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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17677/2026

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[OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia-Milano n. 3747/2021 depositata il 14/10/2021;nonché sul ricorso successivo proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 416/2022Numero sezionale 4380/2026Numero di raccolta generale 17677/2026Data pubblicazione 03/06/2026-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto di estinzione del giudizio emesso e notificato il20/11/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:G.M.C. di MARENGHI Marisa era attinta da avviso di accertamentomediante il quale l’Agenzia delle entrate, su fondamento di PVC dellaG.d.F. di Saronno, per l’a.i. 2012, contestava elementi passivi fittizi,essendosi avvalsa di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado rigettava il ricorso della contribuente.[OSCURATO:PERSONA] d’appello, con la sentenza epigrafata, parimenti rigettava ilgravame della medesima.Costei proponeva ricorso per cassazione con un motivo, resistitodall’Agenzia con articolato controricorso.In data 5 maggio 2023, il Consigliere delegato formulava proposta didefinizione anticipata del giudizio.In data 29 maggio 2023, la contribuente presentava dichiarazione diadesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione aisensi dell’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022, c.d.“rottamazione-quater”, depositando relativa documentazione ed instandoper la sospensione del procedimento.In data 19 novembre 2025, la contribuente depositava copia deipagamenti effettuati, dando atto che la rateazione era ancora in corso.Numero registro generale 416/2022Numero sezionale 4380/2026Numero di raccolta generale 17677/2026Data pubblicazione 03/06/2026In data 20 novembre 2025, il Presidente emetteva decreto diestinzione del giudizio, contestualmente notificato.In data 24 novembre 2025, la contribuente instava per la fissazioned’udienza ex art. 391, comma 3, cod. proc. civ., affinché venisse dispostala sospensione del giudizio sino al termine ultimo di pagamento.Con atto depositato il 16 aprile 2026, il Difensore della contribuentedepositava atto di rinuncia alla fissazione d’udienza, rappresentando che,a mente di Cass., Sez.

U, n. 5889 del 2026, “è venuto meno ogniinteresse della ricorrente”.Considerato che:Deve prendersi atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto diinteresse in capo alla contribuente.Le spese del giudizio estinto, avuto riguardo alle ragioni di taledichiarazione, restano “ex lege” a carico delle parti che le hannosostenute.Nulla è a statuirsi sulle spese del sub-procedimento originatodall’istanza di fissazione d’udienza ex art. 391, comma 3, cod. proc. civ.,in difetto di attività agenziale.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia-Milano n. 3747/2021 depositata il 14/10/2021;nonché sul ricorso successivo proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 416/2022Numero sezionale 4380/2026Numero di raccolta generale 17677/2026Data pubblicazione 03/06/2026-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto di estinzione del giudizio emesso e notificato il20/11/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:G.M.C. di MARENGHI Marisa era attinta da avviso di accertamentomediante il quale l’Agenzia delle entrate, su fondamento di PVC dellaG.d.F. di Saronno, per l’a.i. 2012, contestava elementi passivi fittizi,essendosi avvalsa di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado rigettava il ricorso della contribuente.[OSCURATO:PERSONA] d’appello, con la sentenza epigrafata, parimenti rigettava ilgravame della medesima.Costei proponeva ricorso per cassazione con un motivo, resistitodall’Agenzia con articolato controricorso.In data 5 maggio 2023, il Consigliere delegato formulava proposta didefinizione anticipata del giudizio.In data 29 maggio 2023, la contribuente presentava dichiarazione diadesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione aisensi dell’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022, c.d.“rottamazione-quater”, depositando relativa documentazione ed instandoper la sospensione del procedimento.In data 19 novembre 2025, la contribuente depositava copia deipagamenti effettuati, dando atto che la rateazione era ancora in corso.Numero registro generale 416/2022Numero sezionale 4380/2026Numero di raccolta generale 17677/2026Data pubblicazione 03/06/2026In data 20 novembre 2025, il Presidente emetteva decreto diestinzione del giudizio, contestualmente notificato.In data 24 novembre 2025, la contribuente instava per la fissazioned’udienza ex art. 391, comma 3, cod. proc. civ., affinché venisse dispostala sospensione del giudizio sino al termine ultimo di pagamento.Con atto depositato il 16 aprile 2026, il Difensore della contribuentedepositava atto di rinuncia alla fissazione d’udienza, rappresentando che,a mente di Cass., Sez. U, n. 5889 del 2026, “è venuto meno ogniinteresse della ricorrente”.Considerato che:Deve prendersi atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto diinteresse in capo alla contribuente.Le spese del giudizio estinto, avuto riguardo alle ragioni di taledichiarazione, restano “ex lege” a carico delle parti che le hannosostenute.Nulla è a statuirsi sulle spese del sub-procedimento originatodall’istanza di fissazione d’udienza ex art. 391, comma 3, cod. proc. civ.,in difetto di attività agenziale. P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro
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