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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00215/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Oro ANGELILLIS che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avellino ha ordinato de plano la correzione ex art. 130 cod. proc. pen. del proprio precedente decreto in data 3 marzo 2021, con il quale veniva fissata per il giorno 6 maggio 2021 l'udienza preliminare a carico di [OSCURATO:PERSONA] AQUINO, nella parte in cui veniva erroneamente indicata la persona offesa «[OSCURATO:PERSONA]», disponendo la correzione nel senso che la persona offesa è da identificarsi in «[OSCURATO:PERSONA]», ordinando la nuova notificazione del decreto di fissazione e della richiesta di rinvio a giudizio, pure separatamente corretta dal pubblico ministero.

2. [OSCURATO:PERSONA] AQUINO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale in riferimento agli artt. 127, 130 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché emesso senza il contraddittorio che va assicurato mediante la celebrazione dell'apposita udienza camerale.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Va premesso che «il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265638).

Si è, poi, precisato che «l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale» (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219).

3.2. Ebbene, il ricorso non indica in cosa consista il concreto interesse alla celebrazione della camera di consiglio, né deduce un qualche errore della decisione del giudice di ordinare la correzione del nominativo della persona offesa, limitandosi ad affermare che, a causa di ciò, sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto la possibilità di accedere agli atti del procedimento a causa della notificazione del decreto di fissazione nelle due distinte versioni.Si tratta di un interesse di mero fatto, peraltro dedotto in via ipotetica e introducendo la questione della legittimazione passiva della persona offesa che, semmai, va esaminata nel corso dell'udienza preliminare.

3.3. Del resto, il giudice non poteva che correggere il proprio decreto di fissazione dell'udienza preliminare a causa della distinta correzione, disposta dal pubblico ministero, con un provvedimento che non risulta impugnato, della richiesta di rinvio a giudizio cui il decreto si riferisce, sicché non è dato comprendere quale sia l'interesse al contraddittorio sulla istanza di correzione.

3.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Oro ANGELILLIS che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avellino ha ordinato de plano la correzione ex art. 130 cod. proc. pen. del proprio precedente decreto in data 3 marzo 2021, con il quale veniva fissata per il giorno 6 maggio 2021 l'udienza preliminare a carico di [OSCURATO:PERSONA] AQUINO, nella parte in cui veniva erroneamente indicata la persona offesa «[OSCURATO:PERSONA]», disponendo la correzione nel senso che la persona offesa è da identificarsi in «[OSCURATO:PERSONA]», ordinando la nuova notificazione del decreto di fissazione e della richiesta di rinvio a giudizio, pure separatamente corretta dal pubblico ministero. 2. [OSCURATO:PERSONA] AQUINO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale in riferimento agli artt. 127, 130 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché emesso senza il contraddittorio che va assicurato mediante la celebrazione dell'apposita udienza camerale. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Va premesso che «il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265638). Si è, poi, precisato che «l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale» (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219). 3.2. Ebbene, il ricorso non indica in cosa consista il concreto interesse alla celebrazione della camera di consiglio, né deduce un qualche errore della decisione del giudice di ordinare la correzione del nominativo della persona offesa, limitandosi ad affermare che, a causa di ciò, sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto la possibilità di accedere agli atti del procedimento a causa della notificazione del decreto di fissazione nelle due distinte versioni.Si tratta di un interesse di mero fatto, peraltro dedotto in via ipotetica e introducendo la questione della legittimazione passiva della persona offesa che, semmai, va esaminata nel corso dell'udienza preliminare. 3.3. Del resto, il giudice non poteva che correggere il proprio decreto di fissazione dell'udienza preliminare a causa della distinta correzione, disposta dal pubblico ministero, con un provvedimento che non risulta impugnato, della richiesta di rinvio a giudizio cui il decreto si riferisce, sicché non è dato comprendere quale sia l'interesse al contraddittorio sulla istanza di correzione. 3.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 00215/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris