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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00568/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 ottobre 2020 della Corte di appello di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: /) ai reati di rapina e lesione personale aggravata, ai sensi degli artt. 628, 582 e 585 cod. pen., commessi il 15 giugno 2007 in Varese, giudicati dal G.i.p. del Tribunale di Varese con sentenza del 19 dicembre 2007, definitiva il 16 febbraio 2008; 2) al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 4 aprile 2008 in Pedaso, e al reato di ricettazione, ai sensi dell'art.648 cod. pen., commesso il 5 aprile 2008 in Mondolfo, giudicati dal G.u.p. del Tribunale di Fermo con sentenza del 16 gennaio 2008, definitiva il 15 novembre 2008; 3) a più reati di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi il 13 febbraio 2008 in Udine e il 23 febbraio 2008 in Teolo, giudicati dalla Corte di appello di Trieste con sentenza del 9 marzo 2013, definitiva il 24 dicembre 2013; 4) ai reati di furto e di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi degli artt. 624 bis e 497 bis, secondo comma, cod. pen., commessi il 13 aprile 2012 in Caravaggio, giudicati dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 5 febbraio 2014, definitiva il 29 aprile 2015; 5) a più reati di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi tra il 25 febbraio e il 24 marzo 2012 in varie località, giudicati dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 26 gennaio 2018, definitiva il 18 settembre 2019.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché la Corte di appello, pur dando atto dell'omogeneità dei reati e della vicinanza cronologica degli stessi, avrebbe in maniera illogica rigettato la richiesta, solo in forza della diversità del luogo di commissione delle condotte.

Nel ricorso, quindi, si evidenzia la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i gruppi di reati oggetto dell'istanza, tra i quali la contiguità temporale, la medesima modalità esecutiva delle condotte e l'omogeneità dei beni giuridici lesi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In modo ineccepibile il giudice dell'esecuzione ha argomentato la propria decisione sul fatto che dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che non vi era prova del fatto che Bancuta, al momento di commissione del primo reato oggetto dell'istanza, avesse già preventivato di commettere anche gli altri reati.

Le condotte, infatti, erano state commesse a distanza di tempo tra loro e in luoghi distanti tra loro.

Non vi era, pertanto, la sussistenza di più di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e in luoghi differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 ottobre 2020 della Corte di appello di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: /) ai reati di rapina e lesione personale aggravata, ai sensi degli artt. 628, 582 e 585 cod. pen., commessi il 15 giugno 2007 in Varese, giudicati dal G.i.p. del Tribunale di Varese con sentenza del 19 dicembre 2007, definitiva il 16 febbraio 2008; 2) al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 4 aprile 2008 in Pedaso, e al reato di ricettazione, ai sensi dell'art.648 cod. pen., commesso il 5 aprile 2008 in Mondolfo, giudicati dal G.u.p. del Tribunale di Fermo con sentenza del 16 gennaio 2008, definitiva il 15 novembre 2008; 3) a più reati di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi il 13 febbraio 2008 in Udine e il 23 febbraio 2008 in Teolo, giudicati dalla Corte di appello di Trieste con sentenza del 9 marzo 2013, definitiva il 24 dicembre 2013; 4) ai reati di furto e di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi degli artt. 624 bis e 497 bis, secondo comma, cod. pen., commessi il 13 aprile 2012 in Caravaggio, giudicati dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 5 febbraio 2014, definitiva il 29 aprile 2015; 5) a più reati di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi tra il 25 febbraio e il 24 marzo 2012 in varie località, giudicati dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 26 gennaio 2018, definitiva il 18 settembre 2019. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché la Corte di appello, pur dando atto dell'omogeneità dei reati e della vicinanza cronologica degli stessi, avrebbe in maniera illogica rigettato la richiesta, solo in forza della diversità del luogo di commissione delle condotte. Nel ricorso, quindi, si evidenzia la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i gruppi di reati oggetto dell'istanza, tra i quali la contiguità temporale, la medesima modalità esecutiva delle condotte e l'omogeneità dei beni giuridici lesi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In modo ineccepibile il giudice dell'esecuzione ha argomentato la propria decisione sul fatto che dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che non vi era prova del fatto che Bancuta, al momento di commissione del primo reato oggetto dell'istanza, avesse già preventivato di commettere anche gli altri reati. Le condotte, infatti, erano state commesse a distanza di tempo tra loro e in luoghi distanti tra loro. Non vi era, pertanto, la sussistenza di più di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e in luoghi differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammen
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