CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34965/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo t .e C., 14.9 vtit *Leghtz, ()v [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del suo difensore di fiducia, avverso la sentenza con la quale, in data 18 febbraio 2021, la Corte d'appello di Bologna ha confermato - per quanto d'interesse in questa sede - la condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Rimini, in data 12 marzo 2020, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione a tre distinte imputazioni, di cui in particolare una ipotesi di furto, contestata come commessa il 2 dicembre 2018 (capo C), in relazione alla quale é contestata l'aggravante della destrezza (art. 625, n. 4, cod.pen.). Quale unico motivo di lagnanza l'esponente, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, deduce che detta aggravante non sarebbe configurabile alla luce della giurisprudenza apicale di legittimità, perché - diversamente da quanto opinato dalla Corte di merito - la condotta é consistita nell'avere approfittato della momentanea distrazione della persona offesa, la quale aveva poggiato la borsetta poi rubata nel cestino della propria bicicletta che stava conducendo. Ritiene il ricorrente che tale condotta di approfitta mento non integri la destrezza perché tale nozione implica che venga posta in essere una condotta idonea a distogliere l'attenzione della persona offesa dal possesso del suo bene, condotta che il deducente nega di aver posto in essere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. Conviene muovere dal dictum delle Sezioni Unite, che hanno precisato che l'aggravante de qua sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). Su tali premesse, a ben vedere, l'addebito dell'aggravante de qua resiste alle censure perché non contraddice il principio dianzi richiamato: invero, in base alla motivazione della sentenza impugnata, risulta che il ricorrente non si limitò a una condotta di approfittamento della momentanea disattenzione della persona offesa, ma agì repentinamente raggiungendo a forte velocità il velocipede condotto dalla persona offesa ed appropriandosi con mossa fulminea della borsetta custodita nel cestino della bicicletta, così sfruttando - come ben chiarito dalla Corte felsinea - la sua particolare abilità nel sorprendere la persona offesa e nell'eludere la sua capacità di vigilanza e reazione. In altri termini, l'aggravante de qua sussiste non solo quando il soggetto attivo abbia provocato o indotto, con la sua azione, la distrazione della persona offesa, ma anche quando attraverso la sua condotta, caratterizzata da una particolare abilità, rapidità e prontezza, egli superi o eluda gli ostacoli naturali o materiali che gli impediscano di conseguire il possesso della cosa altrui, vanificando con tale comportamento attivo le possibilità di intervento del titolare a difesa della res furtiva. Tale assunto deve ritenersi valido anche alla luce del richiamato intervento delle Sezioni Unite, che non ne risulta in alcun modo disatteso: si é visto infatti che l'odierno ricorrente, nel porre in essere la condotta di cui al capo C, agì con particolare abilità in modo da sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res. Vale la pena di richiamare, in perfetta aderenza ai principi fin qui enunciati, un recente precedente per molti versi simile a quello che occupa, nel quale la Corte di legittimità ha ritenuto configurabile la denunciata circostanza aggravante, affermando che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari, Rv. 279361: nella specie l'agente, approfittando della circostanza che la persona offesa era girata di spalle a conversare, con un gesto rapido e repentino, si impossessava del suo giubbotto appoggiato sul sellino della moto in sosta). 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process