CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 23800/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 28/04/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ancona in data 03/12/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 cpv. cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e la violazione di legge con riferimento all'art. 62 n. cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di congrua motivazione: segnatamente, i giudici di merito hanno dato correttamente conto del granitico compendio probatorio a carico della ricorrente (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), peraltro in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); ritenuto che i giudici di appello hanno correttamente disatteso il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in considerazione del riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione, che non ha lasciato spazio per un'ulteriore rilevanza del già valutato profilo di danno patrimoniale ai fini del riconoscimento dell'attenuante invocata (Si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), in applicazione del condivisibile principio secondo cui in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto. (Sez. 2 - , Sentenza n. 2890 del 15/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277963 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 Il C 'ere Es