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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 07818/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31481-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6613/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/06/2020 R.G.N. 5881/2014; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.31481/2020 Cron.

Rep.

Ud.21/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 15 giugno 2020, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Napoli, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente del Comune presso il quale prestava servizio nel Corpo di [OSCURATO:PERSONA], inquadrato da ultimo come funzionario di vigilanza nella categoria D6 con adibizione, nel periodo 1.2.2007/31.10.2008, a mansioni di responsabile della macrostruttura “settore settentrionale”, a percepire, in relazione allo svolgimento di tali mansioni, il trattamento economico proprio del superiore livello dirigenziale, condannava il Comune al pagamento delle relative differenze retributive con esclusione degli importi a titolo di indennità di posizione da liquidarsi in separato giudizio; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto accertato lo svolgimento di mansioni superiori avendo l’istante provato l’assegnazione al coordinamento della macrostruttura “settore settentrionale” per la quale è espressamente prevista la preposizione di una figura dirigenziale, dovuto il trattamento economico proprio del superiore livello di inquadramento con esclusione, peraltro, dei compendi a titolo di retribuzione di posizione, che, per quanto astrattamente spettanti, non risultano nella specie provati nella loro quantificazione, non essendo sufficiente il riferimento agli importi percepiti da altri dirigenti investiti di analoghe funzioni per essere compensi accessori legati al conseguimento degli obiettivi assegnati dal soggetto datore; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Fusco, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Comune di Napoli; - che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 52 d.lgs. n. 165/2001, 112, 115, 116, 414, 416, 421, comma 2, 434 e 437 c.p.c., 2697 c.c. e 16 CCNL per la Dirigenza delle Regioni e [OSCURATO:PERSONA], lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale all’assunzione del ruolo di dirigente nella pienezza delle funzioni e delle responsabilità connesse alla posizione rivestita deve corrispondere necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico ivi compresi gli emolumenti accessori; - che il motivo si rivela meritevole di accoglimento, non trovando riscontro la tesi accolta dalla Corte territoriale che assume la variabilità della retribuzione di posizione in relazione alla performance individuale data dal conseguimento o meno degli obiettivi assegnati, dovendosi viceversa ritenere l’emolumento accessorio legato all’acquisizione dell’incarico ed all’esercizio delle relative funzioni e responsabilità così da essere predeterminato nel suo importo e omogeneo rispetto a quello attribuito ai dirigenti investiti di analoghe funzioni, in relazione al quale ben può ritenersi adeguatamente provato nella sua quantificazione (cfr., Cass., n. 10194 del 2023, n. 16845 del 2019, Cass., S.U. n. 3814 del 2011); - che il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per l’attribuzione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di giudizio , alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31481-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6613/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/06/2020 R.G.N. 5881/2014; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.31481/2020 Cron. Rep. Ud.21/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 15 giugno 2020, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Napoli, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente del Comune presso il quale prestava servizio nel Corpo di [OSCURATO:PERSONA], inquadrato da ultimo come funzionario di vigilanza nella categoria D6 con adibizione, nel periodo 1.2.2007/31.10.2008, a mansioni di responsabile della macrostruttura “settore settentrionale”, a percepire, in relazione allo svolgimento di tali mansioni, il trattamento economico proprio del superiore livello dirigenziale, condannava il Comune al pagamento delle relative differenze retributive con esclusione degli importi a titolo di indennità di posizione da liquidarsi in separato giudizio; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto accertato lo svolgimento di mansioni superiori avendo l’istante provato l’assegnazione al coordinamento della macrostruttura “settore settentrionale” per la quale è espressamente prevista la preposizione di una figura dirigenziale, dovuto il trattamento economico proprio del superiore livello di inquadramento con esclusione, peraltro, dei compendi a titolo di retribuzione di posizione, che, per quanto astrattamente spettanti, non risultano nella specie provati nella loro quantificazione, non essendo sufficiente il riferimento agli importi percepiti da altri dirigenti investiti di analoghe funzioni per essere compensi accessori legati al conseguimento degli obiettivi assegnati dal soggetto datore; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Fusco, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Comune di Napoli; - che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 52 d.lgs. n. 165/2001, 112, 115, 116, 414, 416, 421, comma 2, 434 e 437 c.p.c., 2697 c.c. e 16 CCNL per la Dirigenza delle Regioni e [OSCURATO:PERSONA], lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale all’assunzione del ruolo di dirigente nella pienezza delle funzioni e delle responsabilità connesse alla posizione rivestita deve corrispondere necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico ivi compresi gli emolumenti accessori; - che il motivo si rivela meritevole di accoglimento, non trovando riscontro la tesi accolta dalla Corte territoriale che assume la variabilità della retribuzione di posizione in relazione alla performance individuale data dal conseguimento o meno degli obiettivi assegnati, dovendosi viceversa ritenere l’emolumento accessorio legato all’acquisizione dell’incarico ed all’esercizio delle relative funzioni e responsabilità così da essere predeterminato nel suo importo e omogeneo rispetto a quello attribuito ai dirigenti investiti di analoghe funzioni, in relazione al quale ben può ritenersi adeguatamente provato nella sua quantificazione (cfr., Cass., n. 10194 del 2023, n. 16845 del 2019, Cass., S.U. n. 3814 del 2011); - che il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per l’attribuzione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di giudizio , alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione
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