CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25862/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 14704/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolare della omonima dittaindividuale, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 203/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/7/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 14704/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 27/1/2023, la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni sofferti dal Radi in conseguenza del procedimento penale per abusivismo edilizio instaur ato nei confronti del Radi in conseguenza dell’esecuzione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di taluni abusi edilizi sulla proprietà del Radi, nell’occasione anticipatamente posta a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] in attesa del suo definitivo trasferimento in favore dell a coniuge del [OSCURATO:PERSONA] che di dettoimmobile di era resa promissaria acquirente; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto che il pregiudizio morale subito dal Radi (e il danno patrimoniale consistito nel carico delle spese legali) a seguito dell’instaurazione del descritto procedimento penale nei propri confronti (giudizio conclusosi con l’assoluzione del Radi) dovesse causalmente ricondursi alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] poiché, se quest’ultimo non avesse realizzato gli abusi edilizi sulla proprietà del Radi,quest’ultimo non sarebbe stato esposto al p rocedimento penale forierodei pregiudizi morali e patrimoniali dallo stesso denunciati; ciòposto, ritenuta la sussistenza di elementi presuntivi sufficienti adar riscontro del danno non patrimoniale subito dal Radi per effetto dell’instaurazione del procedimento penale in esame, la corte territorialeha pronunciato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favoredella controparte, della complessiva somma di euro 16.861,73 (di cui euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale, e il restoa titolo di risarcimento del danno costituito dalle spese affrontate nelcorso del processo pe nale), oltre agli accessori; Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 14704/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di due motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; ilricorrente ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazionedegli artt. 2043 c.c. e 40 e 41 c.p. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistenteil nesso di causalità tra il fatt o del [OSCURATO:PERSONA] (consistito nella realizzazione degli abusi edilizi contestati in sede penale) e i danni lamentati dal Radi, atteso che il ridetto nesso di causalità avrebbe dovuto ritenersi inevitabilmente dissolto dall’intervenuta denuncia dell’abuso,da parte di una terza persona, e dalla successiva iniziativa dell’autorità giudiziaria; denuncia e iniziativa giudiziaria successivamente rivelatesi del tutto infondate con riguardo alla personadel Radi; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come l’esame relativ o all’efficienza causale spiegata dall’azione illecita del [OSCURATO:PERSONA] nella produzione dei danni denunciatidal Radi ( efficienza causale nella specie ritenuta prevalente e assorbente rispetto all’incidenza della denuncia del terzo e all’iniziativadell’autorità giudiziaria volta a ll’instaurazione del processo penale a carico del Radi ) costituisc ano espressione propria della discrezionalitàvalutativa del giudice di merito ; da questa prospettiva, è appena il caso di evidenziare come, attraversola proposizione della censura in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate– si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 14704/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri delgiudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione dell e norme di legge invocate , inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo,la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente il [OSCURATO:PERSONA] nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa (propriamente sotto il profilo dello svolgimentocausale della fattispecie illecita) , rispetto a quanto operato dalgiudice a quo ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merit o nella Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 14704/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella pr ospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; deltutto privo di rilievo, infine, deve ritenersi il richiamo operato dal ricorrente alla riconosciuta infondatezza della denuncia avanzata nei confronti del Radi e della stessa successiva iniziativa giudiziaria intrapresa, atteso che , a prescindere dall’esito del procedimento penale,del tutto ragionevole appariva, al momento della commissione degli abusi da parte del [OSCURATO:PERSONA] , la prevedibilità dell’ apertura di un’indagine penale a carico del proprietario dell’immobile su cui venivanorealizzandosi gli abusi edilizi , con la conseguente produzione deldanno morale a carico di quello nella specie propriamente consistito nellasola ‘pendenza’ del procedimento penale e non già nei suoi esiti favorevoliper l’imputato; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale condannato il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, i n favore della controparte, dell’importo di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento dannoin assenza di alcun adeguato supporto probatorio, nonché per avercondannato l’odierno istante al risarcimento delle spese sostenute dalRadi per il processo penale, t enuto conto della possibilità, garantita al Radi dal D.M. 20 dicembre 2021, di ottenere il rimborso, dal competente Fondo ministeriale, delle spese relative al procedimento penaleconclusosi con la propria assoluzione; ilmotivo è infondato ; Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 14704/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come la corte territoriale abbia specificamente indicato gli elementi presuntivi da cui ha tratto la prova del danno morale sofferto dal Radi , precisando come potesse ritenersi « in via presuntiva ed in base alla comune esperienza, che la pendenza di un procedimento penale per fatti che una persona non ha commesso generi effettivamente una sofferenza interiore in termini di ansia e frustrazione, con riflessi anche nella vita di relazione, che, nella fattispecie, in mancanza di ulteriori elementi fattuali esplicativi della sofferenzaeffettivamente vissuta, appare equo liquidare in complessivi € 5000,00 all’attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente pronuncia al saldo » (cfr. pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata); datanto deriva la manifesta infondatezza della censura in esame, nella parte in cui contesta l’effettivo ricorso di un valido fondamento probatorio(nella specie rinvenuto in chiave presuntiva ) alla base della condannaal risarcimento dei danni pronunciat a dal giudice d’appello; quantoalla questione avanzata dall’odierno ricorrente in ordine al mancatoricorso, da parte del Radi, al Fondo ministeriale previsto per ilrimborso delle spese degli imputati assolti con le formule previste dallalegge, è appena nel caso di rilevare come, tanto l’art. 1, co. 1022, della legge n. 178/2020, quanto l’art. 6 del D.M. Giustizia del 20 dicembre2021, circoscrivano l’applicabilità della ridetta provvidenza ai solicasi di sentenze divenute irrevocabili dopo il 1° gennaio 2021, l à dove,nel caso di specie, la sentenza pronunciata nei confronti del Radi è divenuta irrevocabile in epoca precedente: infatti, secondo quanto affermail controricorrente alla pag. 3 del controricorso (non contestato dal ricorrente), la sentenza di assoluzi one definitiva del Radi è stata emessail 04.12.2015, depositata il 23.02.2016, e non impugnata ; Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 14704/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri del tutto inammissibile, infine, deve ritenersi il contestato vizio di motivazione della sentenza impugnata, avendo l’odiern o ricorrente inammissibilmenteargomentato la violazione della norma di cui all’art. 132n. 4 c.p.c. attraverso il confronto della congruità della motivazione censurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dallacorte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sulpunto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cf r. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01; Sez. U, Sentenzan. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 - 01) ; in ogni caso, tale doglianza deve ritenersi priva di fondamento, avendo la corte territoriale elaborato un discorso motivazionale pienamente comprensibile, logicamente lineare e giuridicamente corretto,del tutto idoneo a dar conto dell’ iter logico - giuridico seguito alfine di giungere alla decisione contestata ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 1 15/2002; P.Q.M Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 14704/2023 - Cons. Rel. M