CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 27257/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che il primo motivo, formulato in termini generici, non prende posizione sulla motivazione della sentenza impugnata in punto di mancata concessione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen, ed il secondo motivo introduce elementi - modus operandi e rudimentalità dell'azione - che non sono conferenti con la imputazione, che è quella di violazione di un foglio di via obbligatorio, e quindi con il contenuto della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023