CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21773/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il 3 agosto 1973 [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 agosto 1984 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 novembre 1976 [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 giugno 1973 avverso la sentenza emessa il 22 marzo 2021 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 22 febbraio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del proprio assistito [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 22 marzo 2021 la Corte d'appello di Messina, per ciò che rileva in questa sede, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti il 14 gennaio 2020, con cui è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. e all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/90 nonché la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più reati di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/90 e del reato di cui all'art. 629 cod. pen.. Avverso la sentenza della Corte d'appello gli imputati - tramite i loro difensori - hanno proposto ricorsi per cassazione. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione per violazione del principio del ragionevole dubbio anche sub specie del travisamento della prova. La Corte d'appello, conformemente al giudizio espresso dal giudice di prime cure, avrebbe operato una cesura valutativa del compendio intercettativo inerente l'arco temporale tra il 2 e il 5 settembre 2016, individuando due distinte condotte ascrivibili al ricorrente: l'una, contestata al capo K), e, l'altra, penalmente irrilevante in quanto rimasta allo stato di mera ideazione, individuata nella disponibilità del ricorrente a procurare, dopo la prima fornitura, altra sostanza stupefacente. Si tratterebbe, però, di un'opzione ermeneutica carente di motivazione, avuto riguardo ai criteri inferenziali che hanno indotto i giudici d'appello ad escludere a priori la validità dell'ipotesi antagonista, prospettata dalla difesa, fondata sullo scrutinio dell'intero compendio intercettativo acquisito dal 2 al 5 settembre 2016. La Corte territoriale non avrebbe effettuato la prova di resistenza dell'imputazione rispetto a tutti gli elementi di prova, raccolti nei confronti del ricorrente, ed avrebbe effettuato una ricostruzione fattuale dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inidonea ad escludere, secondo il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, l'ipotesi alternativa, ventilata dalla difesa in particolare con i motivi nuovi di appello: ossia che, in occasione dell'incontro avvenuto il 4 settembre 2016 presso il casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, [OSCURATO:PERSONA] non avesse consegnato sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] ma tutt'al più i due potevano avere avviato una trattativa a tal fine. La Corte d'appello, contrariamente al primo giudice, avrebbe ritenuto che nella conversazione del 5 settembre 2016 Currò e Isgrò avessero fatto riferimento effettivamente all'uva e non alla sostanza stupefacente ma non avrebbe individuato da quali elementi ha desunto che in occasione del primo incontro tra Isgrò e Currò quest'ultimo avesse consegnato sostanza stupefacente al primo. La Corte territoriale non avrebbe esplicitato da cosa potesse desumersi che: Currò conoscesse il motivo e l'oggetto dell'incontro, sollecitato da Isgrò; avesse in ogni caso preventivamente ricevuto l'incarico di reperire sostanza stupefacente da Isgrò ed avesse con costui concordato la quantità e il prezzo; avesse consegnato stupefacente ad Isgrò a fronte della paventata eventualità di rinviare l'incontro al giorno successivo. Secondo il ricorrente, desumere dalle conversazioni che i due avessero concordato l'approvvigionamento di sostanza stupefacente, nonché quantità e prezzo - elementi logicamente preordinati alla successiva consegna - e sostenere che la consegna fosse effettivamente avvenuta il 4 settembre 2016 sarebbe un sillogismo privo di logica concatenazione rispetto ad un passaggio decisivo del ragionamento probatorio e, dunque, sarebbe una conclusione che renderebbe la motivazione manifestamente illogica e contraddittoria anche alla luce delle conversazioni intercettate il giorno successivo ma non valutate dal giudice di prime cure: la prima, intercorsa il 5 settembre 2016 alle 13:30, nel corso della quale Currò aveva rappresentato all'Isgrò di aver bisogno di qualche altro giorno e, la seconda, alle 13:31 allorquando Isgrò aveva rassicurato [OSCURATO:PERSONA] che entro il mercoledì successivo, ossia entro il 7 settembre, appena tre giorni dopo l'incontro del 4 settembre 2016, avrebbero ottenuto quanto richiesto. Il giudice d'appello non avrebbe indicato in ragione di quali criteri ermeneutici ed inferenziali abbia ritenuto maggiormente persuasiva l'ipotesi che tale ultime conversazioni dovessero ascriversi ad una nuova trattativa per la consegna di stupefacente in favore di Isgrò rispetto all'ipotesi antagonista, prospettata dalla difesa, secondo cui vi era comunque una diretta conseguenzialità logica tra le conversazioni e l'incontro del 4 settembre 2016, da un lato, e le conversazioni intercettate in data 5 settembre 2016, dall'altro, atteso che: in occasione dell'incontro, avvenuto il 4 settembre 2016, non poteva sostenersi che si fosse verificata alcuna traditio di sostanza stupefacente bensì era stata solo avviata una trattativa tra Currò e Isgrò; le conversazioni, seguite dopo poche ore rispetto a quell'incontro in data 5 settembre 2016, prima tra Currò e Isgrò e poi tra costui e [OSCURATO:PERSONA], documentavano soltanto che Currò si era attivato in ragione del colloquio precedente e, dunque, confutavano la ricostruzione del giudice di prime cure, escludendo automaticamente con certezza che fosse avvenuta la consegna dello stupefacente. La Corte d'appello non avrebbe spiegato perché dovesse escludersi validità all'ipotesi ventilata dalla difesa, secondo cui Isgrò aveva interesse a celare il proprio ruolo di intermediario rispetto agli interessi di terzi interessati alla trattativa, sicché non voleva che il Currò si accorgesse della presenza sui luoghi di Imbesi. Sarebbe presente un'illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, che si esaurirebbe nella mera indicazione dei fatti, che secondo i giudici di merito dimostrerebbero il verificarsi di un fatto costituente reato e la riferibilità di esso ad un autore, piuttosto che essere accompagnata dall'esternazione del canone logico utilizzato, così da verificarne la corretta applicazione; 2) violazione di legge e vizi della motivazione. Premesso che La Corte di legittimità ha affermato che, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione, senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente, la loro valutazione deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ove siano formulate più ipotesi ricostruttive del fatto, il ricorrente ha dedotto che era stata prospettata un'ipotesi antagonista rispetto a quella accusatoria, non meramente congetturale ma dotata di plausibilità razionale, in quanto fondata sugli elementi emersi dalle medesime risultanze probatorie, ossia il compendio interpretativo e le trascrizioni degli interrogatori di garanzia di Currò e Isgrò. La Corte d'appello non avrebbe spiegato in forza di quale criterio inferenziale la tesi della difesa sarebbe meramente congetturale e non si sarebbe confrontata con la logicità della spiegazione fornita da Isgrò in sede di interrogatorio di garanzia; 3) violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere il reato di cui al capo K) stato qualificato in termini di lieve entità. Nel valorizzare l'incompatibilità dell'ipotesi lieve con l'attività di spaccio sistematica e non occasionale, posta in essere da Isgrò ed Imbesi, la Corte territoriale avrebbe trascurato il principio, affermato dalla Corte di Cassazione, per cui il medesimo episodio di cessione o detenzione di sostanza stupefacente può essere ascritto a un imputato a norma dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 e a un altro a norma dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90, dovendo ritenersi ammissibile la configurabilità di diversi titoli di responsabilità in relazione a diversi concorrenti. Nel caso di specie, la condotta ascritta al capo K) è l'unica cessione contestata a [OSCURATO:PERSONA] e i contatti documentati, peraltro con il solo Isgrò, sarebbero collocati nel ristrettissimo arco temporale tra il 3 e il 5 settembre 2016; 4) violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e carenza assoluta di motivazione, non avendo la Corte d'appello argomentato alcunché in merito alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) mancanza della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, da concedere in considerazione di specifiche situazioni fattuali evidenziate dalla difesa, tra cui: a) il breve lasso di tempo di commissione dei fatti; b) l'indeterminatezza sulla natura della sostanza stupefacente; c) l'incertezza del profitto ricavato; d) il numero concreto di persone a cui sarebbe stata ceduta la sostanza stupefacente; e) l'assoluta genericità della condotta estorsiva; f) le modalità spazio/temporali di realizzazione delle fattispecie in contestazione; 2) travisamento della prova ed erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'ipotesi dell'estorsione, pur non essendo emersa la minaccia dalle conversazioni intercettate e pur avendo la persona offesa reiterato la richiesta di denaro all'imputato: sintomo, questo, della mancanza di minaccia.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge per non avere la Corte territoriale ricondotto la fattispecie in esame nell'alveo dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990. Secondo la giurisprudenza è ammissibile che la fattispecie di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 possa essere ascritta a un imputato a norma dell'art. 73, comma primo, D.P.R. citato e a un altro a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo decreto, quando, ai fini della qualificazione del fatto, rileva il contesto complessivo nel quale si colloca la condotta e di questo contesto sia oggettivamente e soggettivamente partecipe il primo soggetto ma non anche il secondo. Nel caso in esame, l'imputato non avrebbe voluto né avuto consapevolezza dell'esistenza e dell'operatività dell'associazione, come in sentenza qualificata; 2) violazione di legge e difetto di motivazione, avuto riguardo al diniego delle attenuanti generiche, effettuato con frasi stereotipate e senza considerare che i fatti, per cui è processo, risalgono ad oltre 17 anni orsono e l'imputato non annovera né precedenti penali diversi da quelli cristallizzati nella sentenza di patteggiamento allegata né carichi pendenti, così che sarebbe possibile affermare che i fatti, oggetto di addebito penale, costituirebbero per l'imputato il risultato di un'esperienza occasionale, irripetuta ed irripetibile. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione. Premesso che la Corte di legittimità ha affermato che, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione, senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente, la loro valutazione deve essere compiuta dal giudice con particolari attenzione e rigore, il ricorrente ha dedotto che, data l'impossibilità di attribuire la paternità delle voci ai colloquianti, affermare che "uno dei due imputati invitava Isgrò ad aprire l'involucro" equivarrebbe ad affermare che non è stato possibile individuare il soggetto che il 16 settembre 2016 avrebbe consegnato la sostanza stupefacente. Il rinvenimento della somma di euro 1.425,00 costituirebbe fatto di non significativa rilevanza probatoria; 2) violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte d'appello individuato lo stupefacente, oggetto di cessione, e non potendo la disamina del tema del fatto di lieve entità esaurirsi con il semplice dato ponderale (presunti 50 grammi). In assenza di un sequestro e dell'impossibilità di ricavare il principio attivo dello stupefacente, la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere l'ipotesi autonoma di reato di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO è fondato mentre quelli degli altri ricorrenti sono inammissibili. 1.1 II primo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO, che possono essere trattati congiuntamente afferendo entrambi all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, sono fondati. Deve premettersi che il controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato, operato dalla Corte di cassazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti; né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955). Giova inoltre ricordare che l'art. 533 cod. proc. pen., nel disporre che la penale responsabilità sia affermata oltre ogni ragionevole dubbio, detta un canone epistemologico e valutativo, che si correla all'ontologica struttura del ragionamento probatorio, scandito anche dall'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e volto alla conferma dell'ipotesi di accusa (cfr. Sez. U. n. 30328 del 10/7/2002, Franzese, Rv. 222139). In tale prospettiva il rispetto di detto principio sottende una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, o prendendo atto dell'impossibilità di giungere a quella conferma (Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, Rv. 275290). 1.1.1 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la Corte territoriale è incorsa in vizi della motivazione, associati anche alla diretta violazione del canone di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. Secondo la ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata, difatti, nel pomeriggio del 2 settembre 2016 [OSCURATO:PERSONA] aveva garantito a [OSCURATO:PERSONA] che si sarebbe attivato per risolvergli un problema di approvvigionamento di stupefacente e che gli avrebbe dato una risposta entro la mattina successiva. Isgrò aveva, quindi, subito mandato un messaggio a [OSCURATO:PERSONA], per invitarlo ad incontrarsi nel corso della mattina successiva. [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato riscontro al messaggio fino alle 21:10 del 3 settembre successivo, allorché aveva preannunciato ad Isgrò che si sarebbe recato da lui l'indomani. Il 4 settembre 2016 Currò non si era presentato ma con una telefonata delle 19.51, dopo che Isgrò aveva ripetutamente tentato di contattarlo, gli aveva comunicato di trovarsi al casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. Concordato con Currò alle 19:51 l'appuntamento di cui si è detto, alle 20:15 Isgrò aveva telefonato a [OSCURATO:PERSONA] per informarlo che si stava recando al casello di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e per invitarlo a raggiungerlo, rimanendo in disparte in attesa del completamento dell'operazione. Il 5 settembre successivo era stata intercettata una conversazione in ambientale, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento a dell'uva e [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto di averla presa il giorno prima. Alle 16:30 del 5 settembre 2016 Currò aveva chiamato Isgrò per comunicargli di aver bisogno di qualche altro giorno e Isgrò aveva trasferito l'informazione a Imbesi, aggiungendo dei riferimenti a documenti di un mezzo meccanico, non menzionati da Currò. Nella conversazione tra Isgrò e Imbesi delle 18,26 dello stesso 5 settembre il primo aveva affermato che avrebbero ottenuto tutto quanto richiesto entro il mercoledì successivo cioè entro il 7 settembre. A differenza del giudice di primo grado, secondo cui la conversazione in ambientale del 5 settembre 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe l'avvenuta consegna dello stupefacente il giorno prima, la Corte territoriale ha ritenuto che il riferimento all'uva, effettuato nel corso del dialogo, dovesse essere inteso in senso letterale e dalla conversazione si desumesse che il problema, che tanto aveva agitato Imbesi fino alle 19:27 del giorno precedente, era ormai risolto. Secondo la Corte d'appello, la presenza di Imbesi al casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, il 4 settembre 2016, si spiegava solo con la necessità del predetto Imbesi di recuperare lo stupefacente, che doveva fornire a qualcuno, posto che diversamente, ove Currò e Isgrò avessero voluto soltanto intavolare una trattativa, la presenza dell'acquirente finale sarebbe stata del tutto superflua. Secondo la Corte d'appello, doveva ritenersi provato che, dopo aver fornito un primo quantitativo nella serata del 4 settembre 2016, sufficiente per soddisfare le immediate esigenze di Imbesi, [OSCURATO:PERSONA] si era offerto di procurare l'ulteriore stupefacente, che avrebbe dovuto consegnare a Isgrò entro mercoledì 7 settembre 2016. Siffatta motivazione non sfugge al controllo demandato a questa Corte, come sollecitato dal ricorrente. Difatti, secondo la Corte territoriale, il riferimento all'uva, effettuato nella conversazione intercettata in ambientale il 5 settembre 2016, doveva essere inteso in senso letterale e non con riferimento alla consegna dello stupefacente, come invece ritenuto dal Tribunale. Escluso, quindi, che tale conversazione potesse soccorrere al fine della conferma dell'ipotesi accusatoria, ne discende che - per il Collegio d'appello - l'avvenuta consegna della sostanza stupefacente nella serata del 4 settembre 2016 doveva trarsi dalla presenza di [OSCURATO:PERSONA] al casello autostradale, che "si spiegava soltanto con la necessità di curare il ritiro della sostanza stupefacente", che Imbesi aveva esigenza immediata di recuperare. Inoltre, "i contatti tra Isgrò e Imbesi, coevi all'incontro con Currò, dimostravano l'esigenza di muoversi con circospezione, coerentemente con il carattere illecito dell'operazione; circospezione che, per di più, si collegava ai movimenti di Currò". A fronte di tali rilievi deve però evidenziarsi che, seppure dovesse affermarsi che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] al casello autostradale avesse avuto lo scopo di recuperare la sostanza stupefacente, da tale presenza e dall'evidenziata circospezione, avuta dall'imputato e da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello non avrebbe potuto trarre la prova che la traditio fosse realmente avvenuta. Ciò in quanto tra le due circostanze, ossia la presenza di Imbesi, accompagnata da circospezione, e la consegna dello stupefacente, non vi è un rapporto di necessaria conseguenzialità logica. Né la Corte territoriale ha indicato altri elementi da cui poter desumere che l'imputato avesse portato con sé all'appuntamento la sostanza da consegnare e che questa, quindi, fosse stata consegnata, dapprima, a [OSCURATO:PERSONA] e da quest'ultimo, poi, a [OSCURATO:PERSONA]. Tale indicazione si imponeva tanto più a fronte della conversazione, intercettata successivamente all'incontro al casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, nel corso della quale l'imputato aveva detto a Isgrò di avere bisogno ancora di qualche giorno per la consegna di quanto richiestogli. Deve poi rilevarsi che al cospetto delle deduzioni difensive, secondo cui in occasione dell'incontro, avvenuto in data 4 settembre 2016 presso il casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, [OSCURATO:PERSONA] non aveva consegnato sostanza stupefacente ad [OSCURATO:PERSONA] ma tutt'al più i due potevano avere avviato una trattativa a tal fine, la motivazione della Corte d'appello risulta carente, non avendo indicato - come censurato nel presente ricorso - i criteri ermeneutici ed inferenziali per cui dovesse ritenersi maggiormente persuasiva l'ipotesi che, dopo la consegna, vi fosse stata una nuova trattativa per la consegna di stupefacente in favore di Isgrò rispetto all'ipotesi antagonista, prospettata dalla difesa, secondo cui vi era comunque una diretta conseguenzialità logica tra le conversazioni e l'incontro del 4 settembre, da un lato, e le conversazioni intercettate in data 5 settembre 2016, dall'altro.Ne discende che la trama argomentativa, posta a base dell'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo K), non è rispettosa del canone dell'oltre ragionevole dubbio, oltre a presentare fratture logiche. In presenza di tali vizi si impone - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina, per nuovo giudizio da compiersi alla luce dei principi sopra indicati. 1.2 I1 terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO risultano assorbiti. 1.3 Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che la Corte d'appello, nel negare le attenuanti generiche, ha evidenziato che i fatti, ascritti all'imputato, dimostravano che egli "è un soggetto stabilmente dedito allo spaccio di droga leggera e incline a usare minaccia alla bisogna per ottenere il pagamento di quanto dovuto". Giova ribadire, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269), che il giudice del merito, nel concedere o negare le attenuanti generiche, esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché - come avvenuto nel caso di specie - sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini del riconoscimento o dell'esclusione. 1.4 Quanto al secondo motivo, con cui [OSCURATO:PERSONA] censura la ritenuta sussistenza della minaccia, formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dall'imputato, deve rilevarsi che la Corte d'appello, condividendo le argomentazioni del primo giudice, ha affermato che dalla telefonata, intercorsa tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], padre della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], si traeva il convincimento che, per ottenere il pagamento della somma di 700,00 euro, l'imputato aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA]. Difatti, nel corso dell'anzidetta telefonata, [OSCURATO:PERSONA] aveva detto che suo figlio era tornato a casa spaventato e che l'imputato avrebbe fatto meglio a non dare ulteriore corso alle minacce, che aveva formulato, in quanto, ove egli avesse davvero temuto per l'incolumità del figlio, avrebbe potuto denunciare la cosa alle Forze dell'ordine, le quali avrebbero cercato la reale causa del debito e provocato problemi a tutte le parti. A fronte della motivazione della sentenza impugnata le deduzioni, formulate nel secondo motivo, sono prive di specificità, posto che non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 de1111/3/2009, Rv. 243838); per altro verso, esse sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). Peraltro, è consolidato l'orientamento di questa Corte Suprema, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio, adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez. VI, n. 46301 del 20 ottobre 2013, Rv. n. 258164). 1.5 Anche il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità. Il ricorrente ha reiterato la stessa doglianza già correttamente disattesa dalla Corte d'appello che, condividendo le argomentazioni del Tribunale, ha ritenuto che il quantitativo di cocaina, oggetto dello spaccio, pari a gr 52, e il contesto, in cui la cessione era avvenuta ([OSCURATO:PERSONA] era uno spacciatore di medio livello che doveva rivendere la sostanza), non erano compatibili con l'ipotesi lieve di cui all'art. 75 D.P.R. n. 309/1990. In tal modo il Collegio territoriale ha evidenziato elementi dimostrativi dell'insussistenza della fattispecie invocata dalla difesa, che, come affermato da questa Corte (ex multis: Sez. U, n. 51063 del 27/9/2018, Rv. 274076; Sez. U., n. 35737 del 24/6/2010, Rv. 247911), può essere riconosciuta solo in ipotesi - non ravvisabile nella specie - di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione). 1.6 II secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità. La Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche, in ragione della gravità del fatto (essendo l'imputato in grado di rifornire cocaina a un soggetto dedito su larga scala allo spaccio di tale tipologia di stupefacente) e dei precedenti per reati afferenti agli stupefacenti. Così argomentando, il Collegio d'appello si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549). 1.7 Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI deve rilevarsi che il primo motivo è privo di specificità. A fondamento dell'affermazione della responsabilità dell'imputato la Corte d'appello, al pari del primo giudice, ha posto la conversazione intercettata il 16 settembre 2016, da cui emergeva che i due cugini Cutè erano entrati in una macelleria non per acquistare carne ma per portare a [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo di cocaina, pari a gr 52, che quest'ultimo doveva consegnare ad un altro soggetto. La menzionata Corte ha avuto cura di precisare che la transazione aveva riguardato droga pesante "sia perché si parlava di sostanza tagliata in termini non riferibili a marijuana o hashish sia per il prezzo pagato chiaramente esorbitante se riferito a 52 grammi di droga leggera". Inoltre, così come era stato previsto nella conversazione intercettata il 16 settembre 2016, i due Cutè si erano presentati a riscuotere il pagamento il 30 settembre successivo alle 17.05 e, all'uscita, quando erano stati controllati, [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato in possesso della somma contante di C 1.425,00, che costituiva il pagamento di quanto consegnato il 16 settembre, come si desumeva dai passaggi della conversazione intercettata in tale data, laddove il giorno del pagamento del prezzo era stato fissato, per l'appunto, nel 30 settembre successivo. A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che le doglianze del ricorrente si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti del merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvono in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).1.8 Quanto al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] può farsi rinvio ai rilievi svolti nel § 1.5, relativo all'analoga censura sollevata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio. Dichiara inammi