in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, né nelle memorie ex art. 190 c.p.c. ” (così sentenza d’appello, pag. 8). Evidenziava altresì – la corte – del pari in ordine al terzo motivo d’appello, che destituite di fondamento erano pur le censure addotte avversogli esiti della c.t.u. e quindi ingiustificata era anche la richiesta di rinnovazione della consulenza e/o di convocazione a chiarimenti dell’ausiliario d’ufficio (così sentenza d’appello, pag. 9). Evidenziava in particolare che il consulente officiato in primo grado “sulla scorta dell’acquisita documentazione (…) e degli accertamenti compiuti, oltre ad escludere- in relazione alle somme di cui al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 06/05/97- che fossero dovute all’ I mpresa somme a titolo di lavori eseguiti, in relazione alla gestione del servizio, [aveva] riscontrato le inadempienze contrattuali della società aggiudicataria” (così sentenza d’appello, pag. 9). 7.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ALAK” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorsocon il favore delle spese. 8.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9. Con il primo motivo l a ricorrente denuncia la “ violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 111 Cost., 112, 116, 132 c.p.c., 651c.p.p. 2393 - 2394 c.c. ” (così ricorso, pag. 5) . Deduce che la Corte di Messina, allorché ha opinato per la sovrapponibilità dei fatti accertati in sede penale rispetto a quelli oggetto di delibazione in sede civile, “ha omesso di valorizzare il profilo soggettivo della dualità delle condotte che non si rispecchiavano in quelle accertate in sede penale” e quindi ha reputato irretrattabili fatti e circostanze differenti (così ricorso, pag. 6). Deduce dunqueche “la sentenza qui censurata ha integrato l’apparenza della motivazione nella parte in cui(…) non affronta un percorso motivazionale idoneo a rendere intellegibile la propria ratio decidendi che mal si confronta con la circostanza secondo cui la difesa posta da Alak nel giudizio 77-98, fosse altra rispetto ai fatti del giudizio n. 80/2006 strettamente connessi al giudizio penale (…)” (così ricorso, pagg. 6 –7). 10.Con il secondo motivo l a ricorrente denuncia la “ violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 in relazione agli artt. 112, 116 c.p.c., 651 c.p.p. 1463, 2043, 2697c.c.” (così ricorso, pag. 5). Deduce che la Corte di Messina ha erroneamente interpretato l’art. 651 cod. proc. pen., allorché ha ritenuto che in ragione dell’irrevocabilità della sentenza penale di condanna la “ALAK” “non potesse contestare l’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua responsabilità” (così ricorso, pag. 9). Deducedunque che la corte d’appello avrebbe dovuto vagliare “la rilevanza dei reciproci inadempimenti poiché il proprio ritardo non poteva essere considerato come un inadempimento contrattuale in quanto giustificato dall’inadempimento preventivo del committente”(cfr. ricorso, pag. 10). 11. Con il terzo motivo l a ricorrente denuncia la “ violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5; art. 360 comma 1 n. 3; omessa pronuncia in relazione agli artt.61,112, 116, 132 c.p.c., 2697 c.c. ” (così ricorso, pag. 12 ) . Deduce che ha errato laCorte di Messina a rigettare il motivo d’appello, con cui aveva richiesto “una revisiodell’attività istruttoria” (così ricorso, pag. 12). Deduce che l’atto d’appello recava esplicitazione delle ragioni tutte “in forza delle quali sarebbe stato di cautela oltre che di giustizia procedere con il richiamo del c.t.u.”; che nondimeno la corte distrettuale, senza neppur dar atto delle doglianze formulate avverso la c.t.u., “ha omesso di pronunciarsi sulle stesse, limitandosi ad aderire acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio”; che “le critiche mosse alla c.t.u. (…) erano idonee, se accolte, ad influire sull’esito della controversia” (cfr. ricorso, pagg. 12 -13). Deduce quindi che l’impugnato dictum è inficiato da un chiaro difetto di motivazione e da un chiaro vizio di omessa pronuncia(cfr. ricorso, pag. 15). 12.Con il quart o motivo l a ricorrente denuncia la “ violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, 112, 132 c.p.c.” (così ricorso, pag. 15). Deduceche ha errato la Corte di Messina a rigettare il quarto motivo d’appello e a ritenere che il tribunale avesse fatto corretta applicazione del principio della “soccombenza”. Deduce che la motivazione in parte qua dell’impugnato dictum è “del tutto apparente”, che “restano oscure le ragioni poste a fondamento delle conclusioni tratte dal Collegio” (cfr. ricorso, pagg. 15- 16 ) . Deduce al contempo che il primo giudice “aveva rigettato le domande principali di entrambe le parti dalché in base all’andamento della lite ai sensi dell’art. 91 le spese andavano quantomeno compensate”(cfr. ricorso, pag. 17). 13. I l primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso,ambedue i motivi sonoinammissibili. 14. Del tutto ingiustificata è la censura di motivazione “apparente”. L’ “anomalia”della motivazione “apparente” ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672). Viceversa, nella specie, alla stregua dei passaggi motivazionali dapprima enunciati in sede di illustrazione delle ragioni della gravata statuizione, senza dubbiola Corte di Messina ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo. 15.Inevitabile, comunque, è il riferimento all’insegnamento di questa Corte secondo cui leprove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c od . p roc . p en ., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno qualiprove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte [è il caso di specie] al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sedepenale) - ai fini dell ’ accertamento dell ’ illecito civile (cfr. Cass. 16.4.2025, n. 9957). 16.In questi termini – al di là dell’affermazione per cui “i fatti accertati dal giudice penale restavano e restano esclusi dal sindacato di quello civile” di cui all’impugnato dictum(così sentenza d’appello, pag. 6) – non può che darsi atto che la Corte di Messina ha atteso, comunque, al vaglio dei riscontri desumibili dalla sentenza penale pronunciata nei confronti del legale rappresentante della s.r.l.ricorrente, per giunta nel quadro di una più ampia, congrua ed ineccepibile, valutazione“in fatto” (va perciò appieno condiviso il rilievo del controricorrente secondo cui “il convincimento del giudice di primo grado, poi confermato in appello, ha trovato fondamento non soltanto negli esiti del giudizio penale (…), ma anche negli altri elementi di prova offerti dalle parti nonché dalle risultanze dell’espletata C.t.u., da cui sono emersi in maniera pacifica e puntuale i numerosi inadempimenti posti in essere dalla società ricorrente (…)”: così controricorso, pagg. 12 –13). Tant’è che la corte di merito, dapprima, onde “convalidare la perfetta coincidenza dei fatti posti a base delle deliberazioni della Giunta municipale nn. 250 del 9/8/1997 e 66 del 6/3/1998 con i comportamenti incriminati nell’ambito del procedimento penale” (così sentenza d’appello, pag. 5), ha fatto luogo alla “sommaria descrizione dei rapporti intervenuti tra le parti” (cfr. sentenza d’appello, pagg. 5 –6). Indi, la corte di merito ha dato atto – lo si è anticipato – che il “ grave inadempimento dell’aggiudicatario [risultava] comprovato peraltro dagli accertamenti compiuti dal C.T.U.” (cosìsentenza d’appello, pag. 7). In tal guisa non vi è margine perché si configuril’addotta violazione dell’art.651 cod. proc. pen. ( “la Corte d’Appello (…) ha operato un’inammissibile estensione soggettiva degli effetti del giudicato (…): così memoria della ricorrente, pag. 3). 17.Negli enunciati termini, ancorati alla pronuncia n. 9957/2025, si rimarca ulteriormentequanto segue. Per un verso, invano laricorrente adduce che “in ambito penale mai si era disquisito circa il pregnante e preventivo inadempimento da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA]” (così ricorso, pag. 7). E che “l’appaltatore (…) conservava davanti al Tribunale di Patti (…) il diritto ad una declaratoria circa la rilevanza dei reciproci inadempimenti (…)” (così ricorso, pag. 10). Invero, la corte distrettualenon solo ha dato atto che il consulente officiato in primo grado aveva – lo si è anticipato - “ riscontrato le inadempienze contrattuali della società aggiudicataria”, ma ha soggiunto chel’ausiliario aveva posto in risalto che la società appaltatrice, “dopo appena 14 giorni di gestione, avesse iniziato a rendersi inadempiente, omettendo di provvedere, il giorno 22/04/97, a compattare ed interrare i rifiuti, con la conseguenza che questi, investiti da raffiche di vento, [erano]stati sparsi nei dintorni e nelle proprietà private vicine(…)” (così sentenza d’appello, pagg. 9 – 10 ) . Per altro verso, il rapporto organico che lega l’amministratore e legale rappresentante alla società, importa la – tendenziale - riferibilità alla seconda dell’operato del primo. Cosicché del tutto ingiustificata è la deduzione dellaricorrente secondo cui “la responsabilità per i fatti occorsi non poteva essere addebitata alla società” (così ricorso, pag. 8) Per altro verso ancora,la ricorrente sollecita questa Corte al riesame di profili rilevanti sul piano del giudizio “di fatto”(“la Corte d’appello non ha accertato alcun vantaggio diretto per la società derivante dai fatti illeciti del legale rappresentante”: così ricorso, pag. 8 ; “emerge per tabulas che l’Amministrazione avesse consegnato la discarica all’appaltatore in condizioni inidonee all’espletamento dell’appalto e che mai i costi della manodopera necessaria a porre in essere le attività richieste dal Comune potevano essere a carico dell’impresa”:così ricorso, pag. 11). E tuttavia è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476;Cass. 14.6.2017, n. 14802). 18.Il terzo motivo del ricorso è parimenti inammissibile. 19.Va dato atto, dapprima, che la ricorrente non ha censurato in maniera specifica e puntuale il riscontro di inammissibilità della prova per testimoni (attesa “la intervenuta decadenza (…)”:cfr. sentenza d’appello, pag. 8) . 20. Va dato atto, poi, dell’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice; e l’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 24.1.2019, n. 2103; Cass. 3.4.2007, n. 8355; Cass. sez. lav. 24.9.2010, n. 20227). E, ben vero, nella specie,dalla globalità delle ragioni svolte in sentenza, sulla base degli elementi di convincimento tratti da gli esiti del giudizio, valutat i i n manieraimmune da vizi logici e giuridici, risulta l’irrilevanza o la superfluità della rinnovazione dell’indagine tecnica ovvero della convocazione a chiarimenti dell’ausiliario d’ufficio. 21.Il quarto motivo del ricorso è analogamente inammissibile. 22.Si rappresenta, in primo luogo, che, i n tema di spese processuali , solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice –nella specie il Tribunale di Patti dapprima e la Corte di Messina dipoi - si sia uniformato (cfr. Cass. 23.2.2012, n. 2730; Cass. 2.4.1979, n. 1868). Si rappresenta, in secondo luogo, che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi(cfr. Cass.(ord.) 31.3.2017, n. 8421; Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502; Cass. 19.6.2013, n. 15317). 23.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la “ALAK” va condanna a rimborsare alComune di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 24.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la “ALAK” s.r.l. a rimborsare al Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, ed accessori dilegge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai se