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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 55/1986

ECLI:IT:COST:1986:55
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1.1. - Con separate ordinanze emesse sotto la stessa data del 7 novembre 1984 l'una nel ricorso proposto dalla Banca agricola cooperativa di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. contro la Ditta C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso il decreto 23 maggio 1983 con cui il Tribunale di Verona aveva respinto reclamo avverso il decreto del giudice delegato per inosservanza del termine di tre giorni e l'altra su ricorso vertente tra le medesime parti e avente identico contenuto (regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella G. U.), la Corte di cassazione - Sezione I civile ha giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 comma primo e secondo Cost., dell'art. 26 comma primo, secondo e terzo in relazione all'art. 23, comma primo ultima proposizione, nonché in relazione agli artt. 188 comma secondo e terzo, 167, comma secondo e 164 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (l. fall.), nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel modo previsto anche i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi attribuite alla cognizione e alla decisione di detto giudice nelle ipotesi tipiche previste dalla legge in materia di amministrazione controllata, con particolare riferimento al decreto con il quale viene disposta la cancellazione di ipoteca giudiziale su beni soggetti a detta amministrazione, per l'inadeguatezza della durata del termine e del dies a quo.

1.2. - Avanti la Corte in ambo gli incidenti nessuna delle parti si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1. - Con ordinanza emessa il 15 gennaio 1985 (notificata il 4 e comunicata il 12 del successivo giugno; pubblicata nella G. U. n. 293 bis del 13 dicembre 1985 e iscritta al n. 491 R.O. 1985) sul ricorso proposto dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Cassazione - Sezione I civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma primo e secondo in relazione agli artt. 164 e 188 u.c. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrenti non dalla comunicazione o notificazione, bensl' dalla pubblicazione i provvedimenti emessi dal giudice delegato all'amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - Nell'adunanza del 5 marzo 1986 il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione. :

4.1. - L'identità o, quanto meno, la continenza di questioni sollevate nei tre incidenti ne impone contestuale deliberazione.

4.2. - La circostanza che l'incidente sia stato proposto in riferimento a vicende di amministrazione controllata che peraltro non divergono da vicende di procedura fallimentare sulle quali questa Corte ha portato il suo esame con le sentt. 5 marzo 1981 n. 42 e 22 novembre 1985 n. 303, per un verso impone - stante la eadem ratio - di estendere questa alle res deductae nelle odierne ordinanze di rimessione limitatamente al dies del termine e per altro verso rende necessaria la prolazione di sentenza dichiarativa d'illegittimità costituzionale.

Poiché infine la ritualità dell'ipoteca giudiziale iscritta su beni soggetti alla amministrazione controllata non rappresenta se non l'occasione che ha indotto il giudice a quo a sollevare la questione di costituzionalità sulla congruità del termine del reclamo avverso i provvedimenti decisori dal giudice delegato emessi in controversie su diritti soggettivi, non giova riprodurla a guisa di limitazione nel dispositivo.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 438, 439, 491 R.O. 1985, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 comma primo, secondo e terzo, in relazione all'art. 23 comma primo e agli artt. 188 comma secondo e terzo, 167 comma secondo e 164 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui si assoggettano al reclamo al tribunale, nel termine di tre giorni decorrenti dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello stesso debitamcnte eseguita, i provvedimenti del giudice delegato alla amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- RENATO DELL'ANDRO - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1.1. - Con separate ordinanze emesse sotto la stessa data del 7 novembre 1984 l'una nel ricorso proposto dalla Banca agricola cooperativa di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. contro la Ditta C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso il decreto 23 maggio 1983 con cui il Tribunale di Verona aveva respinto reclamo avverso il decreto del giudice delegato per inosservanza del termine di tre giorni e l'altra su ricorso vertente tra le medesime parti e avente identico contenuto (regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella G. U.), la Corte di cassazione - Sezione I civile ha giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 comma primo e secondo Cost., dell'art. 26 comma primo, secondo e terzo in relazione all'art. 23, comma primo ultima proposizione, nonché in relazione agli artt. 188 comma secondo e terzo, 167, comma secondo e 164 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (l. fall.), nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel modo previsto anche i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi attribuite alla cognizione e alla decisione di detto giudice nelle ipotesi tipiche previste dalla legge in materia di amministrazione controllata, con particolare riferimento al decreto con il quale viene disposta la cancellazione di ipoteca giudiziale su beni soggetti a detta amministrazione, per l'inadeguatezza della durata del termine e del dies a quo. 1.2. - Avanti la Corte in ambo gli incidenti nessuna delle parti si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. 2.1. - Con ordinanza emessa il 15 gennaio 1985 (notificata il 4 e comunicata il 12 del successivo giugno; pubblicata nella G. U. n. 293 bis del 13 dicembre 1985 e iscritta al n. 491 R.O. 1985) sul ricorso proposto dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Cassazione - Sezione I civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma primo e secondo in relazione agli artt. 164 e 188 u.c. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrenti non dalla comunicazione o notificazione, bensl' dalla pubblicazione i provvedimenti emessi dal giudice delegato all'amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi. 2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. 3. - Nell'adunanza del 5 marzo 1986 il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione. : 4.1. - L'identità o, quanto meno, la continenza di questioni sollevate nei tre incidenti ne impone contestuale deliberazione. 4.2. - La circostanza che l'incidente sia stato proposto in riferimento a vicende di amministrazione controllata che peraltro non divergono da vicende di procedura fallimentare sulle quali questa Corte ha portato il suo esame con le sentt. 5 marzo 1981 n. 42 e 22 novembre 1985 n. 303, per un verso impone - stante la eadem ratio - di estendere questa alle res deductae nelle odierne ordinanze di rimessione limitatamente al dies del termine e per altro verso rende necessaria la prolazione di sentenza dichiarativa d'illegittimità costituzionale. Poiché infine la ritualità dell'ipoteca giudiziale iscritta su beni soggetti alla amministrazione controllata non rappresenta se non l'occasione che ha indotto il giudice a quo a sollevare la questione di costituzionalità sulla congruità del termine del reclamo avverso i provvedimenti decisori dal giudice delegato emessi in controversie su diritti soggettivi, non giova riprodurla a guisa di limitazione nel dispositivo. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 438, 439, 491 R.O. 1985, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 comma primo, secondo e terzo, in relazione all'art. 23 comma primo e agli artt. 188 comma secondo e terzo, 167 comma secondo e 164 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui si assoggettano al reclamo al tribunale, nel termine di tre giorni decorrenti dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello stesso debitamcnte eseguita, i provvedimenti del giudice delegato alla amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - RENATO DELL'ANDRO - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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