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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 20390/2022

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te ORDINANZA sul ricorso 29001-2021 proposto da: ›JJ/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 163/167, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente a sé medesimo (difensore in proprio) -~trOrkOrrente- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 21/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata condannata dal Tribunale di Viterbo, con sentenza del 23 ottobre 2020, a pagare all'avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 14.062,32 a titolo di spese di lite.

Tale sentenza è stata impugnata davanti alla Corte d'appello di Roma.

Nelle more, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato atto di precetto alla società suindicata per l'esecuzione della condanna alle spese disposta dal Tribunale di Viterbo e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione al precetto davanti al medesimo Tribunale.

Nell'ambito di tale giudizio ha avanzato al Giudice istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione, da parte della Corte d'appello di Roma, dell'altra causa suindicata.

Con ordinanza del 21 ottobre 2021 il Tribunale di Viterbo ha rigettato l'istanza di sospensione.

2. Avverso tale ordinanza propone regolamento di competenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con memoria difensiva.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società ricorrente sostiene che il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensiva avrebbe carattere decisorio e sarebbe Ric. 2021 n. 29001 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -2- potenzialmente in grado di determinare un conflitto di giudicati, con relativa necessità di ammettere il regolamento di competenza.

2. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, il regolamento necessario di competenza è ammesso soltanto contro l'ordinanza di sospensione necessaria del processo e non contro il provvedimento che abbia negato la sospensione medesima, disponendo la prosecuzione del processo (sentenza 3 aprile 2007, n. 8354, ordinanze 23 luglio 2009, n. 17267, e 24 luglio 2012, n. 12963).

La possibilità di esperire tale impugnazione è impedita dalla formulazione letterale dell'art. 42 cod. proc. civ., dal carattere eccezionale della norma e dalla ratio della stessa, in quanto volta ad assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo (ordinanza 9 aprile 2013, n. 8660).

Tale diversità di disciplina manifestamente non si pone in contrasto né con gli artt. 3 e 24 Cost. — in quanto la proponibilità del regolamento avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull'esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, mentre l'illegittimità del provvedimento di rigetto della chiesta sospensione può utilmente dedursi con l'impugnazione della sentenza resa all'esito del processo — né con l'art. 111 Cost., atteso che il differente trattamento si fonda sulla diversità di effetti che le due ordinanze determinano e sull'esigenza di privilegiare il principio della durata ragionevole del processo (così l'ordinanza 4 dicembre 2019, n. 31694).

Ric. 2021 n. 29001 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -3- Analogamente, tale diversità non è da ritenere in contrasto con l'art. 6 della CEDU, in quanto contempera l'esigenza di effettività. della tutela giurisdizionale con quella di efficienza della giurisdizione, garantendo, da un lato, il diritto della parte che si vede respingere la richiesta di sospensione di impugnare, comunque, sul punto, la decisione che ha definito il giudizio non sospeso e, dall'altro, la durata ragionevole del processo (così l'ordinanza 28 settembre 2020, n. 20344).

3. Il regolamento di competenza, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liq[uidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in complessivi euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 29001-2021 proposto da: ›JJ/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 163/167, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente a sé medesimo (difensore in proprio) -~trOrkOrrente- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 21/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata condannata dal Tribunale di Viterbo, con sentenza del 23 ottobre 2020, a pagare all'avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 14.062,32 a titolo di spese di lite. Tale sentenza è stata impugnata davanti alla Corte d'appello di Roma. Nelle more, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato atto di precetto alla società suindicata per l'esecuzione della condanna alle spese disposta dal Tribunale di Viterbo e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione al precetto davanti al medesimo Tribunale. Nell'ambito di tale giudizio ha avanzato al Giudice istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione, da parte della Corte d'appello di Roma, dell'altra causa suindicata. Con ordinanza del 21 ottobre 2021 il Tribunale di Viterbo ha rigettato l'istanza di sospensione. 2. Avverso tale ordinanza propone regolamento di competenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto affidato ad un solo motivo. Resiste l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con memoria difensiva. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società ricorrente sostiene che il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensiva avrebbe carattere decisorio e sarebbe Ric. 2021 n. 29001 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -2- potenzialmente in grado di determinare un conflitto di giudicati, con relativa necessità di ammettere il regolamento di competenza. 2. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile. Per costante giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, il regolamento necessario di competenza è ammesso soltanto contro l'ordinanza di sospensione necessaria del processo e non contro il provvedimento che abbia negato la sospensione medesima, disponendo la prosecuzione del processo (sentenza 3 aprile 2007, n. 8354, ordinanze 23 luglio 2009, n. 17267, e 24 luglio 2012, n. 12963). La possibilità di esperire tale impugnazione è impedita dalla formulazione letterale dell'art. 42 cod. proc. civ., dal carattere eccezionale della norma e dalla ratio della stessa, in quanto volta ad assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo (ordinanza 9 aprile 2013, n. 8660). Tale diversità di disciplina manifestamente non si pone in contrasto né con gli artt. 3 e 24 Cost. — in quanto la proponibilità del regolamento avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull'esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, mentre l'illegittimità del provvedimento di rigetto della chiesta sospensione può utilmente dedursi con l'impugnazione della sentenza resa all'esito del processo — né con l'art. 111 Cost., atteso che il differente trattamento si fonda sulla diversità di effetti che le due ordinanze determinano e sull'esigenza di privilegiare il principio della durata ragionevole del processo (così l'ordinanza 4 dicembre 2019, n. 31694). Ric. 2021 n. 29001 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -3- Analogamente, tale diversità non è da ritenere in contrasto con l'art. 6 della CEDU, in quanto contempera l'esigenza di effettività. della tutela giurisdizionale con quella di efficienza della giurisdizione, garantendo, da un lato, il diritto della parte che si vede respingere la richiesta di sospensione di impugnare, comunque, sul punto, la decisione che ha definito il giudizio non sospeso e, dall'altro, la durata ragionevole del processo (così l'ordinanza 28 settembre 2020, n. 20344). 3. Il regolamento di competenza, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liq[uidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in complessivi euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,
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