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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 32324/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 29/11/2021, quale giudice del riesame, depositata con motivazioni il 12/01/2022, che ha confermato l'ordinanza, emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui si disponeva sequestro preventivo di manufatti abusivi, consistenti nell'innalzamento di una struttura preesistente e nella creazione di un soppalco, per ritenuta sussistenza del fumus di reati urbanistici e paesaggistici. 2.

1. La ricorrente deduce difetto assoluto della motivazione con riguardo al periculum in mora, identificato inizialmente dal G.i.p. nel pericolo di aggravamento delle conseguenze dannose dei reati contestati, posto che le opere erano in corso di esecuzione, e successivamente ravvisato dal Tribunale della libertà, a fronte delle eccezioni sollevate dalla difesa sul punto, nell'aumento del carico urbanistico conseguente al maggiore utilizzo della struttura edilizia.

Pertanto, l'esigenza cautelare di evitare il possibile aumento del carico urbanistico è stata per la prima volta addotta a fondamento della misura cautelare dal giudice del riesame, con motivazione integrativa della decisione del G.i.p..

2.2. Deduce inoltre, con un secondo motivo di ricorso, violazione di legge per mancanza assoluta della motivazione in ordine alle ragioni della cautela, in quanto erroneamente il giudice assume che l'attività edilizia abusiva non fosse ultimata.

Invece la difesa ha dimostrato in modo inconfutabile che parte dei lavori fossero completati ed ultimati già da tempo; che il soppalco fosse ormai costruito, come dimostra il fatto che sia stato rilasciato permesso di costruire il 15.05.2019; che l'unità immobiliare, nella sua interezza, era stata già adibita ad abitazione.

2.3. Con un terzo motivo deduce difetto assoluto di motivazione in ordine al fatto che il Comune di Cefalù aveva disposto la sospensione dei lavori.

Tale evenienza, nota al giudice di merito, avrebbe dovuto comportare l'annullamento del sequestro o, in caso contrario, una dettagliata giustificazione in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari anche a seguito di sospensione dei lavori.

2.3. Si duole inoltre, con un quarto motivo, dell'illogicità della motivazione, sul rilievo che il giudice di merito ha ravvisato il pericolo di aumento del carico urbanistico, derivante da un possibile uso dell'immobile da parte di un numero di persone superiore a quello originario, con conseguente maggiore domanda di servizi e infrastrutture, senza tuttavia fornire specifica e concreta motivazione in ordine agli effetti negativi conseguenti al reato.

Deduce che il giudice ha fatto ricorso ad affermazioni del tutto presuntive e astratte che non forniscono alcuna giustificazione al provvedimento cautelare circa le conseguenze antigiuridiche, ulteriori rispetto la consumazione del reato, derivanti dall'uso dell'edificio che la misura cautelare intende inibire.

In sintesi, la motivazione dell'ordinanza impugnata non offre alcuna concreta argomentazione, che non sia il ricorso di mere clausole di stile.

Neppure il riferimento al vincolo paesaggistico dei luoghi in cui si trova l'immobile fornisce alcuna giustificazione, concreta e ragionevole, in ordine all'aggravamento delle conseguenze del reato derivanti dall'uso dell'immobile stesso.

Piuttosto, sembra che il giudice di merito abbia fondato la decisione su una automatica equivalenza tra uso del bene ed alterazione dell'ecosistema, senza operare una specifica e concreta valutazione delle esigenze cautelari del periculum, in particolare trascurando l'intervenuta ordinanza di sospensione dei lavori disposta dal Comune di Cefalù.

Circa la realizzazione del casotto in legno di appena 6 mq privo di muratura interna, erroneamente il Tribunale ritiene che sia onere della difesa dimostrare l'uso precario e temporaneo della struttura, destinata ad una sollecita eliminazione dopo la cessazione dell'uso, in quanto l'opera, per sua natura e caratteristiche strutturali, non comporta effetti permanenti e definitivi sull'originario assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo.

In ultimo, rappresenta che gli elaborati progettuali allegati alla concessione edilizia in sanatoria, da cui emerge la difformità dell'innalzamento del solaio di copertura di circa 45 cm, sono stati predisposti da un professionista a cui la ricorrente aveva conferito anche l'incarico di direttore dei lavori.

Pertanto nega di aver avuto cognizione di tale difformità o di aver potuto vigilare sulla realizzazione delle opere.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDEFtATO IN DIRITTO

1. In ordine al primo motivo, immune da violazioni di legge appare l'integrazione motivazionale operata dal Tribunale del Riesame con riferimento alla diversa individuazione dello specifico contenuto del pericolo di aggravamento/protrazione.

Infatti, il potere integrativo del riesame, previsto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non opera nelle sole ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, poiché in tali casi il legislatore ha individuato un vizio di motivazione del titolo cautelare genetico e non emendabile, al quale deve seguire necessariamente l'annullamento del provvedimento impositivo della misura: situazione manifestamente non ravvisabile nella fattispecie, a fronte di una specifica ed autonoma valutazione dei pericula operata dal g.i.p., ancorché successivamente integrata dal giudice del riesame.

2. In ordine al secondo motivo, il ricorrente deduce che il Tribunale del riesame ha motivato integrando la motivazione del g.i.p. ravvisando anche una maggiore incidenza del carico urbanistico e quindi fornendo congrua motivazione.

In ordine al periculum in mora, si osserva che, trattandosi di opere non ultimate, correttamente il g.i.p. ha ravvisato il pericolo di aggravamento delle conseguenze dannose dei reati contestati, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte è legittimo il sequestro preventivo di manufatto non ultimato.

Si n \ \ ritiene infatti che l'esigenza di impedire la prosecuzione dei lavori di edificazione di un immobile abusivo ancora in corso sia, di per sé, condizione sufficiente per disporre e mantenere i sequestro preventivo del manufatto e dell'area ove esso insiste, indipendentemente dalla natura e dalla entità degli interventi da eseguire per ultimarlo (Sez. 3, ordinanza n.49220 del 06/11/2014 Cc. (dep.26/11/2014), Rv.261215-01).

In ogni caso, anche a voler ritenere - come sostiene il ricorrente - che le opere non fossero in corso di realizzazione ma fossero ultimate, nulla osta all'adozione di misure cautelari reali, posto che si ritiene ammissibile "il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente anche nell'ipotesi in cui l'edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, derivanti dalla libera disponibilità del bene" (Sez. 3, n. 52051 del 20/10/2016, Rv. 268812 - 01), in quanto l'accertamento del giudice deve essere finalizzato a verificare se "l'uso della cosa, realizzata in violazione dei vincoli paesaggistici, sia idoneo o meno, nell'ipotesi di condotta del tutto esaurita, ad incidere sulle conseguenze dannose prodotte dall'intervento abusivo sull'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico".

Pertanto, è legittimo il sequestro preventivo di un manufatto abusivo già ultimato allorquando, pur cessata la permanenza, le conseguenze lesive della condotta sul bene protetto possano perdurare nel tempo, sempre che il pericolo della disponibilità del manufatto - da accertarsi con adeguata motivazione - presenti i requisiti dell'attualità e della concretezza e le conseguenze del reato abbiano connotazioni di antigiuridicità (Sez.3, n. 9058 del 22/01/2003, Rv. 224173 - 01; Sez.3 n.2001 del 24/11/2017, Rv. 272071; Sez. 4, n. 2389 del 06/12/2013 Cc. (dep. 20/01/2014 ) Rv. 258182 - 01).

Si rileva che neppure la circostanza che le opere fossero in parte finite e in parte in corso d'opera assume alcuna rilevanza, non potendo l'intervento edilizio essere scomposto in parti.

In proposito si ricorda che "qualora per la consistenza complessiva dell'opera da edificare, sia necessario il permesso di costruire, gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo autorizzativo integrano il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001, anche se riguardano porzioni dell'opera che, prese singolarmente, avrebbero potuto essere autorizzate con s.c.i.a., poiché l'intervento edilizio, incidendo sull'assetto del territorio, deve essere valutato nel suo complesso e non può essere parcellizzato artificiosamente in una moltitudine di "micro-interventi", al fine di seguire un regime autorizzatorio (o, eventualmente, sanzionatorio) più favorevole (così Sez.3, n. 2833 del 13/06/2018 Ud. (dep. 22/01/2019 ), Rv. 274819 - 01).

3. In ordine al terzo motivo di ricorso, altrettanto corretto è il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 47372 del 24/11/2011, Rv. 251964 - 01) secondo cui "in tema di sequestro preventivo per il reato di edificazione abusiva, l'intervenuta sospensione dei lavori disposta in via amministrativa non comporta, per ciò solo, la mancanza del requisito del "periculum in mora", essendo comunque necessario accertare se detta sospensione possa soddisfare le esigenze poste alla base del vincolo cautelare".Tale accertamento, nella fattispecie, il Tribunale della libertà ha ritenuto avere avuto esito negativo, alla luce delle circostanze specifiche che integrano le esigenze cautelari nella fattispecie in esame, dopo aver specificato che si tratta di opere ormai portate a compimento

4. In ordine al quarto motivo di ricorso, occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge.

Invece il ricorrente, camuffando il motivo di ricorso come violazione di legge, lamenta sostanzialmente un vizio della motivazione, laddove ritiene che la motivazione del giudice a quo in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari non sia adeguata o sia viziata o contradittoria.

Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali.

Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi).

Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez.

U., n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.

La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione.

4.1. Nel caso di specie, tuttavia, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 5 e 6 del provvedimento impugnato.

Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa (Cass. n. 24862 del 19/05/2010), determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez.

U., n. 3287 del 27/112008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina.

D'altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale.

Le determinazioni adottate, al riguardo, dal giudice a quo, in ordine al profilo in disamina, sono insindacabili in sede di legittimità, ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico- giuridici.

4.2. Con riferimento al periculum in mora riferibile a opere sottoposte a vincolo, il giudice a quo ha correttamente motivato con esame particolarmente approfondito in ordine all'uso della cosa e alla sua idoneità a deteriorare ulteriormente l'area sottoposta a vincolo, tenendo conto dell'incompatibilità o della compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, avuto riguardo alla natura di quest'ultimo e alla situazione preesistente alla realizzazione dell'opera.

Tale accertamento sulla compatibiità dell'uso dell'opera rispetto gli interessi tutelati dal vincolo, si è pure affermato, va effettuato in maniera più penetrante proprio in ragione del peculiare bene giuridico tutelato (Sez.3, n.28388 del 14/04/2016, Bondanini, Rv.267412, che a sua volta richiama Sez.3, n.40486 del 27/10/2010, Rv. 248701).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha effettuato una accurata disamina, verificando se possano escludersi ulteriori lesioni del bene protetto sulla base della assoluta compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, tenuto conto ella natura di quest'ultimo e della situazione preesistente alla realizzazione dell'opera (Sez.3, n.2001 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.272071-01).

In ordine alla realizzazione di manufatti realizzati in zona soggetta vincolo paesaggistico, è ben vero che la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata (nella specie, l'ampliamento per mq. 13 di abitazione sita in zona dichiarata di notevole interesse pubblico) non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità della stessa, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa implicare una effettiva lesione dell'ambiente e del paesaggio (Sez.3, n.48958 del 123/10/2015 Rv. 266011-01), ma è altrettanto vero che il giudice ha dato conto degli elementi idonei a dimostrare che la disponibilità e l'uso della stessa da parte del soggetto indagato o di terzi possano deteriorare ulteriormente il bene protetto, dovendo valutarsi l'incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha quindi ampiamente motivato, riferendo che l'abuso coinvolge zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta in quanto ricadente a meno di metri 150 dalla battigia del mare e sottoposta a vincolo sismico.

Trattasi di motivazione assai puntuale, coerente, che si adegua perfettamente a consolidata giurisprudenza sul tema, priva di discrasie logiche e perciò del tutto idonea a superare lo scrutinio di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle statuizioni adottate dal giudice a quo.

Ebbene, nel caso in disamina, il Tribunale ha evidenziato che la creazione di un piano soppalcato, comportando la fruizione dell'immobile da parte di ulteriori soggetti, comporti un incremento di tale carico (v. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) che provoca ulteriori conseguenze sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, (Sez.3, n. 9058 del 22/01/2003 Cc. (dep. 26/02/2003 ) Rv. 224173 - 01).

Anche sull'installazione del casotto di legno, il giudice ha ritenuto che necessitasse di previa autorizzazione, che invece il regolamento edilizio del comune di Cefalù richiede all'art. 3 per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione fuori terra non adibiti ad uso abitativo.

Risulta che il ricorrente non aveva incluso il manufatto in legno nella richiesta di autorizzazione.

Rileva anche il giudice che la difesa non ha dedotto l'uso temporaneo con eliminazione al termine delle necessità, ma si è limitata a specificare che la struttura è facilmente rimovibile (pag. 4 della sentenza impugnata).

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 29/11/2021, quale giudice del riesame, depositata con motivazioni il 12/01/2022, che ha confermato l'ordinanza, emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui si disponeva sequestro preventivo di manufatti abusivi, consistenti nell'innalzamento di una struttura preesistente e nella creazione di un soppalco, per ritenuta sussistenza del fumus di reati urbanistici e paesaggistici. 2. 1. La ricorrente deduce difetto assoluto della motivazione con riguardo al periculum in mora, identificato inizialmente dal G.i.p. nel pericolo di aggravamento delle conseguenze dannose dei reati contestati, posto che le opere erano in corso di esecuzione, e successivamente ravvisato dal Tribunale della libertà, a fronte delle eccezioni sollevate dalla difesa sul punto, nell'aumento del carico urbanistico conseguente al maggiore utilizzo della struttura edilizia. Pertanto, l'esigenza cautelare di evitare il possibile aumento del carico urbanistico è stata per la prima volta addotta a fondamento della misura cautelare dal giudice del riesame, con motivazione integrativa della decisione del G.i.p.. 2.2. Deduce inoltre, con un secondo motivo di ricorso, violazione di legge per mancanza assoluta della motivazione in ordine alle ragioni della cautela, in quanto erroneamente il giudice assume che l'attività edilizia abusiva non fosse ultimata. Invece la difesa ha dimostrato in modo inconfutabile che parte dei lavori fossero completati ed ultimati già da tempo; che il soppalco fosse ormai costruito, come dimostra il fatto che sia stato rilasciato permesso di costruire il 15.05.2019; che l'unità immobiliare, nella sua interezza, era stata già adibita ad abitazione. 2.3. Con un terzo motivo deduce difetto assoluto di motivazione in ordine al fatto che il Comune di Cefalù aveva disposto la sospensione dei lavori. Tale evenienza, nota al giudice di merito, avrebbe dovuto comportare l'annullamento del sequestro o, in caso contrario, una dettagliata giustificazione in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari anche a seguito di sospensione dei lavori. 2.3. Si duole inoltre, con un quarto motivo, dell'illogicità della motivazione, sul rilievo che il giudice di merito ha ravvisato il pericolo di aumento del carico urbanistico, derivante da un possibile uso dell'immobile da parte di un numero di persone superiore a quello originario, con conseguente maggiore domanda di servizi e infrastrutture, senza tuttavia fornire specifica e concreta motivazione in ordine agli effetti negativi conseguenti al reato. Deduce che il giudice ha fatto ricorso ad affermazioni del tutto presuntive e astratte che non forniscono alcuna giustificazione al provvedimento cautelare circa le conseguenze antigiuridiche, ulteriori rispetto la consumazione del reato, derivanti dall'uso dell'edificio che la misura cautelare intende inibire. In sintesi, la motivazione dell'ordinanza impugnata non offre alcuna concreta argomentazione, che non sia il ricorso di mere clausole di stile. Neppure il riferimento al vincolo paesaggistico dei luoghi in cui si trova l'immobile fornisce alcuna giustificazione, concreta e ragionevole, in ordine all'aggravamento delle conseguenze del reato derivanti dall'uso dell'immobile stesso. Piuttosto, sembra che il giudice di merito abbia fondato la decisione su una automatica equivalenza tra uso del bene ed alterazione dell'ecosistema, senza operare una specifica e concreta valutazione delle esigenze cautelari del periculum, in particolare trascurando l'intervenuta ordinanza di sospensione dei lavori disposta dal Comune di Cefalù. Circa la realizzazione del casotto in legno di appena 6 mq privo di muratura interna, erroneamente il Tribunale ritiene che sia onere della difesa dimostrare l'uso precario e temporaneo della struttura, destinata ad una sollecita eliminazione dopo la cessazione dell'uso, in quanto l'opera, per sua natura e caratteristiche strutturali, non comporta effetti permanenti e definitivi sull'originario assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo. In ultimo, rappresenta che gli elaborati progettuali allegati alla concessione edilizia in sanatoria, da cui emerge la difformità dell'innalzamento del solaio di copertura di circa 45 cm, sono stati predisposti da un professionista a cui la ricorrente aveva conferito anche l'incarico di direttore dei lavori. Pertanto nega di aver avuto cognizione di tale difformità o di aver potuto vigilare sulla realizzazione delle opere. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. In ordine al primo motivo, immune da violazioni di legge appare l'integrazione motivazionale operata dal Tribunale del Riesame con riferimento alla diversa individuazione dello specifico contenuto del pericolo di aggravamento/protrazione. Infatti, il potere integrativo del riesame, previsto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non opera nelle sole ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, poiché in tali casi il legislatore ha individuato un vizio di motivazione del titolo cautelare genetico e non emendabile, al quale deve seguire necessariamente l'annullamento del provvedimento impositivo della misura: situazione manifestamente non ravvisabile nella fattispecie, a fronte di una specifica ed autonoma valutazione dei pericula operata dal g.i.p., ancorché successivamente integrata dal giudice del riesame. 2. In ordine al secondo motivo, il ricorrente deduce che il Tribunale del riesame ha motivato integrando la motivazione del g.i.p. ravvisando anche una maggiore incidenza del carico urbanistico e quindi fornendo congrua motivazione. In ordine al periculum in mora, si osserva che, trattandosi di opere non ultimate, correttamente il g.i.p. ha ravvisato il pericolo di aggravamento delle conseguenze dannose dei reati contestati, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte è legittimo il sequestro preventivo di manufatto non ultimato. Si n \ \ ritiene infatti che l'esigenza di impedire la prosecuzione dei lavori di edificazione di un immobile abusivo ancora in corso sia, di per sé, condizione sufficiente per disporre e mantenere i sequestro preventivo del manufatto e dell'area ove esso insiste, indipendentemente dalla natura e dalla entità degli interventi da eseguire per ultimarlo (Sez. 3, ordinanza n.49220 del 06/11/2014 Cc. (dep.26/11/2014), Rv.261215-01). In ogni caso, anche a voler ritenere - come sostiene il ricorrente - che le opere non fossero in corso di realizzazione ma fossero ultimate, nulla osta all'adozione di misure cautelari reali, posto che si ritiene ammissibile "il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente anche nell'ipotesi in cui l'edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, derivanti dalla libera disponibilità del bene" (Sez. 3, n. 52051 del 20/10/2016, Rv. 268812 - 01), in quanto l'accertamento del giudice deve essere finalizzato a verificare se "l'uso della cosa, realizzata in violazione dei vincoli paesaggistici, sia idoneo o meno, nell'ipotesi di condotta del tutto esaurita, ad incidere sulle conseguenze dannose prodotte dall'intervento abusivo sull'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico". Pertanto, è legittimo il sequestro preventivo di un manufatto abusivo già ultimato allorquando, pur cessata la permanenza, le conseguenze lesive della condotta sul bene protetto possano perdurare nel tempo, sempre che il pericolo della disponibilità del manufatto - da accertarsi con adeguata motivazione - presenti i requisiti dell'attualità e della concretezza e le conseguenze del reato abbiano connotazioni di antigiuridicità (Sez.3, n. 9058 del 22/01/2003, Rv. 224173 - 01; Sez.3 n.2001 del 24/11/2017, Rv. 272071; Sez. 4, n. 2389 del 06/12/2013 Cc. (dep. 20/01/2014 ) Rv. 258182 - 01). Si rileva che neppure la circostanza che le opere fossero in parte finite e in parte in corso d'opera assume alcuna rilevanza, non potendo l'intervento edilizio essere scomposto in parti. In proposito si ricorda che "qualora per la consistenza complessiva dell'opera da edificare, sia necessario il permesso di costruire, gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo autorizzativo integrano il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001, anche se riguardano porzioni dell'opera che, prese singolarmente, avrebbero potuto essere autorizzate con s.c.i.a., poiché l'intervento edilizio, incidendo sull'assetto del territorio, deve essere valutato nel suo complesso e non può essere parcellizzato artificiosamente in una moltitudine di "micro-interventi", al fine di seguire un regime autorizzatorio (o, eventualmente, sanzionatorio) più favorevole (così Sez.3, n. 2833 del 13/06/2018 Ud. (dep. 22/01/2019 ), Rv. 274819 - 01). 3. In ordine al terzo motivo di ricorso, altrettanto corretto è il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 47372 del 24/11/2011, Rv. 251964 - 01) secondo cui "in tema di sequestro preventivo per il reato di edificazione abusiva, l'intervenuta sospensione dei lavori disposta in via amministrativa non comporta, per ciò solo, la mancanza del requisito del "periculum in mora", essendo comunque necessario accertare se detta sospensione possa soddisfare le esigenze poste alla base del vincolo cautelare".Tale accertamento, nella fattispecie, il Tribunale della libertà ha ritenuto avere avuto esito negativo, alla luce delle circostanze specifiche che integrano le esigenze cautelari nella fattispecie in esame, dopo aver specificato che si tratta di opere ormai portate a compimento 4. In ordine al quarto motivo di ricorso, occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Invece il ricorrente, camuffando il motivo di ricorso come violazione di legge, lamenta sostanzialmente un vizio della motivazione, laddove ritiene che la motivazione del giudice a quo in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari non sia adeguata o sia viziata o contradittoria. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U., n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione. 4.1. Nel caso di specie, tuttavia, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 5 e 6 del provvedimento impugnato. Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa (Cass. n. 24862 del 19/05/2010), determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez. U., n. 3287 del 27/112008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina. D'altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale. Le determinazioni adottate, al riguardo, dal giudice a quo, in ordine al profilo in disamina, sono insindacabili in sede di legittimità, ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico- giuridici. 4.2. Con riferimento al periculum in mora riferibile a opere sottoposte a vincolo, il giudice a quo ha correttamente motivato con esame particolarmente approfondito in ordine all'uso della cosa e alla sua idoneità a deteriorare ulteriormente l'area sottoposta a vincolo, tenendo conto dell'incompatibilità o della compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, avuto riguardo alla natura di quest'ultimo e alla situazione preesistente alla realizzazione dell'opera. Tale accertamento sulla compatibiità dell'uso dell'opera rispetto gli interessi tutelati dal vincolo, si è pure affermato, va effettuato in maniera più penetrante proprio in ragione del peculiare bene giuridico tutelato (Sez.3, n.28388 del 14/04/2016, Bondanini, Rv.267412, che a sua volta richiama Sez.3, n.40486 del 27/10/2010, Rv. 248701). Nel caso di specie, il giudice di merito ha effettuato una accurata disamina, verificando se possano escludersi ulteriori lesioni del bene protetto sulla base della assoluta compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, tenuto conto ella natura di quest'ultimo e della situazione preesistente alla realizzazione dell'opera (Sez.3, n.2001 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.272071-01). In ordine alla realizzazione di manufatti realizzati in zona soggetta vincolo paesaggistico, è ben vero che la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata (nella specie, l'ampliamento per mq. 13 di abitazione sita in zona dichiarata di notevole interesse pubblico) non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità della stessa, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa implicare una effettiva lesione dell'ambiente e del paesaggio (Sez.3, n.48958 del 123/10/2015 Rv. 266011-01), ma è altrettanto vero che il giudice ha dato conto degli elementi idonei a dimostrare che la disponibilità e l'uso della stessa da parte del soggetto indagato o di terzi possano deteriorare ulteriormente il bene protetto, dovendo valutarsi l'incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha quindi ampiamente motivato, riferendo che l'abuso coinvolge zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta in quanto ricadente a meno di metri 150 dalla battigia del mare e sottoposta a vincolo sismico. Trattasi di motivazione assai puntuale, coerente, che si adegua perfettamente a consolidata giurisprudenza sul tema, priva di discrasie logiche e perciò del tutto idonea a superare lo scrutinio di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle statuizioni adottate dal giudice a quo. Ebbene, nel caso in disamina, il Tribunale ha evidenziato che la creazione di un piano soppalcato, comportando la fruizione dell'immobile da parte di ulteriori soggetti, comporti un incremento di tale carico (v. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) che provoca ulteriori conseguenze sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, (Sez.3, n. 9058 del 22/01/2003 Cc. (dep. 26/02/2003 ) Rv. 224173 - 01). Anche sull'installazione del casotto di legno, il giudice ha ritenuto che necessitasse di previa autorizzazione, che invece il regolamento edilizio del comune di Cefalù richiede all'art. 3 per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione fuori terra non adibiti ad uso abitativo. Risulta che il ricorrente non aveva incluso il manufatto in legno nella richiesta di autorizzazione. Rileva anche il giudice che la difesa non ha dedotto l'uso temporaneo con eliminazione al termine delle necessità, ma si è limitata a specificare che la struttura è facilmente rimovibile (pag. 4 della sentenza impugnata). 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r
Sentenza Cassazione n. 32324/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris