CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 10984/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/10/2020 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (accogliendo l'istanza di pena concordata con il Procuratore Generale, formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.) la sentenza emessa in data 05/07/2018 dal G.i.p. del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], con la quale - per quanto qui rileva - ZARA Salvatore era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina aggravata e porto abusivo di coltello a lui ascritti in concorso. 2. Ricorre per cassazione lo ZARA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla nullità determinata dalla mancata comunicazione all'imputato del rinvio "fuori udienza" disposto dalla Corte territoriale (dal 11/05/2020 al 14/10/2020). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Suprema Corte ha di recente chiarito che «in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, R., Rv. 281601). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, appare evidente la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, atteso che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore dello ZARA - lungi dal dedurre la nullità derivante dall'omesso avviso, come sarebbe stato necessario ai sensi delle disposizioni richiamate nella massima - si è avvalso della procura speciale rilasciatagli dal ricorrente per la definizione del processo con il c.d. patteggiamento in appello. 3. Quanto precede impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] r'e)estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Vittori '[OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA