CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 07779/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21875/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata presso la medesima in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., incorporante della CO.M.EI. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – ORDINANZA INTERLOCUTORIAavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:SOCIETA], sezione staccata di Catania, n. 3222/2015, depositata in data 17/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La CTR della [OSCURATO:SOCIETA], sezione staccata di Catania, accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza della CTP di Catania che ne aveva parzialmente accolto il ricorso contro la cartella n. 29320080061653084, emessa ai sensi dell’art. 36-bisd.P.R. n. 600 del 1973, relativa a omesso versamento Ires, Irap, ritenute Irpef e a recupero credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate indebitamente compensato, per l’anno di imposta 2004.La CTP infatti accoglieva il ricorso, fermo restando il ruolo sino all’estinzione del debito. In particolare, i giudici del gravame evidenziavano: a) il contribuente aveva definito, come documentato in atti, la propria posizione tributaria a norma dell’art. 1, comma 1011, della l. n 296 del 2006; essendo venuta meno la pretesa finanziaria, il ruolo andava annullato, salvo il diritto dell’ufficio di recuperare le imposte non versate successivamente;b) quanto al recupero del credito di imposta la cartella non era preceduta dal prodromico atto di recupero. Contro tale decisione propone ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate in base adue motivi . Resiste con controricorso la società contribuente. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23/02/2024. Considerato che: 1. La ricorrente propone due motivi. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006 assumendo che la società COMEI era cessata in data 28/12/2007per incorporazione nella [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva continuato i versamenti fino al 16/10/2014, mentre alla data dell’udienza di trattazione aveva cessato di versare le rate già da otto mesi e che quindi la Commissione non avrebbeverificato il rituale pagamento delle rate, il che comporta l’invalidità della definizione agevolata Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ.,deduce omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 2. Preliminarmente occorre rilevare la mancata notifica del ricorso nei confronti diSerit [OSCURATO:SOCIETA]., pure parte costituita nel giudizio di appello. In materia occorre ricordare che questa Sezione Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 6204 del 2023 (RGN 816 del 2020) e con ordinanza interlocutoria n. 6205 del 2023 (RGN 37904 del 2019) ha proposto la questione di massima di particolare disciplina del litisconsorzio processuale nel giudizio tributario che è suscettibile di ripercuotersi sulla predetta assenza di evocazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] pertanto necessario il rinvio a nuovo ruolo in attesa della predetta decisione. P.Q.M. La Corte rinvia la