CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18900/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, d.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, previa declaratoria di manifesta infondatezza della posta questione di costituzionalità, che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente pronuncia; 'N,[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile l'istanza formulata ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena residua superiore ad anni quattro di reclusione (fine pena previsto per il 28.5.2027) di cui al provvedimento di cumulo della Procura Generale della Repubblica di Lecce dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], comprendente condanne per delitti contro il patrimonio, nonché per quelli di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90. 2. Avverso detta ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo "violazione ed erronea applicazione delle norme di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, e art. 4 -bis Ord. Pen.". Secondo il ricorrente, l'indirizzo giurisprudenziale richiamato nell'ordinanza si discosterebbe dai fondamentali principi costituzionali cui si è, invece, uniformato il contrapposto orientamento favorevole allo scioglimento del cumulo ai fini dell'ammissibilità dei condannati per reati ostativi alle misure alternative alla detenzione, nonché dai presupposti sottesi alla misura dell'affidamento terapeutico e dalla ratio stessa che governa le ragioni del cumulo; conseguentemente, l'ordinanza impugnata andrebbe annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio; in via subordinata, riconosciuto l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, occorrerebbe rimettere la questione alle Sezioni Unite ovvero valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 27 Cost. della norma contenuta nell'art. 94 d.P.R. n. 309/90 nella parte in cui esclude l'accesso al beneficio per i detenuti con pena residua superiore agli anni quattro e inferiore ad anni sei, aventi titolo concernente reati ostativi già espiati. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che, previa declaratoria di manifesta infondatezza della posta questione di costituzionalità, il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente pronuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. EI in vero, la giurisprudenza di legittimità da diversi anni non mostra incertezze nell'interpretare l'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 nel senso che esso contempla uno di quei casi in cui non è consentito, per volontà del legislatore, sciogliere il cumulo per l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico. E' stato, infatti, affermato che "in tema di affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché la condizione di accesso alla misura prevede che la pena detentiva inflitta o ancora da espiare sia contenuta nel limite di sei anni ovvero di quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all'art. 4-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, non è consentita la scissione virtuale del cumulo, in caso di pena da espiare superiore ai quattro anni, al fine di imputare quella già espiata ai reati in questione" (Cass. Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021, Rv. 281613 - 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 12339 del 20/02/2020, Rv. 27870i - 01; Cass. Sez. 1, n. 42088 del 18/07/2019, Rv. 277294 - 01). 2. E tale consolidato principio di diritto, al quale si aderisce, è stato correttamente applicato nell'ordinanza impugnata. 3.Non sussistono, pertanto, i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite. 4. Anche la tenuta costituzionale della disciplina è stata oggetto di valutazione da parte di questa Corte che, con pronuncia condivisa dal Collegio, ha affermato che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione agli artt. 3, 27 e 32 Cost., nella parte in cui prevede un diverso requisito di accesso all'affidamento in prova terapeutico per coloro che debbano scontare un residuo di pena riferito a reato ostativo previsto dall'art. 4-bis, ord. pen. in quanto la norma non stabilisce alcuna preclusione assoluta, ma prevede una diversa modalità di accesso al beneficio giustificata dalla gravità dei reati ostativi inclusi nel titolo esecutivo, indicativi di una maggiore pericolosità sociale del detenuto" (Cass. Sez. 1, n. 20702 del 16/06/2020, Rv. 279376 - 02; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 19819 del 23/03/2021). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, I