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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40638/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro indicata in epigrafe, che ha confermato ia pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in riferimento alla mancata acquisizione del cd-rom, è aspecifico e, peraltro, reiterativo di doglianze proposte con l'appello, sulle quali la Corte territoriale ha correttamente e congruamente motivato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di legge e contestuali vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro indicata in epigrafe, che ha confermato ia pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in riferimento alla mancata acquisizione del cd-rom, è aspecifico e, peraltro, reiterativo di doglianze proposte con l'appello, sulle quali la Corte territoriale ha correttamente e congruamente motivato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di legge e contestuali vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle