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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14046/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Bari visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e, in subordine, l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Bari confermava l'ordinanza con la quale il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, disposta in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravati ex art.416-bis.1 cod. pen. .

In particolare, l'ordinanza in esame affermava che il ricorrente avrebbe partecipato all'associazione che deteneva il monopolio del traffico di stupefacenti nella città di Foggia, svolgendo stabilmente la funzione di spacciatore al dettaglio, cui veniva assegnata una quota mensile predeterminata di sostanza stupefacente.

Nelle more del giudizio di cassazione, la custodia cautelare in carcere veniva sostituita con gli arresti domiciliari.

2. Avverso la suddetta ordinanza il ricorrente formulava due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al narcotraffico, sottolineando plurimi aspetti problematici - specificamente dedotti dinanzi al Tribunale del riesame - ai quali era stata data una risposta contraddittoria.

In primo luogo, si sottolinea come le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Verderosa, Folliero e Della Malva, non avevano in alcun modo fornito elementi utili per sostenere la partecipazione del ricorrente all'associazione.

In particolare, Verderosa -indicato quale uno degli associati cui era affidato il compito di distribuire lo stupefacente agli spacciatori al dettaglio -avrebbe negato che [OSCURATO:PERSONA] spacciasse per l'associazione.

Più generiche sarebbero le dichiarazioni di Folliero e Della Malva i quali, pur confermando che [OSCURATO:PERSONA] era un piccolo spacciatore, non hanno saputo indicare se questi agisse nell'ambito associativo.

L'ulteriore motivo di contestazione attiene alla ritenuta incertezza circa l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] nel soggetto che, nelle intercettazioni, viene sempre indicato come "Antonio il nero", abitante nella zona comunemente indicata come [OSCURATO:PERSONA].

Sottolinea la difesa come l'attribuzione del soprannome sarebbe frutto di una mera intuizione investigtiv, basata sul fatto che [OSCURATO:PERSONA], oltre a chiamarsi Antonio, abita effettivamente nel quartiere ove si trova piazza Libanese e, inoltre, sarebbe di carnagione scura, il che giustificherebbe l'appellativo di Antonio il nero.

A fronte di tale generica supposizione, non vi sarebbero elementi oggettivi per affermare la correttezza dell'individuazione dell'indagato, soprattutto in considerazione del fatto che l'appellativo di "Antonio il nero" non è stato riferito neppure dai collaboranti, nonostante questi siano ben inseriti nell'ambiente criminale e abbiano trascorso anche periodi di detenzione con [OSCURATO:PERSONA].

Vi sarebbe, inoltre, un dato oggettivo che smentisce la tesi accusatoria secondo cui nel corso di una conversazione risalente al 23 gennaio 2018, tra gli associati Lanza e Aprile, il primo avrebbe riferito gli esiti dell'incontro avuto con "Antonio il nero".

Sostiene la difesa che, in quella data, [OSCURATO:PERSONA] era ristretto in regime di detenzione domiciliari, quindi non poteva recarsi presso l'abitazione di Lanza, così come sostenuto nell'ordinanza impugnata.

Infine, si sottolinea che i vertici della presunta associazione dedita al narcotraffico venivano tratti in arresto nel novembre del 2018 e, in ogni caso, la stessa descrizione dell'imputazione contestata al capo 53) delimita le condotte di spaccio fino al mese di marzo 2018.

In mancanza di ulteriori condotte poste in epoca successiva, a maggior ragione a seguito dello smantellamento dell'associazione in conseguenza delle misure cautelari, non poteva sostenersi la permanenza del vincolo associativo fino all'attualità, così come indicato nel capo di imputazione.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, non essendo sufficiente che i proventi dello spaccio di droga fossero destinati al sodalizio mafioso, occorrendo che la condotta sia stata posta in essere per perseguire tale finalità.

Sottolinea il ricorrente che, pur a voler seguire l'impostazione recepita nell'ordinanza cautelare, [OSCURATO:PERSONA] altro non era che uno spacciatore al dettaglio, obbligato a rifornirsi di stupefacente dall'associazione dedita al narcotraffico, senza che possa in alcun modo individuarsi nella sua condotta la volontà di agevolare l'associazione di stampo mafioso.

In buona sostanza, i rapporti tra l'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. e quella dedita al narcotraffico erano del tutto ignorati dal ricorrente, il quale non beneficiava neppure di una remunerazione fissa che, in qualche modo, potesse lasciar ritenere che l'intera condotta venisse svolta in un contesto criminale più ampio e strutturato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La motivazione resa dal Tribunale del riesame presenta plurimi aspetti di contraddittorietà, a partire dalla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboranti.

Nell'ordinanza impugnata, infatti, si afferma che i collaboratori di giustizia non aveva indicato il ricorrente quale uno spacciatore per "il sistema", ma subito dopo si afferma che i "coimputati" avrebbero indicato l'appartenenza all'associazione di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultima affermazione, invero, si fonda su un'individuazione del ricorrente tutt'altro che certa, posto che [OSCURATO:PERSONA] viene indentificato nel soggetto che, nel corso di plurime intercettazioni, è appellato come "Antonio il nero" residente nella zona di [OSCURATO:PERSONA].

L'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] è frutto di una deduzione investigativa legata alla coincidenza tra il nome "Antonio", il fatto che il ricorrente sarebbe di carnagione scura e la residenza dell'indagato nella zona ove è ubicata [OSCURATO:PERSONA].

Tali elementi, tuttavia, scontano un dato di intrinseca genericità, soprattutto ove si consideri che due di questi - il nome e il luogo di residenza - risultano necessariamente comuni ad una pluralità di soggetti e, al contempo, non vi è alcuna conferma che l'appellativo di "il nero" sia effettivamente legato alla carnagione dell'indagato.

Invero, l'identificazione tra l'indagato e un soggetto indicato esclusivamente mediante un soprannome presuppone necessariamente l'acquisizione di elementi di riscontro oggettivi (quali l'intestazione di utenze telefoniche, fonti dichiarative che attestino l'uso del soprannome, fatti oggettivi dimostrativi dell'individuazione) che nel caso di specie non sono stati forniti.

Occorre aggiungere che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo che [OSCURATO:PERSONA] sia conosciuto, nell'ambiente criminale, quale "Antonio il nero", tant'è che i collaboratori di giustizia, pur dimostrando di conoscere bene il ricorrente ed avendo anche scontato periodi di detenzione con questi, non hanno in alcun modo confermato l'utilizzo dell'appellativo.

In conclusione, si ritiene che il Tribunale del riesame debba procedere ad una rivalutazione in ordine alle ragioni che hanno condotto all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale "Antonio il nero", superando la genericità dell'accertamento basato esclusivamente su dati che, per come esposti e in assenza di ulteriori elementi, appaiono di dubbia efficacia dimostrativa, sia pur secondo il parametro valutativo della fase cautelare.

Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dal fatto che i restanti elementi indiziari emersi a carico di [OSCURATO:PERSONA] non sono particolarmente significativi, ove si consideri che i collaboratori hanno riferito che il ricorrente era dedito allo spaccio, ma senza specificare se tale attività avvenisse per conto dell'associazione, tanto più che la loro conoscenza dei fatti sembrerebbe riferita a periodi pregressi rispetto a quelli in contestazione.

4. Le questioni dedotte in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, nonchp quelle concernenti la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, devono ritenersi assorbite, posto che la loro valutazione presuppone necessariamente il previo accertamento della gravità indiziaria in merito al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

5. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sui profili sopra evidenziati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Bari visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e, in subordine, l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Bari confermava l'ordinanza con la quale il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, disposta in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravati ex art.416-bis.1 cod. pen. . In particolare, l'ordinanza in esame affermava che il ricorrente avrebbe partecipato all'associazione che deteneva il monopolio del traffico di stupefacenti nella città di Foggia, svolgendo stabilmente la funzione di spacciatore al dettaglio, cui veniva assegnata una quota mensile predeterminata di sostanza stupefacente. Nelle more del giudizio di cassazione, la custodia cautelare in carcere veniva sostituita con gli arresti domiciliari. 2. Avverso la suddetta ordinanza il ricorrente formulava due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al narcotraffico, sottolineando plurimi aspetti problematici - specificamente dedotti dinanzi al Tribunale del riesame - ai quali era stata data una risposta contraddittoria. In primo luogo, si sottolinea come le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Verderosa, Folliero e Della Malva, non avevano in alcun modo fornito elementi utili per sostenere la partecipazione del ricorrente all'associazione. In particolare, Verderosa -indicato quale uno degli associati cui era affidato il compito di distribuire lo stupefacente agli spacciatori al dettaglio -avrebbe negato che [OSCURATO:PERSONA] spacciasse per l'associazione. Più generiche sarebbero le dichiarazioni di Folliero e Della Malva i quali, pur confermando che [OSCURATO:PERSONA] era un piccolo spacciatore, non hanno saputo indicare se questi agisse nell'ambito associativo. L'ulteriore motivo di contestazione attiene alla ritenuta incertezza circa l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] nel soggetto che, nelle intercettazioni, viene sempre indicato come "Antonio il nero", abitante nella zona comunemente indicata come [OSCURATO:PERSONA]. Sottolinea la difesa come l'attribuzione del soprannome sarebbe frutto di una mera intuizione investigtiv, basata sul fatto che [OSCURATO:PERSONA], oltre a chiamarsi Antonio, abita effettivamente nel quartiere ove si trova piazza Libanese e, inoltre, sarebbe di carnagione scura, il che giustificherebbe l'appellativo di Antonio il nero. A fronte di tale generica supposizione, non vi sarebbero elementi oggettivi per affermare la correttezza dell'individuazione dell'indagato, soprattutto in considerazione del fatto che l'appellativo di "Antonio il nero" non è stato riferito neppure dai collaboranti, nonostante questi siano ben inseriti nell'ambiente criminale e abbiano trascorso anche periodi di detenzione con [OSCURATO:PERSONA]. Vi sarebbe, inoltre, un dato oggettivo che smentisce la tesi accusatoria secondo cui nel corso di una conversazione risalente al 23 gennaio 2018, tra gli associati Lanza e Aprile, il primo avrebbe riferito gli esiti dell'incontro avuto con "Antonio il nero". Sostiene la difesa che, in quella data, [OSCURATO:PERSONA] era ristretto in regime di detenzione domiciliari, quindi non poteva recarsi presso l'abitazione di Lanza, così come sostenuto nell'ordinanza impugnata. Infine, si sottolinea che i vertici della presunta associazione dedita al narcotraffico venivano tratti in arresto nel novembre del 2018 e, in ogni caso, la stessa descrizione dell'imputazione contestata al capo 53) delimita le condotte di spaccio fino al mese di marzo 2018. In mancanza di ulteriori condotte poste in epoca successiva, a maggior ragione a seguito dello smantellamento dell'associazione in conseguenza delle misure cautelari, non poteva sostenersi la permanenza del vincolo associativo fino all'attualità, così come indicato nel capo di imputazione. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, non essendo sufficiente che i proventi dello spaccio di droga fossero destinati al sodalizio mafioso, occorrendo che la condotta sia stata posta in essere per perseguire tale finalità. Sottolinea il ricorrente che, pur a voler seguire l'impostazione recepita nell'ordinanza cautelare, [OSCURATO:PERSONA] altro non era che uno spacciatore al dettaglio, obbligato a rifornirsi di stupefacente dall'associazione dedita al narcotraffico, senza che possa in alcun modo individuarsi nella sua condotta la volontà di agevolare l'associazione di stampo mafioso. In buona sostanza, i rapporti tra l'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. e quella dedita al narcotraffico erano del tutto ignorati dal ricorrente, il quale non beneficiava neppure di una remunerazione fissa che, in qualche modo, potesse lasciar ritenere che l'intera condotta venisse svolta in un contesto criminale più ampio e strutturato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La motivazione resa dal Tribunale del riesame presenta plurimi aspetti di contraddittorietà, a partire dalla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboranti. Nell'ordinanza impugnata, infatti, si afferma che i collaboratori di giustizia non aveva indicato il ricorrente quale uno spacciatore per "il sistema", ma subito dopo si afferma che i "coimputati" avrebbero indicato l'appartenenza all'associazione di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima affermazione, invero, si fonda su un'individuazione del ricorrente tutt'altro che certa, posto che [OSCURATO:PERSONA] viene indentificato nel soggetto che, nel corso di plurime intercettazioni, è appellato come "Antonio il nero" residente nella zona di [OSCURATO:PERSONA]. L'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] è frutto di una deduzione investigativa legata alla coincidenza tra il nome "Antonio", il fatto che il ricorrente sarebbe di carnagione scura e la residenza dell'indagato nella zona ove è ubicata [OSCURATO:PERSONA]. Tali elementi, tuttavia, scontano un dato di intrinseca genericità, soprattutto ove si consideri che due di questi - il nome e il luogo di residenza - risultano necessariamente comuni ad una pluralità di soggetti e, al contempo, non vi è alcuna conferma che l'appellativo di "il nero" sia effettivamente legato alla carnagione dell'indagato. Invero, l'identificazione tra l'indagato e un soggetto indicato esclusivamente mediante un soprannome presuppone necessariamente l'acquisizione di elementi di riscontro oggettivi (quali l'intestazione di utenze telefoniche, fonti dichiarative che attestino l'uso del soprannome, fatti oggettivi dimostrativi dell'individuazione) che nel caso di specie non sono stati forniti. Occorre aggiungere che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo che [OSCURATO:PERSONA] sia conosciuto, nell'ambiente criminale, quale "Antonio il nero", tant'è che i collaboratori di giustizia, pur dimostrando di conoscere bene il ricorrente ed avendo anche scontato periodi di detenzione con questi, non hanno in alcun modo confermato l'utilizzo dell'appellativo. In conclusione, si ritiene che il Tribunale del riesame debba procedere ad una rivalutazione in ordine alle ragioni che hanno condotto all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale "Antonio il nero", superando la genericità dell'accertamento basato esclusivamente su dati che, per come esposti e in assenza di ulteriori elementi, appaiono di dubbia efficacia dimostrativa, sia pur secondo il parametro valutativo della fase cautelare. Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dal fatto che i restanti elementi indiziari emersi a carico di [OSCURATO:PERSONA] non sono particolarmente significativi, ove si consideri che i collaboratori hanno riferito che il ricorrente era dedito allo spaccio, ma senza specificare se tale attività avvenisse per conto dell'associazione, tanto più che la loro conoscenza dei fatti sembrerebbe riferita a periodi pregressi rispetto a quelli in contestazione. 4. Le questioni dedotte in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, nonchp quelle concernenti la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, devono ritenersi assorbite, posto che la loro valutazione presuppone necessariamente il previo accertamento della gravità indiziaria in merito al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 5. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sui profili sopra evidenziati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sens
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