CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22369/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13/09/2022 il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro aveva applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari perchè gravemente indiziato per il reato di associazione a delinquere finalizzato allo scopo di commettere più delitti in materia di truffa, falso ed altro (capo 1 della rubrica provvisoria) oltre nonché relativamente al reato-fine di formazione di un passaporto falso (capo 35). Secondo la prospettazione accusatoria, fatta propria dai giudici di merito, il Frasca era risultato fare parte, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, di un sodalizio criminoso volto alla commissione di una serie indefinita di attività illecite quali truffe ed altro attraverso la sedicente appartenenza dei propri membri ad un fantomatico stato estero denominato "Repubblica Teocratica del [OSCURATO:PERSONA] di Sangiorgio". I giudici del riesame ritenevano comprovata l'attività del ricorrente il quale, unitamente ai propri sodali, aveva ingannato un numero assai elevato di soggetti i quali avevano consegnato somme di denaro al fine di diventare cittadini del menzionato stato, ottenendo la "cittadinanza" ed il "passaporto" di tale sedicente stato, al fine di beneficiare di privilegi fiscali ed altri privilegi di vario genere. Il Tribunale riteneva, poi, sussistenti le esigenze cautelari ed adeguata la misura della detenzione domiciliare. 2. Contro la suddetta ordinanza l'indagato propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati contestati. Deduce che non sussistevano elementi indiziari idonei a comprovare la partecipazione del ricorrente all'associazione a delinquere de qua, non apparendo decisivo il compendio indiziario individuato, specie in ragione della circostanza che il Tribunale aveva omesso di esaminare le specifiche censure formulate dall' indagato giusta memoria prodotta all' udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui era stata evidenziata la assoluta buona fede del ricorrente, buona fede perfettamente desumibile dalle dichiarazioni effettuate dalle presunte persone offese. Rileva che i giudici del riesame non avevano considerato che: lo stesso era intimamente convinto di operare quale soggetto appartenente allo Stato Antartico; il conto poste-pay che egli aveva aperto per fare confluire i versamenti per l'acquisizione della cittadinanza era un conto sul quale erano confluite le somme poi girate immediatamente al c.d. [OSCURATO:PERSONA] di Diritto Nobiliare senza trattenere nulla per sé; non aveva proceduto alla formazione di alcun documento falso, fermo restando che nella fattispecie in esame non era stato formato un passaporto falso ma si trattava di un mero tesserino diplomatico grossolanamente falso. Assume, ancora, che il Tribunale nel ritenere sussistente un compendio indiziario a suo carico sulla scorta del materiale captativo aveva travisato il contenuto delle richiamate intercettazioni. 2.2. Con il secondo motivo lamenta difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari non risultando indicate le ragioni giuridicamente apprezzabili in relazione alla ritenuta sussistenza di una situazione di concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati. Evidenzia, in particolare, che difettava la prova di elementi specifici e concreti da cui desumere il pericolo di recidivanza in considerazione dello stato di incensuratezza dell'indagato il quale aveva collaborato alle indagini e posto che, peraltro, i fatti risalivano al 2019, non avendo più il ricorrente esercitato le funzioni di direttore dell'ufficio di rappresentanza.Rileva, altresì, che non sussisteva il paventato pericolo di fuga la cui sussistenza era stata rilevata sulla scorta di mere dichiarazioni del coindagato Barberio, peraltro antecedenti di un anno alla data di esecuzione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Va osservato che con tale motivo di ricorso, articolato in più censure, si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. D'altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). 2.2. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 c.p.p.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama l'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)": Cass.36079/2012 Rv. 253511; Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass.16764/2013 Rv. 256731. Occorre ancora ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino). Ed, ancora, in relazione a quanto si evidenzierà qui di seguito, deve precisarsi che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5, 46124/2008, Ry.241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012). Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. 2.3. Orbene i giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, tratto da numerosissime captazioni telefoniche attestanti il contatto del ricorrente con gli altri membri del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sempre intenti a cercare nuovi potenziali "cittadini" del sedicente stato estero denominato Repubblica Teocratica del [OSCURATO:PERSONA] di Sangiorgio, richiamando anche l' accertata presenza, in occasione di una perquisizione, del ricorrente qualificatosi come "agente diplomatico" del sedicente stato antartico.I giudici del riesame hanno, pure, rilevato che il Frasca aveva raccolto fondi facendoli confluire "nella bacinella comune del sodalizio criminoso"; che lo stesso era stato riconosciuto da numerosi soggetti truffati e che aveva avuto un ruolo decisivo nella creazione di passaporti "antartici", risultando, peraltro, in possesso di un documento falso. Il Tribunale del riesame ha richiamato numerosissimi colloqui captati in relazione ai quali la difesa non ha allegato specifiche ragioni o elementi di prova da cui desumere che l'interpretazione fornita dai giudici di merito possa ritenersi illogica o contraddittoria, dovendosi, peraltro, precisare che il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica. (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016 - dep. 16/11/2016, Cigliola, Rv. 26841401). Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie e, segnatamente, le intercettazioni citate sono state interpretate, come già evidenziato, nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni sotto il profilo della sussistenza di un grave quadro indiziario dovendosi ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 - dep. 29/11/2016, D'Andrea e altri, Rv. 26838901). I giudici di merito hanno, pure, chiarito con adeguata motivazione le ragioni per le quali la lettura alternativa fornita dalla difesa non fosse condivisibile. Non può, per altro verso sottacersi che rispetto alle intercettazioni richiamate il ricorrente ha mosso contestazioni totalmente aspecifiche, senza confrontarsi in alcun modo con l'articolato tessuto motivazionale, prospettando una lettura alternativa degli accadimenti e limitandosi a parlare - del tutto genericamente - della sua assoluta "buona fede", che per contro appare recisamente smentita dal compendio indiziario valorizzato dai giudici di merito. 2.4. Da tutte le circostanze di fatto indicate ed unitariamente valutate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alle condotte contestate e ha ancorato il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione dei reati in questione al predetto, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame.Nè coglie nel segno la tesi secondo cui il "passaporto" trovato in possesso del Frasca costituiva un falso grossolano, contestazione questa che impinge in profili in fatto non scrutinabili in questa sede. 4. Appaiono, infine, manifestamente infondate anche le censure relative ai requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari nonchè in ordine alla adeguatezza della misura cautelare applicata. 4.1. Sul punto il Tribunale del riesame ha puntualmente evocato in modo specifico, con una motivazione congrua ed adeguata (v. ff. 10-11) e, pertanto, non censurabile in questa sede, gli elementi concludenti atti a cogliere l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, logicamente desunti dalle specifiche modalità delle condotte delittuose in questione dettagliatamente richiamate, ponendo l'accento sulla proclività a delinquere manifestata dal Frasca. 4.2. Posto che in tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall'art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l'adozione del provvedimento. (Sez. 3 - , Sentenza n. 15980 del 16/04/2020, Rv. 278944 — 02), va osservato che non coglie nel segno la censura relativa alla asserita assenza di adeguata motivazione in ordine al pericolo di fuga dell' indagato. 4.3. Occorre, infine, rilevare che nell'ordinanza impugnata, con motivazione congrua e corretta, sono state anche specificate adeguatamente le ragioni per le quali non era possibile adottare una misura meno afflittiva. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e conda