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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10729/2026

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ntato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte d'appello di Ancona n. 545/2019depositata il 19/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.La società Generale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizioneavverso la determinazione dell’indennizzo, operata da [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensiNumero registro generale 5112/2023Numero sezionale 1093/2026Numero di raccolta generale 10729/2026Data pubblicazione 22/04/2026dell’art. 42-bis DPR 327/2001, relativo all’acquisizione di alcune aree sitenel Comune di [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente ha dedotto che il valore dell’indennità era statosottostimato poiché i terreni — secondo la loro perizia — avrebbero avutovalore come cava dismessa con possibilità di sfruttamento estrattivo.[OSCURATO:PERSONA] ha contestato, affermando che l’area era agricola e gravatada vincoli tali da impedire qualsiasi attività di cava.

Sono stati eseguitiaccertamenti tecnici in esito ai quali è emerso che le aree occupate(6.745 mq) sono destinate urbanisticamente ad uso agricolo ed esistonomolteplici vincoli (fascia di rispetto stradale e ferroviaria, vincoloidrogeologico, tutela paesaggistica, tutela corsi d’acqua, zona di rispetto dicaptazioni idriche); inoltre che il proprietario non aveva presentatodomanda per attivare il procedimento di recupero ambientale conestrazione sino a 70.000 mc previsto dal [OSCURATO:PERSONA] 2015.La Corte d’appello ha pertanto escluso la natura estrattivadell’area, ritenendo i terreni agricoli e gravati da tali vincoli da non poteressere considerati cava, non essendo sufficiente all’uopo la sempliceinclusione nel PRAE come “cava dismessa” e rilevando che il valore venaledeve riferirsi solo alla destinazione legalmente possibile, agricola.

Haquindi quantificato l’indennizzo nella misura di euro 25.437,00.La società ha presentato ricorso affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si èdifesa con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

IlProcuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigettodel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. inrelazione all’art. 42-bis DPR 327/01 e alla L.R.

Marche n. 91/1997,nonché la violazione ed omessa valutazione del [OSCURATO:PERSONA] delleAttività Estrattive (PRAE) perché, la Corte di appello di Ancona nel ritenereNumero registro generale 5112/2023Numero sezionale 1093/2026Numero di raccolta generale 10729/2026Data pubblicazione 22/04/2026che il valore delle aree oggetto di occupazione, acquisite dall’Ente, vadaindividuato, ai fini indennitari, esclusivamente in base alla destinazioneagricola dei beni, sia per la predetta destinazione sia per la natura deivincoli ivi presenti (fascia di rispetto stradale e ferroviario, vincoloidrogeologico e paesistico ambientale) avrebbe negato, in violazionedell’art. 42-bis DPR 327/01, della L.R.

Marche n. 91/1997 in materia dicave, e per omessa ed errata valutazione del [OSCURATO:PERSONA] delle AttivitàEstrattive (PRAE), la natura di cava dei terreni stessi liquidando unindennizzo irrisorio quale mero valore agricolo anziché il valore venalepieno da correlare alla capacità estrattive dei materiali della cava e delmateriale complessivamente estraibile.

La parte ricorrente deduce che laCorte d’appello ha erroneamente valutato l’area solo come agricola,ignorando i vincoli pianificatori del PRAE che la individuavano come cavadismessa; ha erroneamente affermato che i vincoli urbanistici e ambientaliimpediscono l’attività estrattiva, mentre la L.R.

Marche 91/1997 ammettel’estrazione anche in zone vincolate, previa autorizzazione.

Inoltre, deduceche la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che la presenza dellafascia di rispetto impedisca l’attività estrattiva; ciò contrasta con la L.R.Marche 71/1997, il PRAE, la giurisprudenza consolidata, e la stessa storiadell’area (ove attività estrattiva c’era già stata).2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,dell’art. 42- bis DPR 327/01, della L.R.

Marche n. 91/1997 e la violazioneed omessa valutazione del [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] (PRAE),la violazione e falsa applicazione del [OSCURATO:PERSONA] perché laCorte di appello ha ritenuto che, nel caso di specie, il sito non avrebbepotenzialità estrattive, essendo una cava dismessa per il cui recuperoambientale occorreva presentare la domanda prevista dal Piano CaveProvinciale per le cave abbandonate o dismesse.

La parte deduce che laCorte ha compiuto una errata distinzione tra “cava dismessa” e “cavaNumero registro generale 5112/2023Numero sezionale 1093/2026Numero di raccolta generale 10729/2026Data pubblicazione 22/04/2026potenziale” sostenendo che esse non sarebbero “equiparabili” tra loro aifini indennitari.

Deduce che la Corte ha erroneamente ritenuto che, poichénon era stata presentata domanda di recupero, non fosse riconoscibilealcuna potenzialità estrattiva.

Di contro secondo parte ricorrente ladistinzione tra “cava dismessa” e “cava potenziale” è artificiosa e contrariaalla giurisprudenza; la capacità estrattiva rileva anche in assenza delladomanda, se l’area è pianificata come tale.3.- I motivi sono inammissibili.La Corte d'appello ha valorizzato, in primo luogo, che si tratta diparte di un'area censita dal P.R.A.E. ([OSCURATO:PERSONA])quale cava dismessa, così come pubblicato nel [OSCURATO:PERSONA] RegioneMarche del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 80. (In data 15/10/2015 è stato approvato conDelibera del Consiglio Provinciale di Macerata, il [OSCURATO:PERSONA] disciplina le potenzialità di estrazione nel caso di recupero ambientaledelle cave dismesse: in tale [OSCURATO:PERSONA] – ha spiegato il CTU –“sostanzialmente, si dava la possibilità di autorizzare, da parte degli Enticompetenti, il recupero di cave abbandonate o dismesse.

La proceduraprevedeva la domanda di recupero che veniva inserita in una graduatoriaprovinciale, in base a cui veniva poi eventualmente autorizzato il recuperodell'area con possibilità di estrazione, anche ai fini dellacommercializzazione, della quantità massima di 70.000 mc per sito”);4.- Emerge dunque la differenza tra cava dismessa e cioè cava che hacessato l'attività estrattiva e cava attiva, anche se non autorizzata: per ilrecupero della cava dismessa è prevista una più complessa procedurarispetto a quella di rilascio di autorizzazione ad usare una cava che nonha bisogno di essere recuperata, con la formazione di una graduatoria el’attività di recupero, procedura che nella specie non è stata attivata.Inoltre il giudice di merito ha operato una prognosi sulla nonautorizzabilità in concreto di questa cava, fondata sulla esistenza di unaNumero registro generale 5112/2023Numero sezionale 1093/2026Numero di raccolta generale 10729/2026Data pubblicazione 22/04/2026fascia di rispetto stradale e ferroviaria, di altri vincoli e di una legislazioneregionale che vieta nella fascia di rispetto l’attività estrattiva.4.1.- Deve qui ricordarsi che, per consolidata giurisprudenza diquesta Corte, la cava è da considerarsi un bene produttivo pur semancante dell'autorizzazione richiesta dalla legislazione regionale perl'esercizio dell'attività estrattiva, poiché tale contingente situazione non favenir meno l'utilità economica del bene, e non ne esclude la potenzialitàreddituale correlata al possibile futuro conseguimento dell'autorizzazione(Cass. n. 12354/1999; Cass. n. 20760/2012) a condizione che l'attivitàestrattiva stessa possa essere legittimamente autorizzata, e che di taleautorizzazione il proprietario non sia munito per ragioni di mero fatto(Cass.

S.U. n. 6309 del 2010; Cass. 9567/2018)Si è ulteriormente specificato che in tema di determinazionedell'indennità di esproprio, allorché l'esercizio di una cava nel sottosuolodel fondo espropriato sia giuridicamente precluso non solo dall'assenzadella relativa autorizzazione, ma anche dalla mancata inclusione dell'areanel Piano delle attività estrattive (PAE), non è indennizzabile il pregiudiziocorrelato alla perdita della capacità produttiva della cava in conseguenzadell'espropriazione, in quanto mentre l'assenza di autorizzazione nonimpedisce il successivo suo rilascio la mancata inclusione dell'area nelPiano non consente di formulare analoga previsione (Cass. n.27899/2021).5.- Il giudizio della Corte d’appello è coerente con questagiurisprudenza, poiché rende una prognosi negativa sulla possibilità dirilascio di questa autorizzazione e quindi sulla legalità dell’attivitàestrattiva, osservando in primo luogo che si tratta di una cava dismessache per il suo recupero necessita di una domanda che non è stata fatta; epoi perché vi sono anche dei vincoli in particolare quello relativo alla fasciadi rispetto (Del resto la legge della Regione Marche n. 71/1997 - che dettale disposizioni in materia di coltivazione delle cave e, in generale, diNumero registro generale 5112/2023Numero sezionale 1093/2026Numero di raccolta generale 10729/2026Data pubblicazione 22/04/2026estrazione di materiali - prevede, tra l’altro, il divieto di esercizio di cavaper la estrazione di materiali litoidi nelle fasce di rispetto (art. 6 comma 3lett.a).Come rileva il Procuratore generale, l’impossibilità di recupero ericonversione economica estrattiva dell’area è stata esclusa de iure oltreche in punto di fatto; il giudizio della Corte si fonda sul rilievo chel’impedimento alla (legittima) attività estrattiva non è di mero fatto, magiuridico.6.- La parte afferma, invero genericamente, che sarebbe consentital'attività estrattiva in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (lacoltivazione delle cave possa essere esercitata nel rispetto della normativae previa autorizzazione necessaria, all’interno dei siti ZPS nonché di tutti iboschi o altre zone tutelare anche a livello paesaggistico, per le quali,peraltro, sono previsti interventi a carico del soggetto interessato dicompensazione ambientale).

Tuttavia la Corte d’appello non haaccertato trattarsi di sito ZPS, ma di esercizio di cava che è vietato insenso assoluto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale,rimarcando in particolare la sussistenza di una fascia di rispetto (

3. E'comunque vietato l'esercizio di cava: a) per l'estrazione di materiali litoididalle sedi degli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua, dallespiagge, dai fondali lacustri, nelle fasce di rispetto previste dalle leggivigenti e nelle piu' ampie fasce di pertinenza la cui regolamentazionespetta ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, all’Autorità di bacino).Deve qui ricordarsi che la fascia di rispetto è un vincolo di caratteregenerale che non deriva dalla pianificazione e dalla programmazioneurbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi (Cass.n. 2127/2022).Conclusivamente deve dirsi che la Corte d’appello ha tenuto contodella natura del terreno e dei vincoli gravanti sulla zona traendo i suoielementi di valutazione non solo dall’accertamento tecnico ma anche dallaNumero registro generale 5112/2023Numero sezionale 1093/2026Numero di raccolta generale 10729/2026Data pubblicazione 22/04/2026l'analisi degli strumenti urbanistici, del piano estrattivo, dalla collegatasentenza del tribunale ammnistrativo giungendo alla conclusione che nelterreno de quo non è possibile nemmeno in prospettiva futura una legale7.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art.42-bis DPR 327/01 perché la Corte di appello, disattendendo anche leconclusioni del CTU, avrebbe escluso che il valore venale del bene possaessere individuato in base a quello del materiale asportato per effettuarelo sbancamento necessario al fine di realizzare l’ampliamento stradale.

Laparte deduce che la Corte ha erroneamente negato il computo delmateriale sbancato da [OSCURATO:PERSONA] per i lavori stradali; ha ignorato che il CTUaveva quantificato il valore del solo materiale asportato in circa € 235.000.La ricorrente ritiene che almeno tale valore, effettivo e non potenziale,avrebbe dovuto essere riconosciuto nell’indennizzo.8.- Il motivo è inammissibile.La parte non tiene conto della ragione decisoria e della circostanzache il materiale è stato sbancato nell’ambito dell’ attività di esproprio erealizzazione dell’opera di pubblica utilità e quindi trova il suo compensounico nell’indennizzo di espropriazione, che è una indennità avente naturaunitaria; del resto non è materiale che la parte avrebbe potutocommerciare in assenza di una autorizzazione alla estrazione, come sopraesplicitato.Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso le speseseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese nondocumentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento edNumero registro generale 5112/2023Numero sezionale 1093/2026Numero di raccolta generale 10729/2026Data pubblicazione 22/04/2026agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte d'appello di Ancona n. 545/2019depositata il 19/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.La società Generale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizioneavverso la determinazione dell’indennizzo, operata da [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensiNumero registro generale 5112/2023Numero sezionale 1093/2026Numero di raccolta generale 10729/2026Data pubblicazione 22/04/2026dell’art. 42-bis DPR 327/2001, relativo all’acquisizione di alcune aree sitenel Comune di [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente ha dedotto che il valore dell’indennità era statosottostimato poiché i terreni — secondo la loro perizia — avrebbero avutovalore come cava dismessa con possibilità di sfruttamento estrattivo.[OSCURATO:PERSONA] ha contestato, affermando che l’area era agricola e gravatada vincoli tali da impedire qualsiasi attività di cava. Sono stati eseguitiaccertamenti tecnici in esito ai quali è emerso che le aree occupate(6.745 mq) sono destinate urbanisticamente ad uso agricolo ed esistonomolteplici vincoli (fascia di rispetto stradale e ferroviaria, vincoloidrogeologico, tutela paesaggistica, tutela corsi d’acqua, zona di rispetto dicaptazioni idriche); inoltre che il proprietario non aveva presentatodomanda per attivare il procedimento di recupero ambientale conestrazione sino a 70.000 mc previsto dal [OSCURATO:PERSONA] 2015.La Corte d’appello ha pertanto escluso la natura estrattivadell’area, ritenendo i terreni agricoli e gravati da tali vincoli da non poteressere considerati cava, non essendo sufficiente all’uopo la sempliceinclusione nel PRAE come “cava dismessa” e rilevando che il valore venaledeve riferirsi solo alla destinazione legalmente possibile, agricola. Haquindi quantificato l’indennizzo nella misura di euro 25.437,00.La società ha presentato ricorso affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si èdifesa con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. IlProcuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigettodel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. inrelazione all’art. 42-bis DPR 327/01 e alla L.R. Marche n. 91/1997,nonché la violazione ed omessa valutazione del [OSCURATO:PERSONA] delleAttività Estrattive (PRAE) perché, la Corte di appello di Ancona nel ritenereNumero registro generale 5112/2023Numero sezionale 1093/2026Numero di raccolta generale 10729/2026Data pubblicazione 22/04/2026che il valore delle aree oggetto di occupazione, acquisite dall’Ente, vadaindividuato, ai fini indennitari, esclusivamente in base alla destinazioneagricola dei beni, sia per la predetta destinazione sia per la natura deivincoli ivi presenti (fascia di rispetto stradale e ferroviario, vincoloidrogeologico e paesistico ambientale) avrebbe negato, in violazionedell’art. 42-bis DPR 327/01, della L.R. Marche n. 91/1997 in materia dicave, e per omessa ed errata valutazione del [OSCURATO:PERSONA] delle AttivitàEstrattive (PRAE), la natura di cava dei terreni stessi liquidando unindennizzo irrisorio quale mero valore agricolo anziché il valore venalepieno da correlare alla capacità estrattive dei materiali della cava e delmateriale complessivamente estraibile. La parte ricorrente deduce che laCorte d’appello ha erroneamente valutato l’area solo come agricola,ignorando i vincoli pianificatori del PRAE che la individuavano come cavadismessa; ha erroneamente affermato che i vincoli urbanistici e ambientaliimpediscono l’attività estrattiva, mentre la L.R. Marche 91/1997 ammettel’estrazione anche in zone vincolate, previa autorizzazione. Inoltre, deduceche la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che la presenza dellafascia di rispetto impedisca l’attività estrattiva; ciò contrasta con la L.R.Marche 71/1997, il PRAE, la giurisprudenza consolidata, e la stessa storiadell’area (ove attività estrattiva c’era già stata).2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,dell’art. 42- bis DPR 327/01, della L.R. Marche n. 91/1997 e la violazioneed omessa valutazione del [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] (PRAE),la violazione e falsa applicazione del [OSCURATO:PERSONA] perché laCorte di appello ha ritenuto che, nel caso di specie, il sito non avrebbepotenzialità estrattive, essendo una cava dismessa per il cui recuperoambientale occorreva presentare la domanda prevista dal Piano CaveProvinciale per le cave abbandonate o dismesse. La parte deduce che laCorte ha compiuto una errata distinzione tra “cava dismessa” e “cavaNumero registro generale 5112/2023Numero sezionale 1093/2026Numero di raccolta generale 10729/2026Data pubblicazione 22/04/2026potenziale” sostenendo che esse non sarebbero “equiparabili” tra loro aifini indennitari. Deduce che la Corte ha erroneamente ritenuto che, poichénon era stata presentata domanda di recupero, non fosse riconoscibilealcuna potenzialità estrattiva. Di contro secondo parte ricorrente ladistinzione tra “cava dismessa” e “cava potenziale” è artificiosa e contrariaalla giurisprudenza; la capacità estrattiva rileva anche in assenza delladomanda, se l’area è pianificata come tale.3.- I motivi sono inammissibili.La Corte d'appello ha valorizzato, in primo luogo, che si tratta diparte di un'area censita dal P.R.A.E. ([OSCURATO:PERSONA])quale cava dismessa, così come pubblicato nel [OSCURATO:PERSONA] RegioneMarche del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 80. (In data 15/10/2015 è stato approvato conDelibera del Consiglio Provinciale di Macerata, il [OSCURATO:PERSONA] disciplina le potenzialità di estrazione nel caso di recupero ambientaledelle cave dismesse: in tale [OSCURATO:PERSONA] – ha spiegato il CTU –“sostanzialmente, si dava la possibilità di autorizzare, da parte degli Enticompetenti, il recupero di cave abbandonate o dismesse. La proceduraprevedeva la domanda di recupero che veniva inserita in una graduatoriaprovinciale, in base a cui veniva poi eventualmente autorizzato il recuperodell'area con possibilità di estrazione, anche ai fini dellacommercializzazione, della quantità massima di 70.000 mc per sito”);4.- Emerge dunque la differenza tra cava dismessa e cioè cava che hacessato l'attività estrattiva e cava attiva, anche se non autorizzata: per ilrecupero della cava dismessa è prevista una più complessa procedurarispetto a quella di rilascio di autorizzazione ad usare una cava che nonha bisogno di essere recuperata, con la formazione di una graduatoria el’attività di recupero, procedura che nella specie non è stata attivata.Inoltre il giudice di merito ha operato una prognosi sulla nonautorizzabilità in concreto di questa cava, fondata sulla esistenza di unaNumero registro generale 5112/2023Numero sezionale 1093/2026Numero di raccolta generale 10729/2026Data pubblicazione 22/04/2026fascia di rispetto stradale e ferroviaria, di altri vincoli e di una legislazioneregionale che vieta nella fascia di rispetto l’attività estrattiva.4.1.- Deve qui ricordarsi che, per consolidata giurisprudenza diquesta Corte, la cava è da considerarsi un bene produttivo pur semancante dell'autorizzazione richiesta dalla legislazione regionale perl'esercizio dell'attività estrattiva, poiché tale contingente situazione non favenir meno l'utilità economica del bene, e non ne esclude la potenzialitàreddituale correlata al possibile futuro conseguimento dell'autorizzazione(Cass. n. 12354/1999; Cass. n. 20760/2012) a condizione che l'attivitàestrattiva stessa possa essere legittimamente autorizzata, e che di taleautorizzazione il proprietario non sia munito per ragioni di mero fatto(Cass. S.U. n. 6309 del 2010; Cass. 9567/2018)Si è ulteriormente specificato che in tema di determinazionedell'indennità di esproprio, allorché l'esercizio di una cava nel sottosuolodel fondo espropriato sia giuridicamente precluso non solo dall'assenzadella relativa autorizzazione, ma anche dalla mancata inclusione dell'areanel Piano delle attività estrattive (PAE), non è indennizzabile il pregiudiziocorrelato alla perdita della capacità produttiva della cava in conseguenzadell'espropriazione, in quanto mentre l'assenza di autorizzazione nonimpedisce il successivo suo rilascio la mancata inclusione dell'area nelPiano non consente di formulare analoga previsione (Cass. n.27899/2021).5.- Il giudizio della Corte d’appello è coerente con questagiurisprudenza, poiché rende una prognosi negativa sulla possibilità dirilascio di questa autorizzazione e quindi sulla legalità dell’attivitàestrattiva, osservando in primo luogo che si tratta di una cava dismessache per il suo recupero necessita di una domanda che non è stata fatta; epoi perché vi sono anche dei vincoli in particolare quello relativo alla fasciadi rispetto (Del resto la legge della Regione Marche n. 71/1997 - che dettale disposizioni in materia di coltivazione delle cave e, in generale, diNumero registro generale 5112/2023Numero sezionale 1093/2026Numero di raccolta generale 10729/2026Data pubblicazione 22/04/2026estrazione di materiali - prevede, tra l’altro, il divieto di esercizio di cavaper la estrazione di materiali litoidi nelle fasce di rispetto (art. 6 comma 3lett.a).Come rileva il Procuratore generale, l’impossibilità di recupero ericonversione economica estrattiva dell’area è stata esclusa de iure oltreche in punto di fatto; il giudizio della Corte si fonda sul rilievo chel’impedimento alla (legittima) attività estrattiva non è di mero fatto, magiuridico.6.- La parte afferma, invero genericamente, che sarebbe consentital'attività estrattiva in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (lacoltivazione delle cave possa essere esercitata nel rispetto della normativae previa autorizzazione necessaria, all’interno dei siti ZPS nonché di tutti iboschi o altre zone tutelare anche a livello paesaggistico, per le quali,peraltro, sono previsti interventi a carico del soggetto interessato dicompensazione ambientale). Tuttavia la Corte d’appello non haaccertato trattarsi di sito ZPS, ma di esercizio di cava che è vietato insenso assoluto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale,rimarcando in particolare la sussistenza di una fascia di rispetto ( 3. E'comunque vietato l'esercizio di cava: a) per l'estrazione di materiali litoididalle sedi degli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua, dallespiagge, dai fondali lacustri, nelle fasce di rispetto previste dalle leggivigenti e nelle piu' ampie fasce di pertinenza la cui regolamentazionespetta ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, all’Autorità di bacino).Deve qui ricordarsi che la fascia di rispetto è un vincolo di caratteregenerale che non deriva dalla pianificazione e dalla programmazioneurbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi (Cass.n. 2127/2022).Conclusivamente deve dirsi che la Corte d’appello ha tenuto contodella natura del terreno e dei vincoli gravanti sulla zona traendo i suoielementi di valutazione non solo dall’accertamento tecnico ma anche dallaNumero registro generale 5112/2023Numero sezionale 1093/2026Numero di raccolta generale 10729/2026Data pubblicazione 22/04/2026l'analisi degli strumenti urbanistici, del piano estrattivo, dalla collegatasentenza del tribunale ammnistrativo giungendo alla conclusione che nelterreno de quo non è possibile nemmeno in prospettiva futura una legale7.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art.42-bis DPR 327/01 perché la Corte di appello, disattendendo anche leconclusioni del CTU, avrebbe escluso che il valore venale del bene possaessere individuato in base a quello del materiale asportato per effettuarelo sbancamento necessario al fine di realizzare l’ampliamento stradale. Laparte deduce che la Corte ha erroneamente negato il computo delmateriale sbancato da [OSCURATO:PERSONA] per i lavori stradali; ha ignorato che il CTUaveva quantificato il valore del solo materiale asportato in circa € 235.000.La ricorrente ritiene che almeno tale valore, effettivo e non potenziale,avrebbe dovuto essere riconosciuto nell’indennizzo.8.- Il motivo è inammissibile.La parte non tiene conto della ragione decisoria e della circostanzache il materiale è stato sbancato nell’ambito dell’ attività di esproprio erealizzazione dell’opera di pubblica utilità e quindi trova il suo compensounico nell’indennizzo di espropriazione, che è una indennità avente naturaunitaria; del resto non è materiale che la parte avrebbe potutocommerciare in assenza di una autorizzazione alla estrazione, come sopraesplicitato.Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso le speseseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese nondocumentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento edNumero registro generale 5112/2023Numero sezionale 1093/2026Numero di raccolta generale 10729/2026Data pubblicazione 22/04/2026agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10729/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris