Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14906/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 ottobre 2025 nel procedimento n. 449/2025 R. S.I.G.E., la Corte di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra: 1) il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., commesso in Caserta e zone limitrofe « con condotta perdurante», per il quale, con sentenza della Corte di appello di Napoli dell'8 ottobre 2002, irrevocabile il 27 maggio 2003, è stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione, e 2) i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 30 e 31 legge 13 settembre 1982 n. 646, commessi in [OSCURATO:PERSONA], tra il 2007 ed il 14 giugno 12012, per i quali, con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 12 aprile 2021, irrevocabile il 26 giugno 2024, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 10.000,00 di multa.

La Corte, richiamati i consolidati canoni ermeneutici che regolano, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione, ha sostenuto come osti all'accoglimento dell'istanza l'apprezzamento del considerevole lasso temporale decorso tra i delitti e, soprattutto, l'ontologica impossibilità di ipotizzare che all'epoca della consumazione del primo e più grave di essi (30 gennaio 2002) il condannato abbia potuto prefigurarsi che, per il caso di una successiva ed ipotetica condanna per detto delitto associativo, avrebbe nel futuro - e per i successivi dieci anni - omesso di effettuare le comunicazioni in ordine alle valutazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14.

Ha, pertanto, ravvisato nel secondo dei reati per i quali il Guardino ha riportato condanna definitiva l'espressione di una manifestazione criminale estemporanea.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale lamenta mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il difensore censura l'apparato argomentativo dell'ordinanza atteso che la Corte ha omesso «di compiere uno specifico esame dei fatti accertati nel giudizio di cognizione» trascurando, in specie, di operare una «globale valutazione di tutti gli elementi significativi riportati nell'istanza» e valorizzando, piuttosto, il solo elemento temporale, ciò in contrasto con i più recenti arresti di questa Corte.

Evidenzia, di contro, come le due condanne costituiscano espressione di un medesimo disegno criminoso in quanto «riferibili alle strategie operative del clan» e, in particolare, come la condanna per il delitto di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646/82 sia strettamente correlata alla volontà «di ricavare...con la partecipazione all'associazione...benefici evidentemente attraverso attività illecite e pertanto volutamente sottratti alle comunicazioni obbligatorie delle ...variazioni patrimonia li». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Va in premessa ricordato che in tema di continuazione l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da motivazione logicamente 2adeguata e/o ove si sviluppi lungo binari eccentrici rispetto ai consolidati principi di diritto elaborati da questa Corte (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01).

Nel caso di specie, ritiene questo collegio che l'apparato motivazionale dell'ordinanza sia privo di apprezzabili aporie sì da atteggiarsi insuscettibile di essere in questa sede censurato.

Come già rimarcato, infatti, la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento sull'apprezzamento, dapprima atomistico e, quindi, sinergico, di taluni dati (il fattore «tempo», nonché l'eterogeneità dei reati, delle modalità di loro consumazione e del contesto in cui sono maturate le diverse condotte delittuose per le quali il ricorrente ha riportato condanna definitiva).

Ha cioè compiutamente valorizzato due degli elementi che - nell'assenza di ogni ulteriore profilo fattuale suscettibile di valutazione - costituiscono, secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, tra i più significativi indici reputati rilevatori o meno dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01) e tutto ciò ha fatto attraverso un incedere cui sono all'evidenza estranei inciampi di natura logica.

A ciò la difesa ha opposto, anzitutto, un'asserita lacunosità dell'apparato argomentativo, prospettata, però, in termini assolutamente generici, e, in quanto tali, irricevibili nella presente sede di legittimità, ed ha, quindi, offerto una chiave di lettura delle vicende processuali sofferte dal [OSCURATO:PERSONA] che, priva di ogni conforto fattuale, degrada ad apodittica proposta interpretativa, immeritevole di ogni considerazione.

3. Alla luce delle considerazioni espresse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il [OSCURATO:PERSONA] deve essere altresì condannato al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.My..., .

It3 0 j n_ - .3-F- Q -:- Li- 3 Ce O O _I O (r „

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 ottobre 2025 nel procedimento n. 449/2025 R. S.I.G.E., la Corte di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra: 1) il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., commesso in Caserta e zone limitrofe « con condotta perdurante», per il quale, con sentenza della Corte di appello di Napoli dell'8 ottobre 2002, irrevocabile il 27 maggio 2003, è stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione, e 2) i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 30 e 31 legge 13 settembre 1982 n. 646, commessi in [OSCURATO:PERSONA], tra il 2007 ed il 14 giugno 12012, per i quali, con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 12 aprile 2021, irrevocabile il 26 giugno 2024, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 10.000,00 di multa. La Corte, richiamati i consolidati canoni ermeneutici che regolano, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione, ha sostenuto come osti all'accoglimento dell'istanza l'apprezzamento del considerevole lasso temporale decorso tra i delitti e, soprattutto, l'ontologica impossibilità di ipotizzare che all'epoca della consumazione del primo e più grave di essi (30 gennaio 2002) il condannato abbia potuto prefigurarsi che, per il caso di una successiva ed ipotetica condanna per detto delitto associativo, avrebbe nel futuro - e per i successivi dieci anni - omesso di effettuare le comunicazioni in ordine alle valutazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Ha, pertanto, ravvisato nel secondo dei reati per i quali il Guardino ha riportato condanna definitiva l'espressione di una manifestazione criminale estemporanea. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale lamenta mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il difensore censura l'apparato argomentativo dell'ordinanza atteso che la Corte ha omesso «di compiere uno specifico esame dei fatti accertati nel giudizio di cognizione» trascurando, in specie, di operare una «globale valutazione di tutti gli elementi significativi riportati nell'istanza» e valorizzando, piuttosto, il solo elemento temporale, ciò in contrasto con i più recenti arresti di questa Corte. Evidenzia, di contro, come le due condanne costituiscano espressione di un medesimo disegno criminoso in quanto «riferibili alle strategie operative del clan» e, in particolare, come la condanna per il delitto di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646/82 sia strettamente correlata alla volontà «di ricavare...con la partecipazione all'associazione...benefici evidentemente attraverso attività illecite e pertanto volutamente sottratti alle comunicazioni obbligatorie delle ...variazioni patrimonia li». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va in premessa ricordato che in tema di continuazione l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da motivazione logicamente 2adeguata e/o ove si sviluppi lungo binari eccentrici rispetto ai consolidati principi di diritto elaborati da questa Corte (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01). Nel caso di specie, ritiene questo collegio che l'apparato motivazionale dell'ordinanza sia privo di apprezzabili aporie sì da atteggiarsi insuscettibile di essere in questa sede censurato. Come già rimarcato, infatti, la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento sull'apprezzamento, dapprima atomistico e, quindi, sinergico, di taluni dati (il fattore «tempo», nonché l'eterogeneità dei reati, delle modalità di loro consumazione e del contesto in cui sono maturate le diverse condotte delittuose per le quali il ricorrente ha riportato condanna definitiva). Ha cioè compiutamente valorizzato due degli elementi che - nell'assenza di ogni ulteriore profilo fattuale suscettibile di valutazione - costituiscono, secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, tra i più significativi indici reputati rilevatori o meno dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01) e tutto ciò ha fatto attraverso un incedere cui sono all'evidenza estranei inciampi di natura logica. A ciò la difesa ha opposto, anzitutto, un'asserita lacunosità dell'apparato argomentativo, prospettata, però, in termini assolutamente generici, e, in quanto tali, irricevibili nella presente sede di legittimità, ed ha, quindi, offerto una chiave di lettura delle vicende processuali sofferte dal [OSCURATO:PERSONA] che, priva di ogni conforto fattuale, degrada ad apodittica proposta interpretativa, immeritevole di ogni considerazione. 3. Alla luce delle considerazioni espresse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il [OSCURATO:PERSONA] deve essere altresì condannato al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.My..., . It3 0 j n_ - .3-F- Q -:- Li- 3 Ce O O _I O (r „
Sentenza Cassazione n. 14906/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris