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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 15611/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10014/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELL'ENTRATE , domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BARI n. 2162/2015 depositata il19/10/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] srl , società unipersonale , con separati ricorsi ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti per gli anni di imposta 2009 e 2010, con i quali erano stati recuperati a tassazione una serie di costi (relativi a spese di pubblicità e propaganda, spese lavori di terzi, spese terreni) per mancanza o incompletezza della documentazione e, in particolare, per la mancanza di contratti specifici a giustificazione dei rapporti intrattenuti con alcune società.

2. La C ommissione T ributaria P rovinc iale (CTP) di Bari ha respintoi ricorsi riuniti.

3. La contribuente ha p roposto appello, che la C ommissione Tributaria R egionale (CTR) della Puglia, con la sentenza sopra indicata, ha rigettato. 4.La società propone ricorso per cassazione con tre mezzi. 5.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 6.La contribuente deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la CTR aveva inammissibilmente « integrato » i fatti costitutivi della pretesa tributaria, come riportati negli avvisi di accertamento, violando così il diritto di difesa della contribuente.

Il motivo è infondato.

1.1. Va p remesso che nel caso di specie, secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, il thema decidendum aveva riguardato sia l’«esistenza dei fatti che hanno dato luogo a spese e costi deducibili», e quindi certezza ed effettività dei costi, sia l’«inerenza dei costi e spese all’attività di impresa».

Quanto al primo profilo, va sottolineato che una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettivainesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativicosti, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 28628/21; Cass. n. 17619 del 2018).

Quanto all’inerenza, questa deve intendersi come necessità di riferire icosti sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, e la prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egliprovare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura delcosto, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (Cass. n. 24880 del 2022; Cass. n.30366 del 2019; Cass. n. 2224 del 2021; Cass. n. 4554 del 2010). 1.2.Nel caso di specie, l’Ufficio aveva contestato «la mancanza di contratti specifici a giustificazione delle prestazioni contestate…in considerazione dei notevoli importi al fine di stabilire modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni rese, dei pagamenti effettuati, ecc.» nonché la « genericità delle descrizioni riportate nelle fatture».

La contribuente, quindi,aveva prodotto documentazione che la CTR ha valutato al fine di verificarne la rilevanza probatoria.

Le considerazioni riportate in sentenza, che la contribuente considera una inammissibile integrazione dell’avviso di accertamento, esprimono in realtà il convincimento del Giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità se correttamente e congruamente motivato, circa l’inidoneità o insufficienza de gli elementi probatori dedotti dalla società.

In proposito i Giudici d’a ppello hanno reso specifica e congrua motivazione, osservando che i contratti erano mere scritture private (di una sola pagina), prive di data certa, di una penale per inadempimento, di scadenze contrattuali e comunque di quella serie di garanzie che l’entità delle somme indicate a titolo di corrispettivo avrebbe richiesto. 2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 90 comma 8 legge n. 289/2002 e artt. 108 comma 2 e 109 TUIR, anche con riferimento agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., asserendo di aver dato prova della certezza, effettività ed inerenza delle operazioni, rientranti nell’oggetto e per importi compatibili con le dimensioni dell’impresa, producendo i contratti, riscontri contabili, quietanze di pagamento, e contestando altresì la violazione della normativa in materia di sponsorizzazioni a favore di società sportive dilettantistiche.

Il motivo è, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondato.

2.1. Va osservato che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis, Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8981 del 2017).

In questo caso, attraverso il paradigma della violazione di legge,si tenta proprio di rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal Giudice di merito che è incensurabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato, in quanto la valutazione delleprove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce, come osservato in precedenza , un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 20553 del 2021; Cass.n. 1234 del 2019), dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 7921 del 2011).

2.2. Si è già rilevato , inoltre, che la CTR ha fatto corretta applicazione delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova in materia né ricorre una violazione dell’art. 90 comma 8 legge n. 2002 n. 289 perché la presunzione legale di inerenza ivi prevista (v.

Cass. n. 4612 del 2023) implica , comunque, la prova dell’effettività ed esistenza di quel costo che la CTR ha, invece, escluso.

3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., con riguardo all’art. 6 comma 2 d. lgs.n. 472/1997, all’art. 10 comma 3 legge n. 212/2000 per non aver la CTR riconosciuto la sussistenza delle obbiettive condizioni di incertezza, nonché la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione delle sanzioni tributarie ex art. 8 d.l.gs. n. 546/1992.

Il motivo è inammissibile in quanto estremamente generico. 3.1.

I n tema di sanzioni amministrative tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 - è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni "indici", quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (Cass. n. 15452 del 2018).

La ricorrente non ha indicato con sufficiente specificità alcuno di questi “indici”, limitandosi ad osservare che l’obbiettiva incertezza «può certamente ravvisarsi nella medesima formulazione dell’art. 109 TUIR ovvero ricavarsi dalla sussistenza del requisito dell’inerenza», senza offrire alcun argomento esplicativo. 4.Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10014/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELL'ENTRATE , domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 2162/2015 depositata il19/10/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] srl , società unipersonale , con separati ricorsi ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti per gli anni di imposta 2009 e 2010, con i quali erano stati recuperati a tassazione una serie di costi (relativi a spese di pubblicità e propaganda, spese lavori di terzi, spese terreni) per mancanza o incompletezza della documentazione e, in particolare, per la mancanza di contratti specifici a giustificazione dei rapporti intrattenuti con alcune società. 2. La C ommissione T ributaria P rovinc iale (CTP) di Bari ha respintoi ricorsi riuniti. 3. La contribuente ha p roposto appello, che la C ommissione Tributaria R egionale (CTR) della Puglia, con la sentenza sopra indicata, ha rigettato. 4.La società propone ricorso per cassazione con tre mezzi. 5.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 6.La contribuente deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la CTR aveva inammissibilmente « integrato » i fatti costitutivi della pretesa tributaria, come riportati negli avvisi di accertamento, violando così il diritto di difesa della contribuente. Il motivo è infondato. 1.1. Va p remesso che nel caso di specie, secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, il thema decidendum aveva riguardato sia l’«esistenza dei fatti che hanno dato luogo a spese e costi deducibili», e quindi certezza ed effettività dei costi, sia l’«inerenza dei costi e spese all’attività di impresa». Quanto al primo profilo, va sottolineato che una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettivainesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativicosti, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 28628/21; Cass. n. 17619 del 2018). Quanto all’inerenza, questa deve intendersi come necessità di riferire icosti sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, e la prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egliprovare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura delcosto, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (Cass. n. 24880 del 2022; Cass. n.30366 del 2019; Cass. n. 2224 del 2021; Cass. n. 4554 del 2010). 1.2.Nel caso di specie, l’Ufficio aveva contestato «la mancanza di contratti specifici a giustificazione delle prestazioni contestate…in considerazione dei notevoli importi al fine di stabilire modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni rese, dei pagamenti effettuati, ecc.» nonché la « genericità delle descrizioni riportate nelle fatture». La contribuente, quindi,aveva prodotto documentazione che la CTR ha valutato al fine di verificarne la rilevanza probatoria. Le considerazioni riportate in sentenza, che la contribuente considera una inammissibile integrazione dell’avviso di accertamento, esprimono in realtà il convincimento del Giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità se correttamente e congruamente motivato, circa l’inidoneità o insufficienza de gli elementi probatori dedotti dalla società. In proposito i Giudici d’a ppello hanno reso specifica e congrua motivazione, osservando che i contratti erano mere scritture private (di una sola pagina), prive di data certa, di una penale per inadempimento, di scadenze contrattuali e comunque di quella serie di garanzie che l’entità delle somme indicate a titolo di corrispettivo avrebbe richiesto. 2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 90 comma 8 legge n. 289/2002 e artt. 108 comma 2 e 109 TUIR, anche con riferimento agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., asserendo di aver dato prova della certezza, effettività ed inerenza delle operazioni, rientranti nell’oggetto e per importi compatibili con le dimensioni dell’impresa, producendo i contratti, riscontri contabili, quietanze di pagamento, e contestando altresì la violazione della normativa in materia di sponsorizzazioni a favore di società sportive dilettantistiche. Il motivo è, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondato. 2.1. Va osservato che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis, Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8981 del 2017). In questo caso, attraverso il paradigma della violazione di legge,si tenta proprio di rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal Giudice di merito che è incensurabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato, in quanto la valutazione delleprove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce, come osservato in precedenza , un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 20553 del 2021; Cass.n. 1234 del 2019), dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 7921 del 2011). 2.2. Si è già rilevato , inoltre, che la CTR ha fatto corretta applicazione delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova in materia né ricorre una violazione dell’art. 90 comma 8 legge n. 2002 n. 289 perché la presunzione legale di inerenza ivi prevista (v. Cass. n. 4612 del 2023) implica , comunque, la prova dell’effettività ed esistenza di quel costo che la CTR ha, invece, escluso. 3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., con riguardo all’art. 6 comma 2 d. lgs.n. 472/1997, all’art. 10 comma 3 legge n. 212/2000 per non aver la CTR riconosciuto la sussistenza delle obbiettive condizioni di incertezza, nonché la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione delle sanzioni tributarie ex art. 8 d.l.gs. n. 546/1992. Il motivo è inammissibile in quanto estremamente generico. 3.1. I n tema di sanzioni amministrative tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 - è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni "indici", quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (Cass. n. 15452 del 2018). La ricorrente non ha indicato con sufficiente specificità alcuno di questi “indici”, limitandosi ad osservare che l’obbiettiva incertezza «può certamente ravvisarsi nella medesima formulazione dell’art. 109 TUIR ovvero ricavarsi dalla sussistenza del requisito dell’inerenza», senza offrire alcun argomento esplicativo. 4.Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo d
Sentenza Cassazione n. 15611/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris