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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 luglio 1992

Cassazione n. 38518/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/07/1992 avverso la sentenza del 15/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAdato avvis alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. BEVILACQUA Carmine ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di diversa tipologia, qualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. sul presuppo- sto che lo stupefacente fosse destinato all'uso personale.

3. I i profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu- tamente generici e privi di fondamento.

Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinun- zia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, im- plicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accerta- mento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637) e, in ogni modo la ragione di doglianza risulta improponibile in quanto esclusa dalle ipotesi per cui è ammessa impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. 3.1 La pena poi é stata applicata nella misura richiesta dalle parti, non esi- stono errori di computo nella sua determinazione e non risulta prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, così che il giudice de quo ha positivamente delibato l'accordo.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 Giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/07/1992 avverso la sentenza del 15/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAdato avvis alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. BEVILACQUA Carmine ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di diversa tipologia, qualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. sul presuppo- sto che lo stupefacente fosse destinato all'uso personale. 3. I i profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu- tamente generici e privi di fondamento. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinun- zia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, im- plicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accerta- mento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637) e, in ogni modo la ragione di doglianza risulta improponibile in quanto esclusa dalle ipotesi per cui è ammessa impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. 3.1 La pena poi é stata applicata nella misura richiesta dalle parti, non esi- stono errori di computo nella sua determinazione e non risulta prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, così che il giudice de quo ha positivamente delibato l'accordo. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2