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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 27910/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25248-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonima ditta [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende congiuntamente o disgiuntamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 89/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI - [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 89/2021, che ha rigettato il gravame del ricorrente, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo del controricorrente.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] n. 57, Alghero.

Memoria è stata depositata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi:

1. il primo motivo lamenta "nullità della sentenza per violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. e segnatamente per errata percezione del contenuto oggettivo della prova", per avere la Corte di appello di Cagliari ritenuto che "il verbale di fine lavori" del 28.2.2014 del direttore dei lavori geom. [OSCURATO:PERSONA] comprenda l' "intervento di incocciatura delle parti deteriorate dei muri in arenaria", che il quantum preteso (e dovuto) per l'attività di smaltimento dei rifiuti ammonti a "euro 4.400" e che quello per i lavori eseguiti nell'unità immobiliare del dott. [OSCURATO:PERSONA] sia "pari a euro 2.200" e che le bolle di conferimento in discarica prodotte dal ricorrente non siano riferibili all'appalto di cui è causa; Ric. 2021 n. 25248 sez.

M2 - ud. 08-04-2022 -2-

2. il secondo motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115, 244 c.p.c. e 2697 c.c." nella parte in cui la sentenza della Corte di appello ha valutato le dichiarazioni del testimone Zara, la produzione di bolle e le dichiarazioni dell'amministratore del Condominio.

Gli articolati e analitici motivi sono inammissibili in quanto si risolvono in una critica della valutazione delle prove operata dal giudice di merito e in una richiesta a questa Corte di rivalutazione, richiesta inammissibile trattandosi di attività riservata al giudice di merito (cfr. da ultimo, per tutte, Cass.20553/2021).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2021 n. 25248 sez.

M2 - ud. 08-04-2022 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25248-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonima ditta [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende congiuntamente o disgiuntamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 89/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI - [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 89/2021, che ha rigettato il gravame del ricorrente, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo del controricorrente. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] n. 57, Alghero. Memoria è stata depositata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi: 1. il primo motivo lamenta "nullità della sentenza per violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. e segnatamente per errata percezione del contenuto oggettivo della prova", per avere la Corte di appello di Cagliari ritenuto che "il verbale di fine lavori" del 28.2.2014 del direttore dei lavori geom. [OSCURATO:PERSONA] comprenda l' "intervento di incocciatura delle parti deteriorate dei muri in arenaria", che il quantum preteso (e dovuto) per l'attività di smaltimento dei rifiuti ammonti a "euro 4.400" e che quello per i lavori eseguiti nell'unità immobiliare del dott. [OSCURATO:PERSONA] sia "pari a euro 2.200" e che le bolle di conferimento in discarica prodotte dal ricorrente non siano riferibili all'appalto di cui è causa; Ric. 2021 n. 25248 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -2- 2. il secondo motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115, 244 c.p.c. e 2697 c.c." nella parte in cui la sentenza della Corte di appello ha valutato le dichiarazioni del testimone Zara, la produzione di bolle e le dichiarazioni dell'amministratore del Condominio. Gli articolati e analitici motivi sono inammissibili in quanto si risolvono in una critica della valutazione delle prove operata dal giudice di merito e in una richiesta a questa Corte di rivalutazione, richiesta inammissibile trattandosi di attività riservata al giudice di merito (cfr. da ultimo, per tutte, Cass.20553/2021). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 25248 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della se
Decreto Cassazione n. 27910/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris