CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 15312/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 4 luglio 2025, depositata il 2 ottobre 2025, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 4 ottobre 2024 del Tribunale monocratico di Cosenza che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 e 7 legge n. 895 del 1967 «perché, in concorso e previo concerto tra loro, illegalmente detenevano, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], un fucile semiautomatico marca Bene//i, modello M2 matr. cassa M641000 e matr. canna C938255 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare [OSCURATO:PERSONA] consegnava la predetta arma ad [OSCURATO:PERSONA], che la deteneva nella sua abitazione, senza presentare denuncia del nuovo luogo di detenzione entro le 72 ore». 11.1. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure ha tratto la prova del commesso reato dalla documentazione acquisita (verbale di sequestro dell'8 aprile 2021) e dalle dichiarazioni del verbalizzante Mar. [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso che il 6 aprile 2021, all'esito di una perquisizione presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], è stato rinvenuto, insieme ad un fucile regolarmente denunciato, un secondo fucile semiautomatico marca Benelli, mod. M2, di proprietà del fratello [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva denunciato la detenzione in altro luogo. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che l'arma gli era stata consegnata in comodato d'uso dal fratello nella stessa giornata e due giorni dopo si presentava ai carabinieri per esibire una scrittura privata di comodato. Sulla scorta di tali emergenze, ritenendo insussistente la doppia condizione prevista dall'art. 22 legge n. 110 del 1975 per la legittima concessione in locazione o comodato delle armi da sparo, il Tribunale ha ritenuto sussistenti l'elemento oggettivo e soggettivo del reato e condannato entrambi gli imputati alla pena di giustizia. 1.2. La Corte d'appello di Catanzaro, nel confermare l'impugnata sentenza, ha ritenuto che, a fronte della contestata mancata denuncia della cessione a [OSCURATO:PERSONA] di un'arma la cui detenzione era stata denunciata in altro luogo da [OSCURATO:PERSONA], correttamente il Tribunale ha ritenuto il titolo invocato dai due fratelli (un comodato che sarebbe intervenuto lo stesso giorno del rinvenimento) «inidoneo a legittimare la detenzione, in assenza di prova della doppia condizione alla quale l'art. 22 legge 110 del 1975 condiziona l'ammissibilità del comodato (arma destinata a uso scenico, sportivo o venatorio ed effettiva destinazione a tali impieghi: cfr. Cass. n. 20186/2018; n. 10650/2002)». 2. Avverso la sentenza in epigrafe ricorrono per cassazione, tramite difensore di fiducia abilitato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che con unico motivo - qui di seguito riassunto negli stretti limiti necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 38 TULPS, nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ed il travisamento della prova testimoniale. 2.1. La Corte d'appello, nel confermare la sentenza emessa dal giudice monocratico di Cosenza, incappa in un'errata interpretazione ed in un travisamento della prova del dato emerso a seguito della testimonianza del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] circa la presenza di un contratto di comodato intercorso, a mezzo sottoscrizione di una scrittura privata, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spostando illegittimamente l'onere di produzione documentale in capo alla 2difesa degli imputati, invece incombente sull'accusa e, nella specie, non vi sono elementi probatori, perché mai acquisiti, idonei a riscontrare che la detenzione dell'arma da parte di [OSCURATO:PERSONA] fosse antecedente, di oltre 72 ore, rispetto alla perquisizione. L'[OSCURATO:PERSONA], dopo aver consegnato ai carabinieri la scrittura privata de qua, ne è rimasto sprovvisto non avendone conservato una copia ma che tale contratto fosse stato regolarmente e tempestivamente depositato emerge dalla deposizione del teste di p.g. (pag. 6 trascr., prodotte per autosufficienza in all. 1). D'altra parte, l'art. 38 TULPS non prescrive alcuna particolare forma per la denuncia o comunicazione del mutamento del luogo di detenzione dell'arma: ne consegue che la scrittura privata sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], recante l'indicazione dell'arma, del soggetto proprietario e del nuovo luogo di detenzione, ed esibita ai carabinieri in data 8 aprile 2021, costituisce atto pienamente idoneo a rendere edotta l'autorità di P.S. della intervenuta variazione. La motivazione della Corte d'appello, secondo cui la mera esibizione a distanza di due giorni di una scrittura privata senza data certa non può valere come allegazione sufficiente a supportare la tesi difensiva, è manifestamente illogica e contraddittoria perché ignora che la tempestività della denuncia decorre dal momento in cui si verifica la variazione del luogo di detenzione e che la successiva esibizione del documento ai carabinieri integra una comunicazione sufficiente a soddisfare l'obbligo legale. 2.2. Il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in vista dell'odierna udienza, ha depositato conclusioni scritte in cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale in sede [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 20/02/2026, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi vanno dichiarati inammissibili perché aspecifici, reiterativi e, comunque, manifestamente infondati. 1. Sipremette che ci si trova al cospetto di una cd. "doppia conforme", cioè sentenza di condanna di primo grado confermata in appello, in cui è stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza della Corte d'appello a quella del Tribunale (cfr. pagg. 3-4 sent. imp.), sia l'ulteriore parametro costituito dall'adozione dei medesimi criteri valutativi con apparato logico-argomentativo uniforme tra le due pronunce (Sez. 2, n. 25348 del 14/5/2025, Lo 3Faro, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654-01), sicché le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi a vicenda, costituendo un organico inscindibile (ex multis, Sez. 4, n. 19862 del 29/05/2025, Rigon, non mass.; Sez. 4, n. 25729 del 11/4/2025, [OSCURATO:PERSONA] e altri, non mass. sul punto). A fronte di una "doppia conforme" è correlativamente richiesta la "doppia specificità" dei motivi di ricorso: è allora inammissibile per mancanza di specificità il ricorso per cassazione che riproponga - come avvenuto nella specie - i motivi dell'appello già esaminati dal giudice dell'impugnazione. 1.1. Tanto premesso i ricorrenti - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione - confezionano censure generiche e reiterative dell'unico motivo di impugnazione (v. pag. 3 sent. imp.) che si pongono, altresì, in termini meramente contestativi e rivalutativi della convergente motivazione adottata dai giudici di merito, da ritenersi precisa e congrua sulla base di quanto emerso nel corso del processo di primo grado. 1.2. La Corte d'appello ha puntualmente risposto allo specifico motivo di gravame - reiterato aspecificamente in questa sede - con cui si invocava «l'esibizione della scrittura privata di comodato ai carabinieri due giorni dopo il sequestro, quale adempimento idoneo, indipendentemente dal valore giuridico dell'atto, a ritenere assolto l'obbligo legale di denuncia entro il termine di 72 ore dall'acquisizione della detenzione da parte del cessionario» (v. pag. 4 sent. imp.). La Corte territoriale, lungi dall'aver trascurato il dato probatorio offerto dalla testimonianza del mar. Marella, ha ritenuto l'infondatezza del motivo di gravame «non essendo stato allegato alcun elemento a supporto della tempestività dell'adempimento prescritto dall'art. 38 T.U.L.P.S.» condividendo il principio di diritto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] di prime cure secondo il quale, al di fuori della doppia condizione alla quale l'art. 22 legge n. 110 del 1975 condiziona l'ammissibilità del comodato - nello specifico ritenuta insussistente dal Tribunale con motivazione che, ha pure rilevato la Corte d'appello, non ha formato oggetto di censura (pag. 4 sent. imp.) - la concessione in locazione o comodato delle armi da sparto è invariabilmente vietata ed è penalmente sanzionata dall'art. 22, comma 2, legge n. 110 del 1975. Difatti, il comodato e la locazione di armi, laddove consentiti a norma dell'art. 22 della legge n. 110 del 1975, costituiscono il legittimo titolo per la detenzione, mentre diversamente entra in gioco l'art. 2 della legge n. 895 del 1967 (così, in motivazione § 3.3, Sez. 1, n. 20186 del 16/01/2018, Barranca, Rv. 273124-01). 1.3. I ricorsi si appalesano, altresì, manifestamente infondati laddove denunciano un'insussistente violazione di legge, dovendosi ribadire che «il sistema legale posto a presidio della circolazione delle armi è improntato al rispetto di rigidischemi caratterizzati dalla formalizzazione e tracciatura di ogni vicenda che riguarda l'arma, sicché i vari obblighi di catalogazione, registrazione, denuncia e licenza seguono il percorso dell'arma dalla produzione, al commercio, alla vendita, alla cessione e alla detenzione, restando generalmente vietato il porto. In tale contesto di rigida regolamentazione trova spazio la disposizione che concerne la locazione e il comodato di armi, quale negozio di trasferimento da un soggetto a un altro» ma in materia di armi, l'art. 22 legge n. 110 del 1975, che disciplina il trasferimento a titolo di comodato o locazione di un'arma, non prevede alcuna deroga all'obbligo di denunzia della detenzione dell'arma trasferita ai sensi dell'art. 38 TULPS, obbligo che prescinde dal titolo o dalla durata della detenzione medesima» (Sez. 1, n. 20186 del 16/01/2018, cit., in motiv. § 2.3; Sez. 4, n. 7292 del 20/01/2006, Farinella ed altri, Rv. 233411-01). 1.4. Quanto alla lamentata inversione dell'onere della prova, del pari il rilievo defensionale è generico e manifestamente infondato perché la Corte territoriale, lungi dall'averlo posto a carico degli appellanti, anzitutto ha preso atto della circostanza che nessun apporto è pervenuto nel corso del dibattimento dagli imputati («che hanno scelto di restare assenti e non rendere dichiarazioni»: pag. 5 sent. imp.), per avere scelto di non fornire una loro versione dei fatti utile a spiegare l'accaduto e a inficiare l'ipotesi accusatoria (nel senso che l'imputato deve avere, in sede processuale, fornito una sua versione dei fatti, non essendo sufficiente a tal fine una mera prospettazione del difensore, cfr. Sez. 3, n. 42920 del 16/05/2019, F., non mass. sul punto; conf. Sez. 3, n. 20884 del 22/11/2016, Rv. 270123-01). In secondo luogo, la Corte distrettuale ha rettamente prospettato un onere di allegazione - nella specie ritenuto, con congrua motivazione, non assolto dasulla tu base di quanto versato nel processo - in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento dei fatti e circostanze ignote che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, ribadendo che - come da costante giurisprudenza di questa Corte, con la quale non si confrontano i ricorrenti - pur non essendo previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, tuttavia incombe sullo stesso un onere di allegazione tale per cui egli è tenuto personalmente a fornire, per il principio della cd. vicinitas della prova (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373- 01), le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 2, Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284-01; conf. Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657-01; Sez. 2, n. 20171 del 7/02/2013, Weng e altro, Rv. 255916-01) e tale onere va assolto in contraddittorio fra le parti (cfr. Sez. 3, n. 42920 del 16/05/2019, cit., in motiv. § 3.1). 5Alla stregua di tali principi, del tutto immune dai lamentati vizi motivazionali è perciò la rassegnata conclusione cui giungono i Giudici di seconde cure che degradano a livello di mere asserzioni quella della ricezione dell'arma lo stesso giorno del sequestro («in quanto prive di ogni riferimento al tempo, al luogo, alle modalità e ai motivi della consegna»: pag. 5 sent. imp.). 2. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso, altresì,tella parte in cui denuncia il travisamento della prova. 2.1. Sotto tale profilo va ricordato nel caso, come quello di specie, di "doppia conforme", detto vizio motivazionale è deducibile con il ricorso per cassazione qualora il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 3, n. 30436 del 30/6/2025, Amato e altro, non mass.; Sez. 4, n. 25731 del 4/7/2025, D.G., non mass.; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01), dovendosi altresì ribadire che tale vizio, più in generale, vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontro-vertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (tra le più recenti, Sez. 1, n. 29420 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Solferino e altro, non mass.; Sez. 3, n. 44039 del 25/9/2024, A., non mass.; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370-01). 2.2. Ciò ribadito, in relazione alle dichiarazioni testimoniali del mar. [OSCURATO:PERSONA] rese innanzi al [OSCURATO:PERSONA] di prime cure nessun travisamento della prova si è verificato - men che meno in forma di tale «macroscopica o manifesta evidenza» da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le conformi sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr. ex multis Sez. 3, n. 44039 del 25/9/2024, A., non mass.; Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155- 01) - poiché la Corte territoriale dà puntualmente conto della resa testimonianza sul punto («Che l'arma fosse stata consegnata in comodato la mattina stessa della perquisizione [...] (se ne dà conto nel relativo verbale e ne ha sommariamente riferito in dibattimento il Mar. [OSCURATO:PERSONA])»: pag. 4 sent. imp.), come già vi aveva 6 P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 rnarz,i; 2026 [OSCURATO:PERSONA] re este Il Presidente 7