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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2004

ECLI:EU:C:2004:8
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62001CJ0500_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-500/01, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee , rappresentata dal sig.

S. Rating, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna , rappresentato dal sig.

S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all ' art. 4 quater della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10), come modificata con la direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 13 marzo 1996, 96/19/CE (GU L 74, pag. 13), il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli da dette direttive e dal Trattato CE, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dal sig.

P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg.

D.A.O.

Edward (relatore) e A. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig.

P. Léger cancelliere: sig.

R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell ' avvocato generale, presentate all ' udienza del 10 luglio 2003, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza

1. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 dicembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, in forza dell ' art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all ' art. 4 quater della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10), come modificata con la direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 13 marzo 1996, 96/19/CE (GU L 74, pag. 13; in prosieguo: la " direttiva 90/388" ), il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli da dette direttive e dal Trattato CE.

Ambito normativo La normativa comunitaria

2. Il quinto " considerando" della direttiva 96/19 recita: " (...) per consentire agli organismi di telecomunicazioni di completare la loro preparazione all ' introduzione della concorrenza e provvedere in particolare al necessario riequilibrio delle tariffe, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono garantire l ' esercizio degli attuali diritti speciali e/o esclusivi per la fornitura della telefonia vocale fino al 1° gennaio 1998; (...) gli [OSCURATO:PERSONA] membri con reti meno sviluppate o molto piccole devono aver diritto ad una deroga temporanea ove questa sia giustificata dall ' esigenza di attuare gli adattamenti strutturali opportuni e resti rigorosamente nei limiti di tale esigenza; (...) tali [OSCURATO:PERSONA] membri devono beneficiare, su richiesta, rispettivamente di un periodo di transizione supplementare massimo di cinque e due anni al fine di completare gli adeguamenti strutturali necessari (...); gli [OSCURATO:PERSONA] membri che possono chiedere tale deroga sono la Spagna, l ' Irlanda, la Grecia e il Portogallo per quanto riguarda le reti meno sviluppate e il Lussemburgo per le reti più piccole (...)."

3. Ai termini del ventesimo " considerando" della direttiva 96/19: " (...) gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero eliminare, con la massima rapidità possibile, tutte le restrizioni ingiustificate in relazione al progressivo riequilibrio tariffario da parte degli organismi di telecomunicazioni e in particolare quelle che impediscono l ' adeguamento delle tariffe non in linea con i costi ed aumentano l ' onere della prestazione del servizio universale; (...)."

4. L ' art. 4 quater della direttiva 90/388, introdotto dall ' art. 1, punto 6, della direttiva 96/19 dispone: " Fatta salva l ' armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro della fornitura di una rete aperta (ONP), qualsiasi regime nazionale necessario per condividere il costo netto relativo agli obblighi di prestazione del servizio universale assegnati agli organismi di telecomunicazioni con altri organismi, sia esso basato o meno su un sistema di oneri supplementari o un fondo per il servizio universale, deve:

a) riguardare esclusivamente le imprese fornitrici di reti pubbliche di telecomunicazioni;

b) assegnare ad ogni impresa l ' onere spettante in base a criteri di oggettività e non discriminazione e in conformità del principio di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano tali regimi alla [OSCURATO:PERSONA] la quale ne verifica la compatibilità con le disposizioni del Trattato. [OSCURATO:PERSONA] membri consentono ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le tariffe tenendo conto di specifiche condizioni del mercato e della necessità di garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale e, in particolare, permettono loro di adeguare le tariffe correnti praticate che non sono in linea con i costi e che aumentano quindi l ' onere della prestazione del servizio universale, al fine di realizzare una struttura tariffaria ancorata ai costi reali.

Se tale riequilibrio non è realizzabile entro il 1° gennaio 1998 gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati informano la [OSCURATO:PERSONA] della futura eliminazione dei residui squilibri a livello tariffario, e trasmettono altresì un calendario preciso di attuazione.

Entro tre mesi dall ' adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di una direttiva che armonizza le condizioni di interconnessione, la [OSCURATO:PERSONA] si riserva comunque di valutare la necessità di ulteriori iniziative per garantire la coerenza tra le due direttive e adotta misure appropriate.

Inoltre, entro il 1° gennaio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] riesamina la situazione esistente negli [OSCURATO:PERSONA] membri e valuta in particolare se i regimi di finanziamento vigenti limitano o meno l ' accesso ai mercati in questione.

In quest ' ultimo caso la [OSCURATO:PERSONA] verifica l ' esistenza di altri metodi e presenta proposte adeguate " .

5. Il 10 giugno 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 97/603/CE relativa alla concessione alla Spagna di una proroga dei termini per l ' attuazione della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 90/388/CEE per quanto riguarda la piena concorrenza nei mercati di servizi di telecomunicazioni (GU L 243, pag. 48).

L ' art. 1 di tale decisione autorizza il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a differire fino al 1° dicembre 1998 l ' effettivo rilascio di ulteriori licenze per la fornitura di servizi di telefonia vocale e di reti pubbliche di telecomunicazioni.

6. Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 2887, relativo all ' accesso disaggregato alla rete locale (GU L 336, pag. 4), conformemente al secondo " considerando" , deve integrare le attuali disposizioni della normativa comunitaria che garantisce il servizio universale e l ' accesso ad un prezzo abbordabile per tutti i cittadini dell ' Unione europea incrementando la competitività, garantendo l ' efficienza economica e apportando il massimo beneficio agli utenti.

7. Il settimo " considerando" del detto regolamento enuncia che l ' accesso disaggregato alla rete locale consente ai nuovi operatori di entrare in concorrenza con gli operatori notificati offrendo servizi di trasmissione dati ad alta velocità per un accesso permanente a Internet e per applicazioni multimediali in base alla tecnologia di linea digitale di abbonato (DSL), nonché servizi di telefonia vocale.

8. L ' art. 3, n. 3, dello stesso regolamento dispone: " (...) gli operatori notificati esigono per l ' accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse connesse prezzi stabiliti in base all ' orientamento ai costi" . La normativa nazionale

9. Le autorità spagnole hanno adottato l ' Orden del 18 marzo 1997 (BOE del 27 marzo 1997, n. 74, pag. 10079) por la que se determinan las tarifas y condiciones de interconexión a la red adscrita al servicio público de telefonía básica que explota el operador dominante para la prestación del servicio final de telefonía básica y el servicio portador soporte del mismo (decreto concernente la fissazione delle tariffe e delle condizioni di allacciamento alla rete pubblica di telefonia vocale gestita dall ' operatore dominante).

Con tale misura sono stati introdotti un aumento del canone mensile d ' abbonamento e delle chiamate locali del 16 e 13%, nonché una riduzione della tariffa delle chiamate provinciali, interprovinciali e internazionali del 5, 15 e 12%.

10. L ' Orden del 31 luglio 1998 (BOE n. 188 del 7 agosto 1998, pag. 26858), sobre reequilibrio tarifario de servicios prestados por " [OSCURATO:PERSONA]" (decreto relativo al riequilibrio delle tariffe dei servizi offerti dalla [OSCURATO:PERSONA]), ha fissato il canone d ' abbonamento mensile a ESP 1 442 per le linee cosiddette " residenziali" e a ESP 1 797 per le " líneas de enlace" .

11. [OSCURATO:PERSONA]Ley 16/1999 del 15 ottobre 1999 (BOE n. 248 del 16 ottobre 1999, pag. 36561), por el que se adoptan medidas para combatir la inflación y facilitar un mayor grado de competencia en las telecomunicaciones (regio decreto legge recante talune misure per combattere l ' inflazione e rafforzare la concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni), è stato introdotto nuovi aumenti del canone d ' abbonamento.

Secondo il calendario previsto, il prezzo doveva aumentare di ESP 100 a tre riprese: il 1° agosto 2000, il 1° marzo 2001 e il 1° agosto 2001.

12. Con l ' Orden del 31 luglio 2000 (BOE n. 183 del 1° agosto 2000, pag. 27564), por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno para [OSCURATO:PERSONA] de 27 de julio de 2000, por el que se establece un nuevo marco regulatorio de precios para los servicios prestados por " [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]" (decreto recante pubblicazione della risoluzione della commissione delegata agli affari economici del 27 luglio 2000, che istituisce un nuovo regime di prezzi per i servizi offerti dalla [OSCURATO:PERSONA]), è stato introdotto un nuovo regime di prezzi, denominato " price cap" , basato su un meccanismo di fissazione di massimali, per il periodo 2001-2002.

Esso è basato su formule di calcolo in cui intervengono le previsioni del governo spagnolo in materia di evoluzione dell ' indice dei prezzi al consumo (in prosieguo: l ' " IPC" ) e determinati fattori di adeguamento.

13. Il regime di prezzi " price cap" è stato prorogato al 2003 con l ' Orden del 10 maggio 2001 (BOE n. 118 del 17 maggio 2001, pag. 17456), por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno para [OSCURATO:PERSONA] del Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de 27 de julio de 2000, por el que se establece un nuevo marco regulatorio de precios para los servicios prestados por " [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]" (decreto recante pubblicazione della risoluzione della commissione delegata agli affari economici che modifica la risoluzione di detta commissione del 27 luglio 2000, che stabilisce un nuovo regime di prezzi per i servizi offerti dalla [OSCURATO:PERSONA]).

Secondo detto regime di prezzi: ─ tutti i servizi di telefonia fissa e le chiamate da telefono fisso verso servizi di telefonia mobile saranno assoggettati ad un indice di evoluzione uguale al tasso annuo di variazione dell ' IPC, stimato al -9% per il 2001, al -8% per il 2002 e al -4% per il 2003; ─ i canoni di abbonamento non devono subire aumenti nel 2001, mentre possono essere aumentati entro un limite pari al tasso annuo di variazione dell ' IPC stimato al +9,4% per il 2002 e al +6% per il 2003; ─ i prezzi dell ' allacciamento possono aumentare entro un limite pari al tasso annuo di variazione dell ' IPC, stimato al -16,5% per il 2001 e il 2002 e al -2% per il 2003.

14. [OSCURATO:PERSONA]Ley 7/2000 del 23 giugno 2000 (BOE n. 151 del 24 giugno 2000, pag. 22458), de [OSCURATO:PERSONA] en el Sector de las Telecomunicaciones (regio decreto legge recante misure urgenti nel settore delle telecomunicazioni), ha reso obbligatoria la fornitura di servizi d ' accesso totalmente disaggregato e di accesso condiviso alla rete locale.

Tale misura è stata integrata dal [OSCURATO:PERSONA] Decreto 3456/2000 del 22 dicembre 2000 (BOE n. 307 del 23 dicembre 2000, pag. 45567), por el que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones para el acceso al bucle de abonado de la red pública telefónica fija de los operadores dominantes (regio decreto recante approvazione del regolamento che fissa le condizioni di accesso alla rete locale pubblica di telefonia fissa degli operatori dominanti).

L ' art. 5, n. 1, di detto decreto prevede che le tariffe dell ' accesso alla rete locale devono essere stabilite in base all ' orientamento ai costi.

15. L ' Orden del 29 dicembre 2000 (BOE n. 131 del 30 dicembre 2000, pag. 49758), por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno para [OSCURATO:PERSONA], por el que se establecen los precios de la primera oferta de acceso al bucle de abonado en las modalidades de acceso completamente desagregado, de acceso compartido y de acceso indirecto, a la red pública telefónica fija de " [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]" (decreto recante pubblicazione dell ' accordo della commissione delegata agli affari economici che stabilisce i prezzi della prima offerta per l ' accesso degli abbonati alla rete e le modalità dell ' accesso totalmente disaggregato, dell ' accesso condiviso e dell ' accesso indiretto alla rete di telefonia fissa della [OSCURATO:PERSONA]), stabilisce le tariffe mensili dell ' accesso disaggregato alla rete locale.

Tali tariffe ammontano a ESP 2 163 nel 2001, a ESP 2 100 nel 2002 e a ESP 2 050 nel 2003.

Procedimento precontenzioso

16. Il procedimento precontenzioso si è svolto in due fasi successive.

17. Durante la prima fase, la [OSCURATO:PERSONA] inviava, l ' 11 dicembre 1998, una lettera di diffida al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, ricordando allo stesso Stato membro che non le aveva ancora inviato il calendario preciso della soppressione degli ostacoli al riequilibrio delle tariffe, conformemente all ' art. 4 quater della direttiva 90/388.

18. L ' 11 febbraio 1999 le autorità spagnole rispondevano che l ' Odern del 31 luglio 1998 metteva in atto il riequilibrio delle tariffe e che il calendario avrebbe potuto estendersi fino al 31 dicembre 2000.

19. Ritenendo che le misure adottate dalle autorità spagnole fossero insufficienti e che queste ultime avessero ammesso di non aver stabilito un calendario preciso di attuazione di dette misure, la [OSCURATO:PERSONA] emetteva un parere motivato il 4 maggio 1999.

20. Con lettera 26 aprile 1999 dette autorità comunicavano alla [OSCURATO:PERSONA] le nuove misure di riduzione delle tariffe provinciali, interprovinciali e internazionali.

21. Per tener conto di tali misure, con lettera 26 maggio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna che il suo parere motivato 4 maggio 1999 era divenuto obsoleto.

22. Durante la seconda fase del procedimento precontenzioso, la [OSCURATO:PERSONA] proseguiva l ' esame del caso alla luce di una denuncia presentata il 23 novembre 1998 dall ' operatore storico [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la " [OSCURATO:PERSONA]" ).

Il 25 novembre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva informazioni al governo spagnolo in merito a detta denuncia.

Con lettera 21 gennaio 2000 le autorità spagnole rispondevano che non erano in grado di verificare l ' esistenza del deficit di accesso fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA].

Esse comunicavano inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] l ' intenzione di istituire il regime del " price cap" .

23. Il 4 maggio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] inviava una nuova lettera di diffida al governo spagnolo.

Essa gli contestava di non avere concesso sufficiente flessibilità alla [OSCURATO:PERSONA] per consentirle di procedere al riequilibrio delle tariffe prescritto dall ' art. 4 quater della direttiva 90/388.

24. Non essendo soddisfatta della risposta fornitale dalle autorità spagnole, la [OSCURATO:PERSONA] emetteva un nuovo parere motivato il 29 gennaio 2001.

In detto parere sottolineava che il processo di riequilibrio delle tariffe non si era concluso nel 1999 e probabilmente non sarebbe terminato neanche nel 2001. [OSCURATO:PERSONA] precisava inoltre che il deficit di accesso della [OSCURATO:PERSONA] nel 1999 ammontava a ESP 258 miliardi.

Essa invitava il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ad adottare le misure necessarie per conformarsi al detto parere entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

25. [OSCURATO:PERSONA] loro risposta 29 marzo 2001 le autorità spagnole contestavano il parere della [OSCURATO:PERSONA].

Esse sostenevano che il deficit d ' accesso presuntivamente subito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1999 ammontava a ESP 173,449 miliardi, ossia ESP 85 miliardi in meno rispetto alla cifra indicata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre le autorità spagnole annunciavano una serie di modifiche al regime di " price cap" .

26. Il 18 aprile 2001 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava il ritiro della denuncia in considerazione delle misure annunciate dal governo spagnolo.

27. Il 27 luglio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] inviava un parere motivato supplementare al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna per tenere conto dell ' adozione di talune norme che impongono alla [OSCURATO:PERSONA] di offrire servizi di accesso disaggregato alla rete locale, delle modifiche del regime di " price cap" introdotte nel maggio 2001 e del calcolo preciso, da parte del governo spagnolo, del deficit di accesso della [OSCURATO:PERSONA] nel 1999.

28. Le autorità spagnole rispondevano a detto parere motivato supplementare con lettera 9 ottobre 2001. Non essendo soddisfatta di tale risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in esame. Sull ' inadempimento Argomenti delle parti

29. [OSCURATO:PERSONA] addebita al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna di avere male applicato le norme comunitarie concernenti il riequilibrio delle tariffe.

A suo avviso, le autorità spagnole avrebbero dovuto autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] a riequilibrare le sue tariffe come era prescritto dalla direttiva 90/388.

Imponendo a detta società di conservare una struttura di tariffe dannosa per i suoi concorrenti, falsando i calcoli economici di questi ultimi e mantenendo per lungo tempo tariffe non coerenti con i costi sottostanti, le dette autorità avrebbero creato una situazione sfavorevole allo sviluppo della concorrenza, in particolare nel contesto del disaggregamento della rete locale.

30. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto dei vincoli imposti dal regime di prezzo " price cap" , le tariffe dell ' abbonamento mensile non potranno essere basate su costi reali prima dell ' inizio del 2003.

A tale proposito, essa sottolinea che l ' ipotesi di aumenti di produttività del 6% l ' anno, formulata dalle autorità spagnole, che è necessaria per eliminare il deficit di accesso, è poco probabile, dato che i miglioramenti dell ' efficienza legati all ' infrastruttura sono modesti.

31. Secondo il governo spagnolo, l ' art. 4 quater della direttiva 90/388 non obbliga ad imporre alla [OSCURATO:PERSONA] tariffe basate sui costi reali e non gli impone nemmeno un termine preciso per eseguire l ' obbligo di abolizione degli ostacoli al riequilibrio delle tariffe.

La detta disposizione l ' obbligherebbe semplicemente ad abolire gli ostacoli che impediscono alla [OSCURATO:PERSONA] di allineare le sue tariffe ai costi reali.

In mancanza di termine fissato da detto articolo, l ' esistenza di un inadempimento dovrebbe quindi essere valutata alla luce della situazione dello Stato membro quale essa si presentava alla scadenza del termine fissato dal parere motivato 29 gennaio 2001, vale a dire alla fine dell ' ottobre 2001.

Orbene, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe registrato alcun deficit di accesso nel 2002 e nel 2003, il che sarebbe del resto dimostrato dal fatto che essa ha ritirato la sua denuncia, nessun inadempimento può essere rimproverato alle autorità spagnole.

Giudizio della Corte

32. Anche se l ' art. 4 quater della direttiva 90/388 non prevede un termine per l ' adempimento dell ' obbligo di riequilibrio delle tariffe, è pur vero che vari elementi della direttiva 96/19 mostrano che il riequilibrio delle tariffe dev ' essere compiuto ad un ritmo sostenuto al fine di facilitare l ' apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni.

Così, come ha rilevato l ' avvocato generale ai paragrafi 58-60 delle sue conclusioni, dalla lettura congiunta del ventesimo e del quinto " considerando" della direttiva 96/19, nonché dell ' art. 4 quater della direttiva 90/388 emerge che gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano tenuti ad abolire gli ostacoli al riequilibrio delle tariffe con la massima rapidità possibile a partire dall ' entrata in vigore della direttiva 96/19, entro e non oltre il 1° gennaio 1998. [OSCURATO:PERSONA] membri dotati di reti meno sviluppate o di piccolissime reti dovevano adottare un calendario dettagliato per l ' adempimento del loro obbligo.

33. Orbene, il governo spagnolo non ha dimostrato che aveva adottato, conformemente all ' art. 4 quater della direttiva 90/388, tale calendario entro il termine prescritto e che questo era stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA].

34. Quanto alla decisione 97/603, essa non autorizza il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a differire l ' esecuzione del suo obbligo di abolizione degli ostacoli al riequilibrio delle tariffe prima del 1° gennaio 1998.

Essa autorizza soltanto detto Stato membro a rinviare fino al 1° dicembre 1998 il rilascio effettivo di nuove licenze per la fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di comunicazioni, la notifica alla [OSCURATO:PERSONA], la pubblicazione di tutti i procedimenti di autorizzazione o di dichiarazione per la fornitura della telefonia vocale nonché l ' installazione di reti pubbliche di comunicazioni e delle modalità dettagliate del regime previsto per ripartire il costo netto dell ' obbligo di servizio universale.

35. Nel controricorso il governo spagnolo ha espressamente ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva subito un deficit di accesso di ESP 173 449 miliardi nel 1999 e che tale deficit sarebbe stato riassorbito, secondo le stime più ottimistiche degli aumenti annuali di produttività, soltanto nel corso dell ' anno 2002.

Esso ha ammesso del pari l ' esistenza di una differenza fra il prezzo dell ' abbonamento mensile e la tariffa di accesso alla rete locale.

36. Per quanto concerne l ' imputabilità di tale deficit alle autorità spagnole, si deve ricordare che, fino all ' entrata in vigore del regime di prezzo " price cap" nel 2001, queste ultime procedevano esse stesse ai vari aumenti e riduzioni delle tariffe degli elementi del servizio di telefonia vocale, di modo che l ' operatore storico non disponeva di alcun margine discrezionale per la fissazione delle sue tariffe.

Come l ' avvocato generale ha rilevato ai paragrafi 88 e 99 delle sue conclusioni, la mancanza di riequilibrio delle tariffe per gli anni 1999 e 2000 è dovuta quindi unicamente alla responsabilità delle autorità spagnole.

37. E ' vero che, dopo l ' introduzione del regime di prezzo " price cap" nel 2001 la [OSCURATO:PERSONA] è stata autorizzata ad aumentare o a ridurre i suoi prezzi ogni anno.

Tuttavia, lo squilibrio delle tariffe constatato negli anni 2001 e 2002 non può essere imputato totalmente a detta società, in quanto una parte di questo dev ' essere attribuita alle autorità spagnole.

Infatti, la libertà tariffaria della [OSCURATO:PERSONA] era limitata dall ' esistenza di un massimale o prezzo massimo imposto dalle dette autorità.

Tale limitazione è stata sfavorevole allo sviluppo della concorrenza nei confronti dell ' operatore storico, contrariamente agli obiettivi della direttiva 90/388.

38. Poiché il riequilibrio delle tariffe prescritto dall ' art. 4 quater della direttiva 90/388 poteva essere ottenuto dall ' operatore storico spagnolo soltanto per l ' inizio dell ' anno 2003, vale a dire con cinque anni di ritardo rispetto a quanto prescritto dalla detta direttiva, tanto lo squilibrio delle tariffe quanto la situazione sfavorevole allo sviluppo della concorrenza che ne sono conseguiti sono imputabili alle autorità spagnole.

39. Si deve quindi constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all ' art. 4 quater della direttiva 90/388, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli da detta direttiva.

Decisione relativa alle spese Sulle spese

40. Ai termini dell ' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rimasto soccombente, dev ' essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all ' art. 4 quater della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, come modificata con la direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 13 marzo 1996, 96/19/CE, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli da detta direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62001CJ0500_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-500/01, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee , rappresentata dal sig. S. Rating, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna , rappresentato dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all ' art. 4 quater della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10), come modificata con la direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 13 marzo 1996, 96/19/CE (GU L 74, pag. 13), il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli da dette direttive e dal Trattato CE, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. D.A.O. Edward (relatore) e A. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig. P. Léger cancelliere: sig. R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell ' avvocato generale, presentate all ' udienza del 10 luglio 2003, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 dicembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, in forza dell ' art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all ' art. 4 quater della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10), come modificata con la direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 13 marzo 1996, 96/19/CE (GU L 74, pag. 13; in prosieguo: la " direttiva 90/388" ), il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli da dette direttive e dal Trattato CE. Ambito normativo La normativa comunitaria 2. Il quinto " considerando" della direttiva 96/19 recita: " (...) per consentire agli organismi di telecomunicazioni di completare la loro preparazione all ' introduzione della concorrenza e provvedere in particolare al necessario riequilibrio delle tariffe, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono garantire l ' esercizio degli attuali diritti speciali e/o esclusivi per la fornitura della telefonia vocale fino al 1° gennaio 1998; (...) gli [OSCURATO:PERSONA] membri con reti meno sviluppate o molto piccole devono aver diritto ad una deroga temporanea ove questa sia giustificata dall ' esigenza di attuare gli adattamenti strutturali opportuni e resti rigorosamente nei limiti di tale esigenza; (...) tali [OSCURATO:PERSONA] membri devono beneficiare, su richiesta, rispettivamente di un periodo di transizione supplementare massimo di cinque e due anni al fine di completare gli adeguamenti strutturali necessari (...); gli [OSCURATO:PERSONA] membri che possono chiedere tale deroga sono la Spagna, l ' Irlanda, la Grecia e il Portogallo per quanto riguarda le reti meno sviluppate e il Lussemburgo per le reti più piccole (...)." 3. Ai termini del ventesimo " considerando" della direttiva 96/19: " (...) gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero eliminare, con la massima rapidità possibile, tutte le restrizioni ingiustificate in relazione al progressivo riequilibrio tariffario da parte degli organismi di telecomunicazioni e in particolare quelle che impediscono l ' adeguamento delle tariffe non in linea con i costi ed aumentano l ' onere della prestazione del servizio universale; (...)." 4. L ' art. 4 quater della direttiva 90/388, introdotto dall ' art. 1, punto 6, della direttiva 96/19 dispone: " Fatta salva l ' armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro della fornitura di una rete aperta (ONP), qualsiasi regime nazionale necessario per condividere il costo netto relativo agli obblighi di prestazione del servizio universale assegnati agli organismi di telecomunicazioni con altri organismi, sia esso basato o meno su un sistema di oneri supplementari o un fondo per il servizio universale, deve: a) riguardare esclusivamente le imprese fornitrici di reti pubbliche di telecomunicazioni; b) assegnare ad ogni impresa l ' onere spettante in base a criteri di oggettività e non discriminazione e in conformità del principio di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano tali regimi alla [OSCURATO:PERSONA] la quale ne verifica la compatibilità con le disposizioni del Trattato. [OSCURATO:PERSONA] membri consentono ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le tariffe tenendo conto di specifiche condizioni del mercato e della necessità di garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale e, in particolare, permettono loro di adeguare le tariffe correnti praticate che non sono in linea con i costi e che aumentano quindi l ' onere della prestazione del servizio universale, al fine di realizzare una struttura tariffaria ancorata ai costi reali. Se tale riequilibrio non è realizzabile entro il 1° gennaio 1998 gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati informano la [OSCURATO:PERSONA] della futura eliminazione dei residui squilibri a livello tariffario, e trasmettono altresì un calendario preciso di attuazione. Entro tre mesi dall ' adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di una direttiva che armonizza le condizioni di interconnessione, la [OSCURATO:PERSONA] si riserva comunque di valutare la necessità di ulteriori iniziative per garantire la coerenza tra le due direttive e adotta misure appropriate. Inoltre, entro il 1° gennaio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] riesamina la situazione esistente negli [OSCURATO:PERSONA] membri e valuta in particolare se i regimi di finanziamento vigenti limitano o meno l ' accesso ai mercati in questione. In quest ' ultimo caso la [OSCURATO:PERSONA] verifica l ' esistenza di altri metodi e presenta proposte adeguate " . 5. Il 10 giugno 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 97/603/CE relativa alla concessione alla Spagna di una proroga dei termini per l ' attuazione della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 90/388/CEE per quanto riguarda la piena concorrenza nei mercati di servizi di telecomunicazioni (GU L 243, pag. 48). L ' art. 1 di tale decisione autorizza il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a differire fino al 1° dicembre 1998 l ' effettivo rilascio di ulteriori licenze per la fornitura di servizi di telefonia vocale e di reti pubbliche di telecomunicazioni. 6. Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 2887, relativo all ' accesso disaggregato alla rete locale (GU L 336, pag. 4), conformemente al secondo " considerando" , deve integrare le attuali disposizioni della normativa comunitaria che garantisce il servizio universale e l ' accesso ad un prezzo abbordabile per tutti i cittadini dell ' Unione europea incrementando la competitività, garantendo l ' efficienza economica e apportando il massimo beneficio agli utenti. 7. Il settimo " considerando" del detto regolamento enuncia che l ' accesso disaggregato alla rete locale consente ai nuovi operatori di entrare in concorrenza con gli operatori notificati offrendo servizi di trasmissione dati ad alta velocità per un accesso permanente a Internet e per applicazioni multimediali in base alla tecnologia di linea digitale di abbonato (DSL), nonché servizi di telefonia vocale. 8. L ' art. 3, n. 3, dello stesso regolamento dispone: " (...) gli operatori notificati esigono per l ' accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse connesse prezzi stabiliti in base all ' orientamento ai costi" . La normativa nazionale 9. Le autorità spagnole hanno adottato l ' Orden del 18 marzo 1997 (BOE del 27 marzo 1997, n. 74, pag. 10079) por la que se determinan las tarifas y condiciones de interconexión a la red adscrita al servicio público de telefonía básica que explota el operador dominante para la prestación del servicio final de telefonía básica y el servicio portador soporte del mismo (decreto concernente la fissazione delle tariffe e delle condizioni di allacciamento alla rete pubblica di telefonia vocale gestita dall ' operatore dominante). Con tale misura sono stati introdotti un aumento del canone mensile d ' abbonamento e delle chiamate locali del 16 e 13%, nonché una riduzione della tariffa delle chiamate provinciali, interprovinciali e internazionali del 5, 15 e 12%. 10. L ' Orden del 31 luglio 1998 (BOE n. 188 del 7 agosto 1998, pag. 26858), sobre reequilibrio tarifario de servicios prestados por " [OSCURATO:PERSONA]" (decreto relativo al riequilibrio delle tariffe dei servizi offerti dalla [OSCURATO:PERSONA]), ha fissato il canone d ' abbonamento mensile a ESP 1 442 per le linee cosiddette " residenziali" e a ESP 1 797 per le " líneas de enlace" . 11. [OSCURATO:PERSONA]Ley 16/1999 del 15 ottobre 1999 (BOE n. 248 del 16 ottobre 1999, pag. 36561), por el que se adoptan medidas para combatir la inflación y facilitar un mayor grado de competencia en las telecomunicaciones (regio decreto legge recante talune misure per combattere l ' inflazione e rafforzare la concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni), è stato introdotto nuovi aumenti del canone d ' abbonamento. Secondo il calendario previsto, il prezzo doveva aumentare di ESP 100 a tre riprese: il 1° agosto 2000, il 1° marzo 2001 e il 1° agosto 2001. 12. Con l ' Orden del 31 luglio 2000 (BOE n. 183 del 1° agosto 2000, pag. 27564), por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno para [OSCURATO:PERSONA] de 27 de julio de 2000, por el que se establece un nuevo marco regulatorio de precios para los servicios prestados por " [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]" (decreto recante pubblicazione della risoluzione della commissione delegata agli affari economici del 27 luglio 2000, che istituisce un nuovo regime di prezzi per i servizi offerti dalla [OSCURATO:PERSONA]), è stato introdotto un nuovo regime di prezzi, denominato " price cap" , basato su un meccanismo di fissazione di massimali, per il periodo 2001-2002. Esso è basato su formule di calcolo in cui intervengono le previsioni del governo spagnolo in materia di evoluzione dell ' indice dei prezzi al consumo (in prosieguo: l ' " IPC" ) e determinati fattori di adeguamento. 13. Il regime di prezzi " price cap" è stato prorogato al 2003 con l ' Orden del 10 maggio 2001 (BOE n. 118 del 17 maggio 2001, pag. 17456), por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno para [OSCURATO:PERSONA] del Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de 27 de julio de 2000, por el que se establece un nuevo marco regulatorio de precios para los servicios prestados por " [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]" (decreto recante pubblicazione della risoluzione della commissione delegata agli affari economici che modifica la risoluzione di detta commissione del 27 luglio 2000, che stabilisce un nuovo regime di prezzi per i servizi offerti dalla [OSCURATO:PERSONA]). Secondo detto regime di prezzi: ─ tutti i servizi di telefonia fissa e le chiamate da telefono fisso verso servizi di telefonia mobile saranno assoggettati ad un indice di evoluzione uguale al tasso annuo di variazione dell ' IPC, stimato al -9% per il 2001, al -8% per il 2002 e al -4% per il 2003; ─ i canoni di abbonamento non devono subire aumenti nel 2001, mentre possono essere aumentati entro un limite pari al tasso annuo di variazione dell ' IPC stimato al +9,4% per il 2002 e al +6% per il 2003; ─ i prezzi dell ' allacciamento possono aumentare entro un limite pari al tasso annuo di variazione dell ' IPC, stimato al -16,5% per il 2001 e il 2002 e al -2% per il 2003. 14. [OSCURATO:PERSONA]Ley 7/2000 del 23 giugno 2000 (BOE n. 151 del 24 giugno 2000, pag. 22458), de [OSCURATO:PERSONA] en el Sector de las Telecomunicaciones (regio decreto legge recante misure urgenti nel settore delle telecomunicazioni), ha reso obbligatoria la fornitura di servizi d ' accesso totalmente disaggregato e di accesso condiviso alla rete locale. Tale misura è stata integrata dal [OSCURATO:PERSONA] Decreto 3456/2000 del 22 dicembre 2000 (BOE n. 307 del 23 dicembre 2000, pag. 45567), por el que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones para el acceso al bucle de abonado de la red pública telefónica fija de los operadores dominantes (regio decreto recante approvazione del regolamento che fissa le condizioni di accesso alla rete locale pubblica di telefonia fissa degli operatori dominanti). L ' art. 5, n. 1, di detto decreto prevede che le tariffe dell ' accesso alla rete locale devono essere stabilite in base all ' orientamento ai costi. 15. L ' Orden del 29 dicembre 2000 (BOE n. 131 del 30 dicembre 2000, pag. 49758), por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno para [OSCURATO:PERSONA], por el que se establecen los precios de la primera oferta de acceso al bucle de abonado en las modalidades de acceso completamente desagregado, de acceso compartido y de acceso indirecto, a la red pública telefónica fija de " [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]" (decreto recante pubblicazione dell ' accordo della commissione delegata agli affari economici che stabilisce i prezzi della prima offerta per l ' accesso degli abbonati alla rete e le modalità dell ' accesso totalmente disaggregato, dell ' accesso condiviso e dell ' accesso indiretto alla rete di telefonia fissa della [OSCURATO:PERSONA]), stabilisce le tariffe mensili dell ' accesso disaggregato alla rete locale. Tali tariffe ammontano a ESP 2 163 nel 2001, a ESP 2 100 nel 2002 e a ESP 2 050 nel 2003. Procedimento precontenzioso 16. Il procedimento precontenzioso si è svolto in due fasi successive. 17. Durante la prima fase, la [OSCURATO:PERSONA] inviava, l ' 11 dicembre 1998, una lettera di diffida al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, ricordando allo stesso Stato membro che non le aveva ancora inviato il calendario preciso della soppressione degli ostacoli al riequilibrio delle tariffe, conformemente all ' art. 4 quater della direttiva 90/388. 18. L ' 11 febbraio 1999 le autorità spagnole rispondevano che l ' Odern del 31 luglio 1998 metteva in atto il riequilibrio delle tariffe e che il calendario avrebbe potuto estendersi fino al 31 dicembre 2000. 19. Ritenendo che le misure adottate dalle autorità spagnole fossero insufficienti e che queste ultime avessero ammesso di non aver stabilito un calendario preciso di attuazione di dette misure, la [OSCURATO:PERSONA] emetteva un parere motivato il 4 maggio 1999. 20. Con lettera 26 aprile 1999 dette autorità comunicavano alla [OSCURATO:PERSONA] le nuove misure di riduzione delle tariffe provinciali, interprovinciali e internazionali. 21. Per tener conto di tali misure, con lettera 26 maggio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna che il suo parere motivato 4 maggio 1999 era divenuto obsoleto. 22. Durante la seconda fase del procedimento precontenzioso, la [OSCURATO:PERSONA] proseguiva l ' esame del caso alla luce di una denuncia presentata il 23 novembre 1998 dall ' operatore storico [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la " [OSCURATO:PERSONA]" ). Il 25 novembre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva informazioni al governo spagnolo in merito a detta denuncia. Con lettera 21 gennaio 2000 le autorità spagnole rispondevano che non erano in grado di verificare l ' esistenza del deficit di accesso fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA]. Esse comunicavano inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] l ' intenzione di istituire il regime del " price cap" . 23. Il 4 maggio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] inviava una nuova lettera di diffida al governo spagnolo. Essa gli contestava di non avere concesso sufficiente flessibilità alla [OSCURATO:PERSONA] per consentirle di procedere al riequilibrio delle tariffe prescritto dall ' art. 4 quater della direttiva 90/388. 24. Non essendo soddisfatta della risposta fornitale dalle autorità spagnole, la [OSCURATO:PERSONA] emetteva un nuovo parere motivato il 29 gennaio 2001. In detto parere sottolineava che il processo di riequilibrio delle tariffe non si era concluso nel 1999 e probabilmente non sarebbe terminato neanche nel 2001. [OSCURATO:PERSONA] precisava inoltre che il deficit di accesso della [OSCURATO:PERSONA] nel 1999 ammontava a ESP 258 miliardi. Essa invitava il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ad adottare le misure necessarie per conformarsi al detto parere entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica. 25. [OSCURATO:PERSONA] loro risposta 29 marzo 2001 le autorità spagnole contestavano il parere della [OSCURATO:PERSONA]. Esse sostenevano che il deficit d ' accesso presuntivamente subito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1999 ammontava a ESP 173,449 miliardi, ossia ESP 85 miliardi in meno rispetto alla cifra indicata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre le autorità spagnole annunciavano una serie di modifiche al regime di " price cap" . 26. Il 18 aprile 2001 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava il ritiro della denuncia in considerazione delle misure annunciate dal governo spagnolo. 27. Il 27 luglio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] inviava un parere motivato supplementare al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna per tenere conto dell ' adozione di talune norme che impongono alla [OSCURATO:PERSONA] di offrire servizi di accesso disaggregato alla rete locale, delle modifiche del regime di " price cap" introdotte nel maggio 2001 e del calcolo preciso, da parte del governo spagnolo, del deficit di accesso della [OSCURATO:PERSONA] nel 1999. 28. Le autorità spagnole rispondevano a detto parere motivato supplementare con lettera 9 ottobre 2001. Non essendo soddisfatta di tale risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in esame. Sull ' inadempimento Argomenti delle parti 29. [OSCURATO:PERSONA] addebita al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna di avere male applicato le norme comunitarie concernenti il riequilibrio delle tariffe. A suo avviso, le autorità spagnole avrebbero dovuto autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] a riequilibrare le sue tariffe come era prescritto dalla direttiva 90/388. Imponendo a detta società di conservare una struttura di tariffe dannosa per i suoi concorrenti, falsando i calcoli economici di questi ultimi e mantenendo per lungo tempo tariffe non coerenti con i costi sottostanti, le dette autorità avrebbero creato una situazione sfavorevole allo sviluppo della concorrenza, in particolare nel contesto del disaggregamento della rete locale. 30. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto dei vincoli imposti dal regime di prezzo " price cap" , le tariffe dell ' abbonamento mensile non potranno essere basate su costi reali prima dell ' inizio del 2003. A tale proposito, essa sottolinea che l ' ipotesi di aumenti di produttività del 6% l ' anno, formulata dalle autorità spagnole, che è necessaria per eliminare il deficit di accesso, è poco probabile, dato che i miglioramenti dell ' efficienza legati all ' infrastruttura sono modesti. 31. Secondo il governo spagnolo, l ' art. 4 quater della direttiva 90/388 non obbliga ad imporre alla [OSCURATO:PERSONA] tariffe basate sui costi reali e non gli impone nemmeno un termine preciso per eseguire l ' obbligo di abolizione degli ostacoli al riequilibrio delle tariffe. La detta disposizione l ' obbligherebbe semplicemente ad abolire gli ostacoli che impediscono alla [OSCURATO:PERSONA] di allineare le sue tariffe ai costi reali. In mancanza di termine fissato da detto articolo, l ' esistenza di un inadempimento dovrebbe quindi essere valutata alla luce della situazione dello Stato membro quale essa si presentava alla scadenza del termine fissato dal parere motivato 29 gennaio 2001, vale a dire alla fine dell ' ottobre 2001. Orbene, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe registrato alcun deficit di accesso nel 2002 e nel 2003, il che sarebbe del resto dimostrato dal fatto che essa ha ritirato la sua denuncia, nessun inadempimento può essere rimproverato alle autorità spagnole. Giudizio della Corte 32. Anche se l ' art. 4 quater della direttiva 90/388 non prevede un termine per l ' adempimento dell ' obbligo di riequilibrio delle tariffe, è pur vero che vari elementi della direttiva 96/19 mostrano che il riequilibrio delle tariffe dev ' essere compiuto ad un ritmo sostenuto al fine di facilitare l ' apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni. Così, come ha rilevato l ' avvocato generale ai paragrafi 58-60 delle sue conclusioni, dalla lettura congiunta del ventesimo e del quinto " considerando" della direttiva 96/19, nonché dell ' art. 4 quater della direttiva 90/388 emerge che gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano tenuti ad abolire gli ostacoli al riequilibrio delle tariffe con la massima rapidità possibile a partire dall ' entrata in vigore della direttiva 96/19, entro e non oltre il 1° gennaio 1998. [OSCURATO:PERSONA] membri dotati di reti meno sviluppate o di piccolissime reti dovevano adottare un calendario dettagliato per l ' adempimento del loro obbligo. 33. Orbene, il governo spagnolo non ha dimostrato che aveva adottato, conformemente all ' art. 4 quater della direttiva 90/388, tale calendario entro il termine prescritto e che questo era stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 34. Quanto alla decisione 97/603, essa non autorizza il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a differire l ' esecuzione del suo obbligo di abolizione degli ostacoli al riequilibrio delle tariffe prima del 1° gennaio 1998. Essa autorizza soltanto detto Stato membro a rinviare fino al 1° dicembre 1998 il rilascio effettivo di nuove licenze per la fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di comunicazioni, la notifica alla [OSCURATO:PERSONA], la pubblicazione di tutti i procedimenti di autorizzazione o di dichiarazione per la fornitura della telefonia vocale nonché l ' installazione di reti pubbliche di comunicazioni e delle modalità dettagliate del regime previsto per ripartire il costo netto dell ' obbligo di servizio universale. 35. Nel controricorso il governo spagnolo ha espressamente ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva subito un deficit di accesso di ESP 173 449 miliardi nel 1999 e che tale deficit sarebbe stato riassorbito, secondo le stime più ottimistiche degli aumenti annuali di produttività, soltanto nel corso dell ' anno 2002. Esso ha ammesso del pari l ' esistenza di una differenza fra il prezzo dell ' abbonamento mensile e la tariffa di accesso alla rete locale. 36. Per quanto concerne l ' imputabilità di tale deficit alle autorità spagnole, si deve ricordare che, fino all ' entrata in vigore del regime di prezzo " price cap" nel 2001, queste ultime procedevano esse stesse ai vari aumenti e riduzioni delle tariffe degli elementi del servizio di telefonia vocale, di modo che l ' operatore storico non disponeva di alcun margine discrezionale per la fissazione delle sue tariffe. Come l ' avvocato generale ha rilevato ai paragrafi 88 e 99 delle sue conclusioni, la mancanza di riequilibrio delle tariffe per gli anni 1999 e 2000 è dovuta quindi unicamente alla responsabilità delle autorità spagnole. 37. E ' vero che, dopo l ' introduzione del regime di prezzo " price cap" nel 2001 la [OSCURATO:PERSONA] è stata autorizzata ad aumentare o a ridurre i suoi prezzi ogni anno. Tuttavia, lo squilibrio delle tariffe constatato negli anni 2001 e 2002 non può essere imputato totalmente a detta società, in quanto una parte di questo dev ' essere attribuita alle autorità spagnole. Infatti, la libertà tariffaria della [OSCURATO:PERSONA] era limitata dall ' esistenza di un massimale o prezzo massimo imposto dalle dette autorità. Tale limitazione è stata sfavorevole allo sviluppo della concorrenza nei confronti dell ' operatore storico, contrariamente agli obiettivi della direttiva 90/388. 38. Poiché il riequilibrio delle tariffe prescritto dall ' art. 4 quater della direttiva 90/388 poteva essere ottenuto dall ' operatore storico spagnolo soltanto per l ' inizio dell ' anno 2003, vale a dire con cinque anni di ritardo rispetto a quanto prescritto dalla detta direttiva, tanto lo squilibrio delle tariffe quanto la situazione sfavorevole allo sviluppo della concorrenza che ne sono conseguiti sono imputabili alle autorità spagnole. 39. Si deve quindi constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all ' art. 4 quater della direttiva 90/388, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli da detta direttiva. Decisione relativa alle spese Sulle spese 40. Ai termini dell ' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rimasto soccombente, dev ' essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all ' art. 4 quater della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, come modificata con la direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 13 marzo 1996, 96/19/CE, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli da detta direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2004 — Fons Iuris — Fons Iuris