CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32541/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29473/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio e d ex amministratore della cessata ditta [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, con domicilio in Roma, preso la Cancelleria della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di mandato allegata al controricorso, con domicilio in Roma, Oggetto:Responsabilità ex art.2051 c.c. -Danni da distacco di neve dal tetto sull’immobilelocato ad uso commerciale (pasticceria). C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 29473/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi preso la Cancelleria della Corte di cassazione; controricorso.; –resistente – avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 449 /20 2 1 , pubblicata il 14 aprile 2021, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 settembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Urbino, domandandone la condanna al risarcimento dei danni patiti in seguito al distacco di nevedal tetto dell’immobile che aveva provocato la distruzione della struttura antistante il locale pastic ceria in cui il predetto , nello stesso immobile, esercitava l’attività commerciale. Espose che il danno aveva determinato la chiusura della pasticceria per cinque giorni e addebit ò alla società proprietaria dell’immobile la responsabilità per non aver messo in sicurezza i luoghi dal pericolo di caduta di ghiaccio e neve. La convenuta società, costituitasi in giudizio , dedusse che la struttura allestita dal Rocchetti -posta in loco senza il consenso della proprietà- fu ad ostacolare l’intervento di messa in sicurezza. Il Tribunale condannò la società convenuta a pagare all’attore a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 6.951,15, oltre accessori. La Corte di appello di Ancona ha integralmente riformato la decisione sulla base dell’art. 1227 c.c.in considerazione del comportamento colposo del danneggiato, unicacausa del pregiudizio. Ha proposto ricorso per cassazione Rocchetti sulla base di due motivi. Ha risposto con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatricedesignata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 29473/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha depositato memoria. Parte controricorrente ha depositato memoria fuori termine. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione ed erronea applicazione dell’art. 1227 comma 2 c.c. in luogo di quello corretto relativo all’art. 2051 c.c.. Il ricorrente denuncia che la Corte territoriale avrebbe erroneamente addossato la responsabilità al danneggiato con una “sorprendente” interpretazione dell’art. 2051 c.c. 2. Con il secondo motivo viene denunciata ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (l’interrogatorio formale del Rocchetti). 3. I due motivi, così come prospettati, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili. Entrambi attengono al giudizio di fatto in ordine all’applicazione del 1227, comma 2 c.c., e con il secondo , sebbene formulato come vizio motivazionale, lo stesso ricorrente lamenta la erronea interpretazione delle dichiarazioni rese nell’interrogatorio formale; con essi, pertanto , il ricorrente tende a formulare una nuova rivalutazione delle risultanze istruttorie , inammissibile in questa sede. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 29473/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi si liquidano in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nell