CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 35495/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 378 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e sette mesi di reclusione. Rilevata la manifesta infondatezza del primo motivo, attesa l'ampia e congrua motivazione che caratterizza il provvedimento impugnato; l'improponibilità del secondo, che si svolge prevalentemente in linea di mero fatto, propugnando oltre tutto una ricostruzione degli eventi diversa da quella accolta in sentenza e l'inammissibilità originaria del terzo, precluso dalla mancata deduzione come motivo di appello (v. atto d'impugnazione avv. [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consigliere eigt ore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],IA 22 -77E1