CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 marzo 2021
Cassazione n. 33330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27759-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 482, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] SAVOIA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 482, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] VERGINE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] BASCIA; - contraticorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 305/2021 della CORTE D'APPM10 di LECCE, depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 305/21, del 29 marzo 2021, della Corte di Appello di Lecce, che — accogliendo il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 198/20, del 23 gennaio 2020, del Tribunale di Lecce — ha condannato la stessa a corrispondere agli appellanti la somma di €, 21.000,00, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio — unitamente a [OSCURATO:PERSONA] — dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]Nuzzaci, i quali deducevano di essere comproprietari, ciascuno nella misura del 25%, e con essi pure il Miglietta (per la restante quota del 50%), di un immobile sito in Lecce, dal Miglietta dato in locazione ad uso commerciale alla predetta società ALFEA, con contratto del 30 gennaio 2015, per un canone annuo di 50.400,00, da corrispondersi in unica soluzione, con prima scadenza il 1° febbraio 2016; - che a tale contratto aveva fatto seguito un accordo — sottoscritto il 27 febbraio 2015 — con cui tutti e tre i comproprietari dell'immobile Ric. 2021 n. 27759 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- si dichiaravano disponibili alla locazione dello stesso alle condizioni già contrattualmente stabilite; - che, ciò premesso, i predetti [OSCURATO:PERSONA] e Nuzzaci — sul presupposto di aver ricevuto il canone solo per il primo anno, avendo conseguito dal Miglietta tramite bonifico bancario, in data 4 febbraio 2016, la somma di 23.183,56 (pari al 50%, ad essi complessivamente spettante, dell'importo contrattualmente pattuito), i medesimi agivano nei confronti della società ALFEA e del Miglietta; - che essi ricorrevano, dunque, innanzi al Tribunale di Lecce per vedersi riconoscere una somma pari alla metà del canone di locazione (o del valore locatizio dell'immobile, "ove per qualsivoglia motivo" l'adito giudicante non avesse riconosciuto "la cogenza del contratto tra le parti") anche per l'annualità successiva, e precisamente per il periodo dal 2 febbraio 2016 al 29 novembre 2016, data di rilascio dell'immobile da parte del conduttore, affermando di aver ratificato, con il proposto ricorso al Tribunale salentino, il contratto concluso dal Miglietta; - che, costituitasi in giudizio, ALFEA chiedeva il rigetto della domanda, tra l'altro sul rilievo che i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Nuzzaci avessero "richiesto il pagamento di una somma per canoni di locazione relativi ad un contratto dagli stessi giammai sottoscritto"; - che, difatti, costoro — dopo aver radicato un precedente giudizio, ex art. 702-bis cod. proc. civ. — per la restituzione dell'immobile, "previa declaratoria di inefficacia del contratto di locazione stipulato tra AL.F.E.A. Sri ed il sig. [OSCURATO:PERSONA], per mancata ed espressa ratifica del contratto" stesso, avevano poi chiesto, con il successivo ricorso ex art. 447-bis cod. proc. civ., il pagamento dei canoni, assumendo di avere, così, ratificato "con il ricorso de quo il detto contratto"; Ric. 2021 n. 27759 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -3- - che la domanda di pagamento, tuttavia, era rigettata dal giudice di prime cure, proprio sul presupposto che i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Nuzzaci non avessero ratificato il contratto concluso tra il Miglietta e la società conduttrice; - che il gravame proposto dai soccombenti veniva accolto dal giudice di appello, il quale — preliminarmente rigettata l'eccezione di tardività del mezzo, sollevata dagli appellati sul rilievo che il deposito dell'atto di appello (avvenuto telematicamente, al pari della notifica) fosse stato compiuto il 26 ottobre 2020, e dunque oltre sei mesi dopo il deposito della sentenza, risalente al 23 gennaio 2020 — riteneva che il contratto concluso dal Miglietta fosse stato ratificato dagli altri comproprietari, richiamandosi, tra gli altri, anche al principio enunciato da Cass. Sez. 3, sent. 10 ottobre 2019, n. 25433, Rv. 655273-01; - che avverso la sentenza della Corte salentina ricorre per cassazione la società ALFEA, sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 327 cod. proc. civ. ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 13 e 14 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e dell'art. 16-bis, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; - che il ricorrente — mentre non contesta (più) la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto operante la sospensione feriale dei termini (e quella prevista per l'emergenza "Covid 19") — censura la stessa per le ragioni di seguito indicate; - che la sentenza è censurata nella parte in cui ha escluso l'intempestività del ricorso in appello, sul presupposto che il deposito telematico avvenuto il 24 ottobre 2020, avendo generato, in pari data, la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta Ric. 2021 n. 27759 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -4- elettronica certificata dal Ministero della Giustizia, fosse stato idoneo ad assicurare il rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (prorogato doppiamente, per le ragioni già illustrate), valutando come ininfluente il successivo messaggio di rifiuto degli atti per un "errore nell'individuazione del Registro di iscrizione", e ciò perché l'appellante pose "immediatamente rimedio" con un nuovo deposito del 26 ottobre, ovvero "con comportamento che va considerato quale mera regolarizzazione del primo deposito"; - che assume, per contro, l'odierna ricorrente che il secondo deposito non avrebbe avuto efficacia sanante, richiamandosi ai principi enunciati da una pronuncia di questa Corte (peraltro, erroneamente indicata in Cass. 24 settembre 2020, n. 24239, mentre si tratta di Cass. Sez. 1, ord. 23 luglio 2020, n. 15771), nella quale si nega efficacia sanante al rinnovato deposito, allorché quello originario sia avvenuto telematicamente senza il rispetto delle prescritte regole tecniche di cui al citato d.m. n. 44 del 2011, integrando tale evenienza una "nullità non satlabileai sni dell'arts 156 cid prc CiV."- - che, in pai-ticolare, eggend0 tatCi il &rosati rifiutato (p-at- dopo aver provvisoriamente generato la ricevuta di avvenuta consegna), ‘`non vi è riscontro" — assume l'odierna ricorrente — "che gli atti e allegati" della parte appellante "fossero contenuti nella cosiddetta busta telematica", secondo quanto, viceversa, ritenuto necessario dal citato arresto di questa Corte; - che, del resto, anche la giurisprudenza di merito avrebbe chiarito "che il deposito del ricorso tempestivamente effettuato ma rifiutato dal sistema per l'erroneità del registro di riferimento, non sana l'inammissibilità del secondo deposito"; - che il secondo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — falsa ed erronea applicazione degli artt. 1705, comma Ric. 2021 n. 27759 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -5- 2, e 2032 cod. civ., oltre a violazione e omessa applicazione degli artt.1105 e 2028 cod. civ.; - che esso assume l'irrilevanza, quale atto di ratifica ex art. 2032 cod. civ., giacché "avveniva tra i comproprietari" (ed essi soltanto), dell'accettazione del bonifico, effettuato dal Miglietta in favore del [OSCURATO:PERSONA] e della Nuzzaci, in data 4 febbraio 2016; - che, con controricorso, il Miglietta, ha aderito all'impugnazione di ALFEA, svolgendo anche un ulteriore motivo, con cui ha chiesto riformarsi la decisione sulle spese di lite in ragione dell'accoglimento dell'altrui ricorso; - che sono rimasti intimati il [OSCURATO:PERSONA] e la Nuzzaci; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 luglio 2022; - che la ricorrente principale ha depositato memoria. Considerato in diritto - che il ricorso principale va rigettato; - che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del Consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente principale nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che in via preliminare, tuttavia, va rilevato che quello del Miglietta, ancorché qualificato come controricorso è, in realtà, un ricorso adesivo a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (tanto che il Miglietta, oltre ad aderire ai due motivi di impugnazione da questa proposti, svolge un terzo motivo con cui chiede di trarre, dall'auspicata Rtc. 2021 n. 27759 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -6- cassazione della sentenza, le dovute conseguenze in punto di spese di lite); - che tale ricorso è inammissibile per intempestività, giacché notificato in data 2 dicembre 2021, e dunque oltre il termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. (pur prorogato per l'operatività della sospensione feriale dei termini e di quella per la "emergenza Covid 19"), investendo una sentenza pubblicata il 23 gennaio 2020; - che, infatti, e le "regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale — neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo — che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione" (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 22 dicembre 2021, n. 41254, Rv. 663463 -01); - che, quanto al ricorso principale, il primo motivo è manifestamente infondato; - che risulta esente dal vizio, con esso denunciato, la decisione della Corte salentina di ritenere tempestivo — tenuto conto sia della sospensione feriale dei termini, che di quella per l'emergenza "Covid 19" (ciò che non è, peraltro, qui in discussione) — il ricorso in appello, relativo a sentenza pubblicata il 23 gennaio 2020; - che a tale esito il giudice di appello è prevenuto sul rilievo che il ricorso era stato depositato telematicamente presso la propria cancelleria in data il 24 ottobre 2020, avendo quel deposito generato, in pari data, la ricevuta di avvenuta consegna, ritenendo, per contro, irrilevante il successivo messaggio di rifiuto dell'atto, "per un errore nell'indicazione del Registro", giacché il successivo deposito del 26 Ric. 2021 n. 27759 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -7- ottobre sarebbe valso a determinare la regolarizzazione della procedura; - che la sentenza impugnata si è, infatti, attenuta al principio secondo cui il deposito telematico degli atti si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 -bis, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della "busta telematica" da parte della cancelleria (Cass. Sez. 1, ord. 27 giugno 2019, n. 17328, Rv. 654644-01; Cass. Sez. Sez. 1, ord. 8 novembre 2019, n. 28982, Rv. 655632-01; Cass. Sez. 1, ord. 10 marzo 2021, n. 6743, Rv. 660897-01); - che, in particolare, l'ultima delle citate pronunce ha fatto applicazione di tale principio in un caso — affine a quello presente (in cui la Corte salentina attesta esservi stato un "errore nell'indicazione del Registro") — nel quale, "pervenuto presso l'organo giudicante competente" un ricorso, "la cancelleria ha aperto la busta, ha comunicato l'errore di individuazione del registro, dopodiché la procedura è stata ripetuta e la seconda volta con esito di accettazione", censurando, così, la decisione allora assunta, nel senso dell'intempestività del ricorso, sul rilievo che "il giudice per verificare la tempestività del deposito non avrebbe dovuto valorizzare la data del secondo deposito telematico", ovvero quello "eseguito dopo il rifiuto della «busta», ma la data della seconda PEC o ricevuta di avvenuta consegna del primo deposito" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. n. 6743 del 2021, cit.); - che non conferente è, invece, la pronuncia — Cass. Sez. 1, ord. 23 luglio 2020, n. 15771 (peraltro, erroneamente indicata come n. 24239 del 24 settembre 2020, dati che, al contrario, identificano la sezione e il Ric. 2021 n. 27759 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -8- giorno di pubblicazione del sito web dal quale tale arresto giurisprudenziale è stato tratto) — alla quale ha inteso richiamarsi la odierna ricorrente principale, ancora nella propria memoria ex art. 380- bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che tale pronuncia, infatti, concerne, in primo luogo, un caso di deposito compiuto attraverso invio a mezzo "PEC" ordinaria, e quindi non di deposito secondo le regole del processo civile telematico; - che essa, poi, riguarda non già l'ipotesi di errore nell'indicazione del registro (all'origine del rifiuto — nel caso che oggi occupa — del deposito telematico, pur inizialmente accettato), bensì altra e affatto diversa, della cui sussistenza, nel caso di specie, la sentenza oggi impugnata non dà atto, e che sarebbe stato onere della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al limite, dimostrare; - che in quel caso, invero, la Corte territoriale aveva "accertato", specificamente, "mediante consultazione dei registri informatici con il programma «Consolle del Magistrato»", non esservi "riscontro", né del fatto "che gli atti e allegati" della parte "fossero contenuti nella cosiddetta busta telematica", né della stessa "iscrizione a ruolo telematica", ritenendo, su tali basi, che il rinnovato deposito dell'atto non potesse avere alcuna efficacia sanante; - che il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile; - che esso non coglie, difatti, l'intera "ratio decidendi" della sentenza impugnata, donde la sua inammissibilità (Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01); - che la Corte salentina, nell'accogliere la domanda di pagamento dei canoni di locazione dal 2 febbraio al 29 novembre 2016 (data di rilascio dell'immobile da parte della società conduttrice), non solo ha valorizzato l'avvenuta accettazione, da parte dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 27759 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -9- Nuzzaci, del bonifico effettuato in loro favore dal Nliglietta, ma si è pure richiamata, espressamente, a quanto affermato da questa Corte, con riguardo ai contratti di locazione conclusi da uno soltanto dei più comproprietari della "res locata", dando rilievo, quale ratifica, all'avvenuta proposizione della domanda giudiziale di pagamento dei canoni (la sentenza impugnata, infatti, cita Cass. Sez. 3, sent. 10 ottobre 2019, n. 25433, Rv. 655273-01); - che, del resto, è la stessa ricorrente principale ad attestare nel proprio atto di impugnazione (cfr. pag. 4, ultimo capoverso) che i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Nuzzaci — dopo aver manifestato, ad essa società ALFEA, con missiva del 30 aprile 2015, la volontà di conseguire i canoni "a titolo di indennità di occupazione sine titulo", tanto da depositare ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., "al fine di ottenere la condanna della società al rilascio dell'immobile, previa declaratoria di inefficacia del contratto di locazione in questione" — mutarono strategia processuale, chiedendo, con il successivo ricorso ex art. 447- bis cod. proc. civ., il pagamento dei canoni, "ratificando (a loro dire) con il ricorso introduttivo del primo grado il contratto di locazione" concluso dal solo Miglietta; - che ciò è quanto ha ritenuto di affermare anche la sentenza impugnata, non a caso richiamandosi (anche) alla già citata pronuncia di questa Corte secondo cui "il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore senza formalità particolari, potendo la ratifica essere espressa dalla stessa domanda di pagamento dei canoni" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 25433 del 2019, cit.), evidenziando la Corte salentina come i predetti coniugi [OSCURATO:PERSONA]Nuzzaci ben potessero "esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa"; Ric. 2021 n. 27759 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -10- - che nulla è dovuto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasti solo intimati il [OSCURATO:PERSONA] e la Nuzzaci; — IVe17;,- - che in ragione del rigetto del ricorso principale e della declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale. ,e4A,L2g H-te-I,Q22_ e _ Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 9,ALU- 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi i ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di c