CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 21508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22474-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C. A R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore p.t., legale rappresentante, nonché [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - resistente - avverso la sentenza n. 8471/19 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza n. 8471/2019, depositata il 12.11.2019, la C.T.R. della Campania, sez. st . di Salerno rigettò l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 227/2017 della C.T.P. di Salerno, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti avverso l'avviso di accertamento loro notificato per riprese relative all'imposta di registro, rideterminando il valore dei beni trasferiti in € 8 al m2, sulla scorta della rettifica già operata dall'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento con adesione, avuto riguardo ai valori dovuti per i maggiori importi ricalcolati per l'imposta di registro; che i giudici di appello rilevarono che l'accertamento aveva riguardato uno scostamento significativo fra quanto dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore reale del bene, mal conciliandosi tale divergenza con il contenuto di altre alienazioni del tutto omogenee, in quanto riguardanti appezzamenti di terreno ricadenti nella stessa zona e riguardanti offerte di vendita al pubblico di beni analoghi; evidenziarono, quindi, non solo che era stato applicato un parametro generico e relativo ma, al contrario, un parametro specifico, considerate le caratteristiche oggettive dei beni compravenduti ma anche che la C.T.P. aveva operato una Ric. 2020 n. 22474 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -2- riduzione congrua, fondata "sui dati fattuali offerti proprio dall'appellante"; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.C. A R.L. [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita, ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale in pubblica udienza, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevata in via preliminare la fondatezza ed accoglibilità dell'istanza di rimessione in termini proposta dai ricorrenti relativamente all'acquisizione agli atti della memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. (ri)depositata solamente il 6.5.2022, risultando dimostrato il malfunzionamento, alla data del 4.5.2022 e del 5.5.2022 del sistema informatico di ricezione delle memorie di parte (cfr. documentazione allegata all'istanza ex art. 153 cod. proc. civ.); che, con l'unico motivo, parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione dell'ad 51 del d.P.R. n. 131 del 1986, "con riferimento alla determinazione del "valore in comune commercio" degli immobili negoziati, quale imponibile per le imposte indirette nei trasferimenti immobiliari nonché sulle modalità di individuazione di tale valore" (cfr. ricorso, pp. 3, ult. cpv. e 4). Lamentano, in particolare, i ricorrenti che i giudici di appello, pur prendendo atto, per come dichiarato da essi contribuenti, che il parametro relativo ad altre tipologie di vendite effettuate dal medesimo notaio non poteva essere utilizzato nel caso di specie - avendo ciascuna compravendita ad oggetto beni con caratteristiche differenti e non assimilabili - hanno, Ric. 2020 n. 22474 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -3- ciononostante, comunque erroneamente rigettato il gravame, ritenendo indifferente la divergenza di oggetto delle negoziazioni prese a base del giudizio di comparazione per individuare il "valore in comune commercio" relativo ai terreni acquistati dalla società; che il motivo - il quale disvela un vizio motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. - è manifestamente inammissibile; che, sulla base del combinato disposto degli artt. 43, comma 1, lett. a) e 51, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, la base imponibile alla quale commisurare, per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale è rappresentata dal valore indicato in atto dalle parti. Tuttavia, se il valore non è indicato, ovvero se il corrispettivo pattuito risulta superiore, la base imponibile è pari a quest'ultimo; successivamente, in sede di eventuale accertamento di valore, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate devono controllare la congruità del valore indicato in atto dalle parti, che deve riflettere il valore venale in comune commercio del bene compravenduto; che l'art. 51, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 131 detta le linee guida per il controllo sulla congruità dell'imposta per l'ufficio del registro, ora inglobato nell'ufficio delle Entrate, stabilendo che, per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, ai fini dell'eventuale rettifica, l'ufficio controlla il valore di cui al comma 1 (ovvero il valore indicato in atto dalle parti) avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e Ric. 2020 n. 22474 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -4- condizioni, ed in questo caso l'ufficio ha la possibilità di effettuare una sorta di comparazione con dei casi analoghi. L'Ufficio provvede, dunque, alla rettifica ed alla conseguente liquidazione, se ritiene che gli immobili ceduti abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato o al corrispettivo pattuito ed, a tal fine, ha "riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni"; che, a tale proposito, questa Corte ha già affermato che i predetti criteri di valutazione sono assolutamente pari ordinati (cfr. Cass. Sez. 5, 24.2.2006, n. 4221, Rv. 587315-01) e, con particolare riferimento al criterio comparativo, ha rilevato che la circostanza secondo cui deve aversi riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni, non implica l'immodificabilità del valore risultante da detti atti, ma si limita ad indicare un parametro certo di confronto, in base al quale l'ufficio deve determinare il valore del bene in comune commercio (Cass., Sez. 5, 26.1.2018, n. 1961, Rv. 646898-01; Cass., Sez. 5, 17.1.2018, n. 963, Rv. 646912-01); che i giudici di appello, nel confermare la decisione di prime cure, si sono attenuti agli esposti principi, chiarendo come "l'accertamento operato riguarda uno scostamento significativo Ric. 2020 n. 22474 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -5- tra quanto dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore reale del bene e tale divergenza mal si concilia con il contenuto di altre alienazioni del tutto omogenee in quanto riguardanti appezzamenti di terreno ricadenti nella stessa zona e riguardanti offerte di vendita al pubblico di beni analoghi.., la riduzione.. .s/ basa su dati fattuali offerti proprio dall'appellante e considerati al fine di rendere più adeguato al caso concreto il giudizio di valore già operato su validi parametri dall'Agenzia" (cfr. motivazione, pp. 1, ult. cpv. e 2); che la censura, protesa alla rideterminazione del valore dell'immobile per cui è causa, è dunque inammissibile, mirando ad una rivalutazione del materiale probatorio operata dalla C.T.R. (arg. da (Cass., Sez. U, 27.12.2019, n. 34476, Rv. 656492-03); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendosi l'AGENZIA DELLE ENTRATE costituita ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.C. A R.L. [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto