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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02775/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29848/2021 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26374/2021, depositata in data 29 settembre2021.

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: revocazione sentenza della Corte di Cassazione Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto il rigetto delricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 384 / 04/ 13 , depositata il 9 ottobre 201 3 , la Commissione tributaria regionale delLazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Roma, che aveva accolto parzialmente il ricorso diDolente Antonio contro l'avviso di accertamento per i mposte dirette ed IVA , anno d’imposta 200 4 , disponendo la rettifica dell’atto impositivo.

Avverso la decisione del giudice tributario di appello ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Con l’ordinanza impugnata per revocazione questa Corte ha dichiarato inammissibileil ricorso osservando , in via preliminare, che : - in caso di notificazione tramite il servizio postale, secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualoral’atto processuale non venga consegnato al destinatario, per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della notificazione può essere data esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d.

CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della predetta raccomandata; -poiché nella specie la CAD non risultava prodott a e l’intimato non aveva svolto attività difensiva, il ricorso andava dich iarato inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per revocazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimat o . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unicomotivo, l’Agenzialamenta la sussistenza di un errore revocatorio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 391 - bis cod. proc. civ., in relazione all’art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., avendo la stessa affermato che l’Agenzia ricorrente non avevaprodotto in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata (c.d.

CAD), recante la comunicazione di avvenuto deposito del plico contenente il ricorso per cassazione presso l’ufficio postale, dando per scontato che la notificazione del ricorso rientrasse tra i casi in cui tale deposito è previsto, fra i quali quello della temporanea assenza del destinatario. 1.1 La ricorrente rileva, in proposito, che il ricorso era stato notificato, a mezzo del servizio postale, con raccomandata n. 780451360851, indirizzata al domicilio di [OSCURATO:PERSONA], in via [OSCURATO:PERSONA] n. 29/B, Fiumicino (RM), ritirat o dal predetto contribuente presso l’ufficio postale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’ avviso di ricevimento, sottoscritto dal predetto destinatario, erastato depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione con nota del 30.04.2015).

Il medesimo ricorso era stato altresì notificato con raccomandata n. 76595545490-1, indirizzata al domicilio eletto presso il difensore costituito nel giudizio di primogrado, dott. [OSCURATO:PERSONA], in via [OSCURATO:PERSONA] n. 52, sc.

A/16, Roma, consegnata al portiere dello stabile in data 5.01.2015, con invio al destinatario in pari data dell’avviso con raccomandata n. 7660448204-9; l’avvisodi ricevimento da parte del portiere era stato depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione con nota del 23.01.2015. 1.2 Aggiunge che, a scopo meramente prudenziale, vista la mancata costituzione dell’intimato, una volta ricevuto il decreto di fissazione dell’udienza ditrattazione, era stata reiterata la notificazione del ricorso nei confronti del difensore, con deposito dell’avviso di ricevimento nella cancelleria della Corte di Cassazione con nota del 5.11.2020. 1.3 Se daun lato, dunque, gli avvisi di ricevimento erano stati tutti depositati in cancellaria, dall’altro, non ricorrevano, secondo l’Agenzia ricorrente,le ipotesi di fatto - presupposte erroneamente dalla Corte – che avrebbero richiesto il deposito anche dellac.d.

CAD.

2. Chiede, quindi, una volta accertata la rituale notificazione del ricorso per cassazione e revocata l’ordinanza impugnata, che detto ricorso sia accolto per i motivi ivi esposti e in questa sede puntualmente riproposti.

3. La censura è inammissibile. 3.1 La ricorrente lamenta , nella sostanza, che nell’impugnata sentenza la Corte di Cassazione si sia richiamata al modello notificatorio previsto dall’art. 8 della l. n. 890 del 1982(temporanea assenza del destinatario, rifiuto di ricevere il piego da parte delle persone abilitate a riceverlo o temporanea assenza delle stesse), anzichè a quello disciplinato dall’art. 139, comma 4, cod. proc. civ. ovvero dall’art. 7 della l. n. 890 del 1982(riguardanti i casi di consegna dell’atto notificando a persona diversa dal destinatario, tra cui il portiere), incorrendo in tal modo in errore revocatorio, consistito nel non avere considerato perfezionato il procedimento notificatorio a seguito della sola spedizione al destinatario di una raccomandata “semplice”, con la quale gli era stata data notizia dell’avvenuta consegna dell’atto medesimo. 3.2C ome ha costantemente affermato questa Corte, l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, che l’errore di fatto previstodall'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, consist a in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis, Cass. 26/01/2022, n. 2236).

L'errore revocatorio, dunque, deve consistere in una falsa percezione della realtà, in un errore obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che attiene all'accertamento o alla ricostruzione della verità (o non verità) di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un procedimento esterno al processo, al quale un soggetto dell'ordinamento intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata; l'errore deve cioè apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini o di procedimenti ermeneutici (Cass.

S.U. n. 23306/2016). 3.3 Detti requisiti non ricorrono nel caso in esame, avendo la ricorrente prospettato come errore di fatto quello derivante dalla sussunzione della fattispecie nel paradigma dell’art. 139, comma 4, cod. proc. civ., anziché in quello dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982.

Nella specie è evidente, dunque,che il motivo riguardava non solo valutazioni giuridiche, ma anche un punto controverso sul quale si è dibattuto nel giudizio( tanto che la Corte aveva inizialmente disposto un rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite proprio sulla necessità o meno della prova della ricezione della CAD, ritenendo così applicabile al caso di specie la procedura notificatoria prevista dall’art. 8 della l. n. 890 del 1982), per cui si tratta di censuraassolutamente insindacabile in sede revocatoria.

4. In conclusione, il ricorso vadichiarato inammissibile.Nulla va disposto sulle spese, non essendosi il contribuente int

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29848/2021 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26374/2021, depositata in data 29 settembre2021. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: revocazione sentenza della Corte di Cassazione Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto il rigetto delricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 384 / 04/ 13 , depositata il 9 ottobre 201 3 , la Commissione tributaria regionale delLazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Roma, che aveva accolto parzialmente il ricorso diDolente Antonio contro l'avviso di accertamento per i mposte dirette ed IVA , anno d’imposta 200 4 , disponendo la rettifica dell’atto impositivo. Avverso la decisione del giudice tributario di appello ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi. Con l’ordinanza impugnata per revocazione questa Corte ha dichiarato inammissibileil ricorso osservando , in via preliminare, che : - in caso di notificazione tramite il servizio postale, secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualoral’atto processuale non venga consegnato al destinatario, per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della notificazione può essere data esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della predetta raccomandata; -poiché nella specie la CAD non risultava prodott a e l’intimato non aveva svolto attività difensiva, il ricorso andava dich iarato inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per revocazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimat o . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unicomotivo, l’Agenzialamenta la sussistenza di un errore revocatorio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 391 - bis cod. proc. civ., in relazione all’art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., avendo la stessa affermato che l’Agenzia ricorrente non avevaprodotto in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata (c.d. CAD), recante la comunicazione di avvenuto deposito del plico contenente il ricorso per cassazione presso l’ufficio postale, dando per scontato che la notificazione del ricorso rientrasse tra i casi in cui tale deposito è previsto, fra i quali quello della temporanea assenza del destinatario. 1.1 La ricorrente rileva, in proposito, che il ricorso era stato notificato, a mezzo del servizio postale, con raccomandata n. 780451360851, indirizzata al domicilio di [OSCURATO:PERSONA], in via [OSCURATO:PERSONA] n. 29/B, Fiumicino (RM), ritirat o dal predetto contribuente presso l’ufficio postale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’ avviso di ricevimento, sottoscritto dal predetto destinatario, erastato depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione con nota del 30.04.2015). Il medesimo ricorso era stato altresì notificato con raccomandata n. 76595545490-1, indirizzata al domicilio eletto presso il difensore costituito nel giudizio di primogrado, dott. [OSCURATO:PERSONA], in via [OSCURATO:PERSONA] n. 52, sc. A/16, Roma, consegnata al portiere dello stabile in data 5.01.2015, con invio al destinatario in pari data dell’avviso con raccomandata n. 7660448204-9; l’avvisodi ricevimento da parte del portiere era stato depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione con nota del 23.01.2015. 1.2 Aggiunge che, a scopo meramente prudenziale, vista la mancata costituzione dell’intimato, una volta ricevuto il decreto di fissazione dell’udienza ditrattazione, era stata reiterata la notificazione del ricorso nei confronti del difensore, con deposito dell’avviso di ricevimento nella cancelleria della Corte di Cassazione con nota del 5.11.2020. 1.3 Se daun lato, dunque, gli avvisi di ricevimento erano stati tutti depositati in cancellaria, dall’altro, non ricorrevano, secondo l’Agenzia ricorrente,le ipotesi di fatto - presupposte erroneamente dalla Corte – che avrebbero richiesto il deposito anche dellac.d. CAD. 2. Chiede, quindi, una volta accertata la rituale notificazione del ricorso per cassazione e revocata l’ordinanza impugnata, che detto ricorso sia accolto per i motivi ivi esposti e in questa sede puntualmente riproposti. 3. La censura è inammissibile. 3.1 La ricorrente lamenta , nella sostanza, che nell’impugnata sentenza la Corte di Cassazione si sia richiamata al modello notificatorio previsto dall’art. 8 della l. n. 890 del 1982(temporanea assenza del destinatario, rifiuto di ricevere il piego da parte delle persone abilitate a riceverlo o temporanea assenza delle stesse), anzichè a quello disciplinato dall’art. 139, comma 4, cod. proc. civ. ovvero dall’art. 7 della l. n. 890 del 1982(riguardanti i casi di consegna dell’atto notificando a persona diversa dal destinatario, tra cui il portiere), incorrendo in tal modo in errore revocatorio, consistito nel non avere considerato perfezionato il procedimento notificatorio a seguito della sola spedizione al destinatario di una raccomandata “semplice”, con la quale gli era stata data notizia dell’avvenuta consegna dell’atto medesimo. 3.2C ome ha costantemente affermato questa Corte, l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, che l’errore di fatto previstodall'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, consist a in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis, Cass. 26/01/2022, n. 2236). L'errore revocatorio, dunque, deve consistere in una falsa percezione della realtà, in un errore obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che attiene all'accertamento o alla ricostruzione della verità (o non verità) di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un procedimento esterno al processo, al quale un soggetto dell'ordinamento intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata; l'errore deve cioè apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini o di procedimenti ermeneutici (Cass. S.U. n. 23306/2016). 3.3 Detti requisiti non ricorrono nel caso in esame, avendo la ricorrente prospettato come errore di fatto quello derivante dalla sussunzione della fattispecie nel paradigma dell’art. 139, comma 4, cod. proc. civ., anziché in quello dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982. Nella specie è evidente, dunque,che il motivo riguardava non solo valutazioni giuridiche, ma anche un punto controverso sul quale si è dibattuto nel giudizio( tanto che la Corte aveva inizialmente disposto un rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite proprio sulla necessità o meno della prova della ricezione della CAD, ritenendo così applicabile al caso di specie la procedura notificatoria prevista dall’art. 8 della l. n. 890 del 1982), per cui si tratta di censuraassolutamente insindacabile in sede revocatoria. 4. In conclusione, il ricorso vadichiarato inammissibile.Nulla va disposto sulle spese, non essendosi il contribuente int
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