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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00247/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 marzo 2021 con cui la Corte di app:t1lo di Milano ha confermato la condanna inflitta all'imputato il 17 gennaio 2020 dal Tribunale di Milano alla pena di un anno di reclusione per il reato ex art. 4 d.lgs. 74/2000 (in Milano il 1 ottobre 2012, accertato il 21 dicembre 2015); si deducono il vizio della motivazione sulla sussistenza del reato contestato ed il travisanenix del fatto.

2. Il ricorso è inammissibile laddove si deduce il travisamento del fat .:o.

Va ribadito il principio espresso da ultimo da Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01, secondo il quale, anche a seguito della modifica apportata 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la p.-eclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risu tanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

2.1. Per il resto, il ricorso è manifestamente infondato perché, pii che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per cimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova.

Nel ricorso si riportano le fonti di prova: in sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa.

2.2. Al ricorso sono allegate le dichiarazioni della teste Bentivoglio. però ricordato che la Corte può valutare il verbale solo se è dedotto il travisanerrx della prova, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Tale vizio sussiste solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o sul risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale - quanto alla prova dichiarativa, d es. il vizio sussiste se il teste ha detto rosso ed il giudice ha scritto bianco - o pancic si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia e se I' ETrore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio.

È, invece, inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti, coma re.i case in esame, l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ed ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipolc gie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge.

2.3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dill'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento dellE spe5.e del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e -agione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nen:ci delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Eassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 marzo 2021 con cui la Corte di app:t1lo di Milano ha confermato la condanna inflitta all'imputato il 17 gennaio 2020 dal Tribunale di Milano alla pena di un anno di reclusione per il reato ex art. 4 d.lgs. 74/2000 (in Milano il 1 ottobre 2012, accertato il 21 dicembre 2015); si deducono il vizio della motivazione sulla sussistenza del reato contestato ed il travisanenix del fatto. 2. Il ricorso è inammissibile laddove si deduce il travisamento del fat .:o. Va ribadito il principio espresso da ultimo da Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01, secondo il quale, anche a seguito della modifica apportata 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la p.-eclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risu tanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 2.1. Per il resto, il ricorso è manifestamente infondato perché, pii che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per cimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova. Nel ricorso si riportano le fonti di prova: in sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. 2.2. Al ricorso sono allegate le dichiarazioni della teste Bentivoglio. però ricordato che la Corte può valutare il verbale solo se è dedotto il travisanerrx della prova, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Tale vizio sussiste solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o sul risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale - quanto alla prova dichiarativa, d es. il vizio sussiste se il teste ha detto rosso ed il giudice ha scritto bianco - o pancic si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia e se I' ETrore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio. È, invece, inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti, coma re.i case in esame, l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ed ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipolc gie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge. 2.3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dill'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento dellE spe5.e del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e -agione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nen:ci delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Eassa delle Ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 00247/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris