CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01177/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27844/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 19. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso l’ordinanzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In parziale accoglimento delle richieste dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cui la causa era stata trasmessa per competenza territoriale dal Tribunale di Napoli, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 2.170,00, quale compenso per Oggetto: compensi professionali la difesa del resistente in un giudizio di convalida di sfratto. Dichiarata la propria competenza in base al foro del consumatore e ritenuto incontestati il conferito dell’incarico e lo svolgimento del patrocinio, il Collegio di merito ha fatto applicazione del D.M. 55/2014, riconoscendo i compensi medi per la fase di studio, introduzione e trattazione, per le cause di valore ricadenti nello scaglione tra € 5200,00 ed € 26000,00, oltre ad € 420,00 per la procedura di mediazione. Per la cassazione dellasentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato atti difensivi. Il relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.; il Presidente ha quindi fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002, 2333, comma 2, 24 L. 794/1942, 1, 2, 3 e 18 D.M. 55/2014, sostenendo che il Tribunale, pur dichiarando di voler riconoscere i valori medi, avrebbe attribuito importi inferiori e senza nulla liquidare per la fase di decisione, benché il difensore avesse predisposto la memoria di mutamento del rito e di discussione finale. Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha inteso riconoscere i valori medi della tabella allegata al D.M. 552014, come modificato dal D.M. 37/2018, per le cause di valore comprese nello scaglione 5200,00-26.000,00, liquidando esattamente le somme di cui alla tabella n. 5 – procedimenti di convalida di sfratto - come è agevole rilevabile da un semplice confronto degli importi. Il ricorrente, nel dolersi dell’erroneo calcolo delle spettanze, fa invece riferimento ai diversi importi di cui alla tabella per i procedimenti ordinari dinanzi al Tribunale, non solo deducendo un mero errore materiale eventualmente emendabile con il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c., ma – soprattutto - senza confrontarsi con l’effettivo contenuto della decisione e senza minimamente censurare il criterio adottato. Non risulta dalla pronuncia il deposito di “memorie finali di discussione”, diverse da quelle di mutamento del rito; il Tribunale ha anzi escluso che il difensore avesse partecipato alle udienze successive alla conclusione del procedimento sommario. Deve considerarsi che le memorie ex art. 426 c.p.c., predisposte dal ricorrente, sono pertinenti al passaggio dal rito speciale della convalida al rito locatizio della causa di merito e all’integrazione degli atti; per il loro contenuto non rientrano nel novero di quelle attività elencate dall’art. 4, comma quinto, lettera d), D.M. 55/2014, che, sia pure in via esemplificativa, ricomprende solo difese caratterizzate dal fatto di essere specificamente strumentali alla sola decisione finale. 3. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 4 D.M. 55/2014, 91 e 92 c.p.c. 1223 e 2043 c.c., L. 162/2004, per aver il Collegio di merito omesso di disporre il rimborso delle spese vive sostenute per il procedimento di convalida di sfratto, per il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli, dichiaratosi incompetente, e per quelle del giudizio conclusosi con l’ordinanza impugnata. Il motivo è inammissibile. Con riferimento alle spese del procedimento di convalida, non si rileva, dalle conclusioni riportate nel provvedimento (cfr. pag. 2), alcuna richiesta in tal senso dal difensore, né il ricorso indica se una tale istanza fosse stata effettivamente proposta, apparendo la censura del tutto priva di specificità. Riguardo alle spese del giudizio conclusosi con la pronuncia di incompetenza, la liquidazione competeva al giudice a quo e inoltre il ricorrente era integralmente soccombente sulla questione di rito per cui, non potendone ottenere l’attribuzione, non ha interesse a dolersi dell’omessa pronuncia sulle spese; quanto a quelle del presente giudizio, l’omissione – che comunque sostanzierebbe un mero errore materiale (Cass. s.u. 16415/2018) - è insussistente, essendone stata disposta la compensazione. 3. Il terzo motivo denuncia la violazi one degli artt. 50, 91 e 92 c.p.c., 1223 e 2043 c.c., sostenendo che il Tribunale era tenuto a liquidare le spese anche del procedimento svoltosi dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente. Il motivo è inammissibile. Dispone l’art. 91 c.p.c. che le spese del procedimento vanno liquidate dal giudice con il provvedimento con cui questi chiude il processo –o una fase di esso – dinanzi a sé. Anche secondo il consolidato orientamento di questa Corte, allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente (Cass. 2011/1990; Cass. 833/2003; Cass. 22544/2006). Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non poteva – quindi – liquidare, in favore del ricorrente, le spese del processo conclusosi con la dichiarazione di incompetenza; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era inoltre soccombente sulla questione di competenza e non poteva ottenere alcun rimborso, né può dolersi della denunciata violazione. 4. Il quarto motivo denun cia la violazione degli artt. 91, 92, 1223, 2043 c.c. 15, comma primo, D.LGS. 546/1992, sostenendo che il giudice abbia compensato le spese, ritenendo erroneamente che il difensore avesse rifiutato prima del giudizio una somma pari a quella riconosciutagli con la pronuncia impugnata, essendovi invece una notevole divergenza tra i due importi, avendo poi giustificato la decisione assunta con motivazioni del tutto generiche e di stile. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha adeguatamente esposto le ragioni della compensazione, ponendo in rilievo che l’importo liquidato era “analogo”(quindi, non significativamente distante) a quella offerto prima della causa e inoltre che il ricorrente aveva insistito “in richieste del tutto eccessive e spropositate rispetto alle circostanze in fatto prospettate in giudizio”. A fronte di una richiesta iniziale di € 10.094,00, il Tribunale ha ritenuto equa la minor somma di € 2170,00, pervenendo ad un accoglimento della domanda in misura notevolmente minore, eventualità che può integrare un grave motivo di compensazione (Cass. s.u. 32061/2022). Risultano valorizzate l’evitabilità del giudizio e la superfluità degli oneri processuali, unitamente alla prevedibilità dell’esito del giudizio da parte del difensore e all’attribuzione di un importo notevolmente inferiore a quello domandato, con statuizione idonea da sola a giustificare la decisione adottata anche a prescindere dall’effettiva corrispondenza tra le somme offerte prima del giudizio e quelle riconosciutecon la decisione impugnata. Il ricorso è pertanto respinto. Nulla sulle spese, non avendo il resistente svolto difese, con regolazione delle spese in dispositivo. Ai sensi delD.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella cam