Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06071/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 9 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 24 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di tentata estorsione continuata e furto in abitazione.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura per violazione di legge il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice, a pagina 5 della sentenza impugnata, ha fatto buon governo dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro puntualmente richiamata, escludendo l'invocata attenuante, perché l'imputato costrinse la persona offesa a farlo entrare in casa e ove non vi fosse stata la presenza del fratello avrebbe potuto cagionare un danno patrimoniale grave ; manca pertanto la certezza che, ove l'estorsione fosse stata consumata, il danno patito dalla persona offesa sarebbe stato di speciale tenuità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 9 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 24 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di tentata estorsione continuata e furto in abitazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura per violazione di legge il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice, a pagina 5 della sentenza impugnata, ha fatto buon governo dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro puntualmente richiamata, escludendo l'invocata attenuante, perché l'imputato costrinse la persona offesa a farlo entrare in casa e ove non vi fosse stata la presenza del fratello avrebbe potuto cagionare un danno patrimoniale grave ; manca pertanto la certezza che, ove l'estorsione fosse stata consumata, il danno patito dalla persona offesa sarebbe stato di speciale tenuità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 genna
Sentenza Cassazione n. 06071/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris