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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01920/2023

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19537-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2931/21/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 27/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 19537 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -2- R.g. 19537/2022 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della CTR della Lombardia - n. 2931/21/2021- avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014, ma ne ha omesso il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto).

A Considerato che: // la causa in oggetto pone il problema della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento del doppio contributo unificato della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Sul tema è stata rimessa alle determinazioni del [OSCURATO:PERSONA] Presidente ai fini della sua eventuale assegnazione alle sezioni unite civili, all'udienza del 18 ottobre 2022 con rg. 7443/2022.

La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo e dinanzi alla sezione tributaria in attesa della decisione.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo dinanzi alla sezione tributaria.

Roma, 19 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19537-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2931/21/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 27/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 19537 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- R.g. 19537/2022 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della CTR della Lombardia - n. 2931/21/2021- avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014, ma ne ha omesso il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto). A Considerato che: // la causa in oggetto pone il problema della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento del doppio contributo unificato della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002. Sul tema è stata rimessa alle determinazioni del [OSCURATO:PERSONA] Presidente ai fini della sua eventuale assegnazione alle sezioni unite civili, all'udienza del 18 ottobre 2022 con rg. 7443/2022. La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo e dinanzi alla sezione tributaria in attesa della decisione. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo dinanzi alla sezione tributaria. Roma, 19 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01920/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris