CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2022
Cassazione n. 48553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 28.3.2022, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22.3-19.4.2022 il Tribunale di Napoli ha confermato il provvedimento del GIP del Tribunale di Nola che, in data 31.1.2022, aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, della somma di Euro 100.820,80 nella disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA], concessionaria delle macchinette da gioco installata nella sala Eurobet sita in Marianella ovvero, laddove non fosse stata ivi rinvenuta, nei confronti dei singoli indagati (sino a concorrenza di Euro 9.452,50 quanto a [OSCURATO:PERSONA] e ad Euro 16.925,40 quanto a [OSCURATO:PERSONA]), in quanto ritenuta profitto del reato di riciclaggio come contestato in via provvisoria; 2. ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del medesimo difensore e con ricorsi in gran parte anche letteralmente sovrapponibili, lamentando: 2.1.1 violazione di legge in relazione al principio del divieto del "ne bis in idem" rappresentando il sequestro una duplicazione di quello precedentemente eseguito nei confronti del ricorrente: 2.1.2 violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 648bis cod. pen. e dell'art. 1 Proc. Add. CEDU e 42 Cost.: 2.1.3 violazione di legge in relazione all'art. 648bis cod. pen. per carenza del "fumus" del reato contestato: 2.1.4 violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 125 cod. proc. pen. e 648bis cod. pen. con riguardo al carattere aspecifico e generico del provvedimento in relazione alla posizione di ciascun indagato: 2.1.5 violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 648bis cod. pen. in assenza di motivazione sulla concretezza ed attualità del "periculum" quanto alla ragionevole certezza sulla utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per il quale si procede: rilevano che il sequestro confermato dal Tribunale di Napoli aveva fatto séguito ad altro sequestro, pure confermato dal Tribunale del Riesame, ed era stato giustificato sulla scorta dell'impulso di indagine conseguente alla denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ed alla ipotesi di apertura delle macchinette per il prelievo materiale delle somme ivi immesse e che, secondo il Tribunale, potrebbero per questo essere rientrate nella immediata disponibilità del giocatore che ve le aveva introdotte; sottolineano che quella prospettata dagli inquirenti è una mera ipotesi che suppone un concorso tra i giocatori ed gestore della sala; aggiunge che la tesi degli anomali "scassettamenti" si fonda su un inesistente divieto di apertura delle macchine non più di una volta al giorno; evidenziano che tali anomale aperture sarebbero in realtà intervenute solo in data 8.1.2022 (due aperture per una sola macchina) e 9.1.2022 (due apertura per quattro macchine e, in tal caso, alle 11,30 del mattino); segnalano che la difesa aveva depositato una memoria di cui il Tribunale si è completamente disinteressato ed in cui si era evidenziata la assenza di ogni accertato legame tra il gestore della sala ed i giocatori che, peraltro, avevano già subito il mancato pagamento delle vincite ivi compreso l'ammontare delle somme giocate; rilevano come siano del tutto insussistenti gli elementi addotti a sostegno del "fumus" del reato ipotizzato che, sia pure non necessariamente ricostruito nei suoi tratti concreti, deve essere in ogni caso individuato nella sua tipologia; sottolinea che il Pepe, peraltro, è persona dedita a stabile attività lavorativa non sussistendo, perciò, la pur invocata sproporzione dovendo in ogni caso le singole giocate essere considerate singolarmente né essendo consentito collegare la posizione di uno con quella degli altri giocatori; osservano che il Tribunale si è limitato ad evocare i precedenti del Nespola in realtà attinto da una remota denuncia per reati fiscali mai sfociata in procedimenti penali non potendosi in ogni caso trarre elementi indiziari da valutazioni in punto di personalità dell'imputato; rileva che, come evidenziato nella memoria, egli è titolare di una due cooperative, gode di redditi non trascurabili ed è lontano da ogni contesto criminale; rileva, inoltre, che il provvedimento impugnato nulla dice in ordine al "periculum" che deve invece presentare connotazioni di concretezza e attualità; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità dei ricorsi essendo il provvedimento impugnato correttamente e coerentemente motivato sia quanto al "fumus" che al "periculum". [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1.1 Non è inutile ricordare che il sindacato della Corte di Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (cfr., Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, non mass. sul punto; in senso conforme cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; da ultimo v. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035), vizio non rilevabile nel caso di specie. 1.2 E' altrettanto consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che il giudice del riesame, nella valutazione del "fumus", deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (cfr., ad es., Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677). Tanto premesso, ritiene il collegio che il Tribunale si sia attenuto a detto principio e che pertanto il provvedimento impugnato non sia censurabile in questa sede tenuto conto, per l'appunto, dei limiti relativi ai vizi deducibili e dell'ambito di valutazione relativo al "fumus". Il sequestro è stato disposto sulla scorta della imputazione provvisoriamente elevata nei confronti degli indagati per il delitto di riciclaggio perché "... sostituivano e trasferivano denaro in modo da ostacolare la loro provenienza illecita. In particolare, dopo avere introdotto denaro di provenienza illecita negli apparecchi di gioco VLT, rinunciavano alla relativa giocata così da ottenere il rilascio di un ticket da portare all'incasso, del valore pari o poco inferiore alla somma effettivamente inserita, in tal modo ostacolando l'identificazione della provenienza illecita del denaro versato". Il Tribunale del Riesame ha dato conto della ricostruzione operata dagli inquirenti quanto alla attività della [OSCURATO:PERSONA] srl che gestisce la sala Eurobet di Marianella attrezzata con la installazione di macchine VLT; ha spiegato che la somma di 100.820,80 Euro oggetto del sequestrati è pari all'ammontare dei ticket riscossi dagli indagati per 13 giocate "anomale" e ritenute nella disponibilità del gestore in quanto non trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] spa, società concessionaria, per la prima decade del mese di gennaio del 2022; di qui il sequestro nei confronti della società o, qualora non rinvenuta, nei confronti dei singoli giocatori "pro quota" rispetto a ciascuno di essi. A [OSCURATO:PERSONA] è stata sequestrata la somma di Euro 2.513,88 ed a [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 16.925,40 ptag, inferiore nel primo e pari nel secondo caso ai ticket portati all'incasso tra il 4 ed il 10 gennaio del 2022. Il Tribunale ha riepilogato, quindi, gli elementi sul "fumus" del delitto di riciclaggio,evidenziando che 12 delle 13 giocate erano state portate all'incasso presso un medesimo operatore, tale [OSCURATO:PERSONA] e che, per altro verso, si trattava di giocate tutte superiori a 5.000 Euro e, perciò, assolutamente sproporzionate sia in assoluto che rispetto alle condizioni e capacità economiche dei giocatori, a loro volta tutti legati da vincoli di parentela con soggetti pregiudicati e, in particolare, ad esponenti del clan Capasso e provenienti da zone tutt'affatto diverse da quella in cui è ubicata la sala giochi; nel contempo, ha aggiunto, era emerso che le somme effettivamente "giocate" erano di gran lunga inferiori a quelle inserite nelle macchinette e, successivamente, "ritirate" sotto forma di ticket. Sulla scorta di questi elementi, perciò, il Tribunale, in termini che non consentono di rinvenire aspetti di violazione di legge nemmeno sotto il profilo della mera apparenza della motivazione, ha ritenuto ipotizzabile che questo meccanismo fosse un sistema per "ripulire" denaro di provenienza delittuosa quand'anche sopportando un "costo" rappresentato dal prezzo della singola giocata. I giudici del riesame hanno inoltre spiegato che la [OSCURATO:PERSONA] srl non aveva mai corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] il corrispettivo dovuto per la decade di gennaio sicché la società madre ha proposto querela lamentando anche la manomissione delle macchinette tanto da far sorgere il dubbio, oggetto di approfondimento investigativo, che gli importi inseriti fossero stati in realtà recuperati aprendo le macchinette. Per altro verso, hanno fatto presente che, a fronte di tali elementi di forte sospetto, le difese non avevano allegato alcunché limitandosi, anche nei confronti del primo decreto di sequestro, a lamentare l'assenza di elementi concreti in ordine al delitto presupposto. 3. In questa sede, inoltre, le censure articolate dalle difese dei ricorrenti si risolvono, per lo più, in considerazioni sulla idoneità del compendio indiziario evidenziato nel provvedimento del Tribunale con valutazioni che finiscono, tuttavia, per tentare di contrastarne la concludenza in termini non consentiti in questa sede; è appena il caso, infatti, di ribadire che non è possibile invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell'art. 192 cod. proc. pen.), quando il ricorso, come nel caso di specie, sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, P.C. in proc. Basile). Quanto alle questioni "in diritto" sollevate nei ricorsi, va rilevato che in ordine alla necessità o meno di individuare la tipologia del reato presupposto si registrano, nella giurisprudenza di legittimità orientamenti contrastanti: secondo un primo indirizzo (cfr., ad es., cfr., ad es., Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277509; Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016, dep. 2017, Dell'Anna, Rv. 269017; Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Charanek, Rv. 263521; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249444), l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, mentre altre pronunce affermano che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia (in questo senso v., ad es., Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 222433; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020). Ritiene il Collegio che la indicazione operata dal Tribunale, pure generica, sia sufficiente, in una fase embrionale delle indagini, ai fini della individuazione del delitto presupposto, a prescindere dall'adesione all'uno o all'altro dei due orientamenti. Né, per altro verso, è esclusa, in diritto, la possibilità che ti denaro suscettibile di condotte di riciclaggio possa provenire dal delitto di associazione a delinquere che è di per sé idoneo a generare un profitto, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente e, nei casi previsti dalla legge, in via autonoma rispetto a quello prodotto dai reati fine ed a prescindere da esso (cfr., Sez. 3, Ordinanza n. 26721 del 04/03/2015, Montella ed altri, Rv. 263945 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 15205 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA] srl, Rv. 266697 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 44912 del 07/04/2016, Bernasconi, Rv. 268772 - 01, in cui la Corte ha per l'appunto ribadito che il profitto derivante dal delitto di associazione per delinquere è autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine ed è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi, posto che l'istituzione della "societas sceleris" è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso). Su tale premessa si è perciò affermato che non è escluso il concorso tra il delitto di associazione a delinquere e quelli di ricettazione, riciclaggio o reimpiego laddove tale attività abbia ad oggetto il provento dei reati-fine cui il singolo sodale non abbia concorso (cfr., Sez. U, Sentenza n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259587 - 01) ovvero quando la contestazione abbia ad oggetto beni di provenienza illecita che non sono il prodotto dell'associazione, bensì di altri associati o di terzi (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 46997 del 13/09/2016, D'Agostino. Rv. 268381 - 01; cfr., anche, Sez. 2 - , Sentenza n. 5730 del 20/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278244 - 01, in cui la Corte ha affermato che tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all'art. 416 cod. pen. non vi è alcun rapporto di "presupposizione", sicché non opera la clausola di esclusione di cui all'art. 648-bis cod. pen., relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso ; In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, indipendentemente dalla realizzazione di specifici delitti).Pur valorizzando gli elementi indiziari acquisiti, in un'analisi della vicenda in esame necessariamente unitaria, l'ordinanza non ha mancato di esaminare specificamente la posizione dei singoli indagati, compresa quella degli odierni ricorrenti. Per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 9) ha spiegato che l'indagato aveva posto in essere due operazioni di gioco: la prima in data 8 gennaio 2022 per Euro 9,350,00 (giocati Euro 6.425,00 e portati all'incasso Euro 11.415,20); la seconda in data 10 gennaio 2022 per Euro 5.350,00 (giocati Euro 3.740,50 e portati all'incasso Euro 5.510,20); ha sottolineato che il Nespola è titolare di due società cooperative e, nel 2020, aveva dichiarato redditi per Euro 22.342,00 e nulla negli anni successivi; ha aggiunto che in passato il ricorrente era stato segnalato per operazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Quanto al Pepe (cfr., pag. 10), ha fatto presente che questi, il 4 gennaio 2022, aveva versato Euro 12.000, ne aveva giocati Euro 5.646,50 e portati all'incasso Euro 9.452,50; ha segnalato che il medesimo ha pregiudizi di polizia ed evidenziato l'assenza di redditi successivi al 2020 quando erano stati dichiarati per Euro 18.453,31; ha precisato che la moglie del ricorrente ha percepito redditi solo nel 2020 per Euro 4.158,03. In tal modo, perciò, il Tribunale ha dato conto in maniera esaustiva del carattere "sospetto" della provenienza degli ingenti importi di cui i due avevano disponibilità e che avevano inserito nelle macchinette da gioco per poi riprelevarne gran parte così, di fatto, "sostituendo" il denaro di cui avevano una (persistente) ingiustificata disponibilità con quello ricevuto sotto forma di ticket con la creazione di una almeno apparentemente lecita e comunque differente provenienza rispetto a quella di cui non è mai stata data contezza. Quanto al periculum, la motivazione non è mancante, avendo il Tribunale rimarcato la finalità impeditiva del sequestro, stante il concreto rischio di dispersione degli importi riscossi e suscettibili di essere occultati, rimessi in circolazione o rempiegatí. 4. Il rigetto dei r