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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11000/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TANADott. [OSCURATO:PERSONA] I N COMODATO A [OSCURATO:PERSONA] LUCRATIVEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.

N. 25350/2024Dott. [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25350/2024 R.G., propostoCittà Metropolitana di Palermo (già Provincia di Palermo), consede in Palermo, in persona del [OSCURATO:PERSONA] protempore, autorizzata ad instaurare il presente procedimento invirtù di determinazione resa dal Responsabile della DirezioneAvvocatura [OSCURATO:PERSONA] il 18novembre 2024, n. 5037, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo, ove elettivamentedomiciliata (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA])(indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura inallegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù dideterminazione resa dal Responsabile dell’AvvocaturaNumero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026Comunale il 17 dicembre 2024, n. 491, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo,elettivamente domiciliato (presso gli Uffici dell’AvvocaturaComunale) (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia il 22 aprile 2024, n.3232/12/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 febbraio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. [OSCURATO:PERSONA] di Palermo ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia il 22 aprile 2024, n.3232/12/2024, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione dei tre avvisi di accertamento nn. 23898,23901 e 23902 del 12 novembre 2011 emessi dal Comune diPalermo, per l’IMU relativa agli anni 2017, 2018 e 2019 suedifici adibiti a [OSCURATO:PERSONA], a sede di Ufficidell’[OSCURATO:PERSONA] (oggi della CittàMetropolitana), [OSCURATO:PERSONA], ad usi culturali e ad attivitàdirette all’esercizio del culto, beni confiscati alle mafie,immobili su cui era stata già assolta l’imposta, rispettivamente,per un importo di € 1.215.687,00, oltre a sanzioniamministrative e interessi moratori, per l’anno 2017; per unimporto di € 1.215.683,00, oltre a sanzioni amministrative einteressi moratori, per l’anno 2018; per un importo di €1.215.684,00, oltre a sanzioni amministrative e interessiNumero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026moratori, per l’anno 2019, essendo stata disconosciutal’esenzione prevista dall’art. 13, comma 13, del d.l. 6 dicembre2 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, rinviante all’art. 9, comma 8, del d.lgs.14 marzo 2011, n. 23, ha parzialmente accolto sia l’appelloproposto in via principale dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermoche l’appello proposto in via incidentale dal Comune di Palermoavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi primo grado di Palermo il 27 giugno 2023, n. 1307/1/2023.2.

Il giudice del gravame ha riformato la decisione di primecure - che aveva parzialmente accolto il ricorso originario dellacontribuente con la motivazione che: «Fermo restando nondovuta l'imposta per quegli immobili il cui pagamento è statoassolto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il Collegio ritienelegittima l'imposizione per i rimanenti immobili ai sensi dell'art.9, comma 8, della legge 23/11 e, per analogia, ai sensi dellagiurisprudenza in materia d'esenzione di beni» - sulpresupposto che, per un verso: «L’appello della CittàMetropolitana va (…) accolto relativamente agli immobiliutilizzati direttamente dalla Città metropolitana per i propriUffici ed a quelli confiscati alle mafie.

Va, invece, rigettatorelativamente agli immobili destinati ad Istituti scolasticipubblici e ad utilizzi diversi»; per altro verso: «Il Comune haeccepito il parziale pagamento relativamente ad alcuni cespitiper i quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di avereeffettuato il pagamento (per intero), esponendo in dettaglio lesomme pagate ed il saldo dovuto, e con l’appello incidentale haformulato specifica contestazione… ».3.

Il Comune di Palermo ha resistito con controricorso,eccependo la tardività della notifica del ricorso per cassazione,sul presupposto che il termine breve di impugnazione fosseNumero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026perento dopo la notifica della sentenza di appello.

Inparticolare, la sentenza impugnata sarebbe stata notificata allacontribuente a mezzo p.e.c. il 31 maggio 2024, mentre ilricorso per cassazione sarebbe stato notificato all’enteimpositore il 19 novembre 2024, cioè dopo che il termine brevedi impugnazione era venuto a scadenza il 31 luglio 2024.4.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod.proc., civ., con la quale si è dedotto che la notifica dellasentenza impugnata sarebbe inesistente in quanto la p.e.c.ricevuta dal proprio difensore presso il domicilio digitaleavrebbe contenuto soltanto – in allegato – la sentenzaimpugnata e una attestazione di conformità all’originale a firmadel dirigente costituito per la controparte nei primi due gradi digiudizio, senza tuttavia contenere la relata di notificadebitamente firmata come prescritto ai sensi e per effettodell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53.A suo dire, «l’asserita notifica della sentenza è stata fatta dallaPEC dell’ufficio tributi del Comune di Palermo, indicata dalDirigente dell’Ufficio Entrate e Tributi comunali all’atto dellacostituzione nel giudizio R.G.A. n. 4623/2023.

Soggetto,quindi, non legittimato alla notifica utile per il decorso deltermine breve di impugnazione, in quanto, ai sensi e per effettodel combinato disposto degli artt. 16, 16-bis e 38 della l. 546del 1992 (vigenti ratione temporis) e dell’art. 137 c.p.c., isoggetti deputati ad operare le notifiche sono soltanto l’ufficialegiudiziario e/o l’avvocato incaricato del patrocinio dellacontroversia».Inoltre, la segreteria del giudice tributario di appello avrebbeerroneamente attestato il passaggio in giudicato di talesentenza il 4 dicembre 2024, nonostante il deposito telematicodel ricorso in Cassazione il 2 dicembre 2024.Numero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione èinfondata.1.1 Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorsoper cassazione, la notifica della sentenza impugnata effettuataalla controparte a mezzo pec è idonea a far decorrere il terminebreve di impugnazione nei confronti del destinatario ove ilnotificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartaceadel messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenutaconsegna e di accettazione, della relata di notificazione nonchédella copia conforme della sentenza, salvo che il destinatariodella notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più profili.Per cui, ai fini della prova del regolare perfezionamento dellanotificazione effettuata a mezzo pec, deve essere prodotta laricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio nellacasella di posta elettronica del destinatario, contenente inallegato l’atto da notificare, oltre che la relata di notificazione,dal momento che la notificazione si perfeziona, per ildestinatario, nel momento in cui viene generata tale ricevutadi avvenuta consegna, ai sensi degli artt. 3-bis, comma 3, e 9,comma 1 bis, della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (Cass., Sez.Lav., 18 luglio 2018, n. 19078; Cass., Sez. Sez.

Lav., 19 giugno2019, n. 16421; Cass., Sez. 6^-1, 15 luglio 2021, n. 20214;Cass., Sez. 3^, 4 settembre 2023, n. 25686; Cass., Sez. 1^,21 maggio 2024, n. 14063; Cass., Sez. 3^, 19 novembre2024, n. 29670; Cass., Sez. 3^, 4 febbraio 2025, n. 2776).1.2 Nella specie, quindi, la relata di notifica da parte deldifensore del notificante era assolutamente inesistente (perassoluta carenza della qualità di avvocato in capo al funzionariodelegato alla rappresentanza processuale dell’ente impositore- come si evince anche dalla documentazione annessa allaNumero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026memoria della ricorrente) e, quindi, la conseguente invaliditàdeterminava l’inidoneità della notifica a far decorrere il terminebreve di impugnazione per la controparte.

Difatti, l’art. 3-bis,comma 5, della legge 21 gennaio 1994 n. 53, disponendo che:«L'avvocato redige la relazione di notificazione su documentoinformatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegatoal messaggio di posta elettronica certificata», riserva aldifensore una competenza esclusiva per l’adempimento di taliformalità.

Ne deriva che, al momento della notifica del ricorsoper cassazione, la sentenza impugnata non era ancora passatain giudicato per la pendenza del termine lungo diimpugnazione, essendo erronea la certificazione rilasciata exart. 124 disp. att. cod. proc. civ.2.

Ciò detto, il ricorso è affidato ad un unico motivo, col qualesi denuncia: «Violazione e/o falsa applicazione: dell’art. 7 delDecreto n. 504/92, dell’art. 9 co. 8 D.lgs 23/2011 comerichiamato dall’art. 13 co. 13 D.L. 201/2011 conv. in L.214/2011; dell’art. 1, comma 759 L. 160 del 2019 (comeinterpretato dall’art. 1 co. 71 della legge n. 213/2023, cd.Legge di stabilità 2024); dell'art. 14 “Funzioni” , comma 1,lettera i) della L. 8 giugno 1990 n.142; dell'art.85 D.Lgs.297/1994; dell'art.3 “Competenze degli [OSCURATO:PERSONA]” della L.23del 1996; dell'art.19 “Funzioni” del T.U.EE.LL.; dell'art. 13“Funzioni amministrative” della L. R. n.9 del 1986 istitutivadelle [OSCURATO:PERSONA]; dell'art. 12 della L.R. 24febbraio 2000 n.6 “Provvedimenti per l'autonomia delleistituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolasticheregionali”; dell'art.27 “Funzioni proprie” della L.R. 15/2015“Disposizioni in materia 6 di [OSCURATO:PERSONA] e Cittàmetropolitane” - in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.».Numero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026Secondo la prospettazione della ricorrente, «con questo motivosi rileva che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia - Sezione 12 ha erroneamente considerato che“...Con riferimento agli immobili destinati ad Istituti scolasticipubblici (che la Legge n. 23/1996 impone di mettere adisposizione del Ministero dell’Istruzione per essere adibite ascuole secondarie superiori.

Obbligo confermato dalla Legge n.56/2014) non risulta soddisfatto il presupposto soggettivodell’esenzione...

Anche per i restanti beni destinanti ad utilizzidiversi (WWF, Questura, [OSCURATO:PERSONA], A.N.A.S. etc.) nonrisulta soddisfatto il presupposto soggettivo per cui l’appello varespinto”. (da pag. 6 a pag. 20 del ricorso)».2.1 Il predetto motivo è fondato (sebbene per ragioniparzialmente diverse rispetto alle deduzioni della ricorrente).2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esenzione dicui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504, spetta soltanto se l'immobile viene impiegatodirettamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compitiistituzionali, sicché l'utilizzazione indiretta, in virtù diconcessione, comodato o locazione, da parte di un soggettodiverso da quello a cui spetta l'esenzione, anche se senza scopodi lucro e con destinazione di pubblico interesse, escludel'agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essereutilizzato, sia anche posseduto dall'ente commerciale che nefruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro dirittoreale (Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2016, n. 10483; Cass., Sez.5^, 20 luglio 2016, n. 14912; Cass., Sez. 6^-5, 23 luglio 2019,n. 19773; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5765; Cass., Sez.5^, 21 maggio 2019, n. 13691; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 72021, n. 30896; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, n. 36032;Cass., Sez. Trib., 2 ottobre 2023, n. 27761; Cass., Sez. Trib.,Numero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/202613 dicembre 2024, n. 32357; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025,n. 18933).2.3 Richiamando l’art. 7, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917, l’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, riguarda gli immobili appartenenti a«enti pubblici e privati diversi dalle società», sempreché«destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità noncommerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, diricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative esportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a),della legge 20 maggio 1985, n. 222».

Per cui, oltreall’esenzione prevista dalla lett. a) dell’art. 7, comma 1, checoncerne specificamente «gli immobili posseduti dallo Stato,dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi daquelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4,dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unitàsanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonomedi cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dallecamere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», gli entipubblici (compresi gli enti locali) – al pari degli enti privati nonsocietari - possono beneficiare anche dell’ulteriore esenzioneprevista dalla lett. i) dell’art. 7, comma 1, con riguardo agliimmobili che non sono destinati in via esclusiva a compitiistituzionali di propria pertinenza (in senso analogo: Cass.,Sez.

Trib., 2 ottobre 2023, n. 27761).2.4 Ne discende che, anche per gli enti pubblici, vale il principioper cui, in tema di nuova IMU, l'art. 1, comma 759, lett. g),della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in tema di vecchiaIMU, l'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23,richiamato dall’art. 13, comma 13, del d.l. 6 dicembre 2011, n.Numero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, così come interpretati alla luce dell'art. 1, comma71, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosconol'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, in caso di destinazione esclusiva allosvolgimento delle attività ivi elencate con modalità noncommerciali, anche quando l’immobile sia concesso incomodato ad altri enti (pubblici o privati), purché l'entecomodatario sia strutturalmente o funzionalmente collegatoall'ente comodante, intendendosi, per "collegamentofunzionale", una relazione sinergica di collaborazione ocooperazione tra enti autonomi che trova titolo in unaconvenzione indipendente dal contratto di comodatosull'immobile e che colloca l'ente comodatario in una posizioneausiliaria, e, viceversa, per "collegamento strutturale",l'inserimento di una pluralità di enti con ruoli diversificati in unapiù ampia organizzazione di tipo orizzontale o verticale, checolloca uno o più enti (tra cui l'ente comodante) in posizione didominio, controllo, direzione o coordinamento e gli altri enti(tra cui l'ente comodatario) in posizione di subordinazione odipendenza (Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31346;Cass., Sez. Trib., 9 dicembre 2024, n. 31648; Cass., Sez. Trib.,22 dicembre 2025, n. 33584).2.5 Né l'art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997,n. 446, il quale prevedeva che: «Con regolamento adottato anorma dell'articolo 52, i comuni possono: ( ... ) c) stabilire chel'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobiliutilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto aifabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati,siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore»,Numero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026aveva consentito ai Comuni di escludere (con regolamento)l’esenzione in caso di utilizzo indiretto dell’immobile da parte dienti non commerciali (Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n.31346; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2025, n. 33584).

Difatti,investita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

Un.,30 maggio 2005, n. 11426), «in riferimento agli artt. 3, 23, 53,76 e 77 Cost., (sul)la questione di legittimità costituzionaledell'art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui stabilisce chel'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobiliutilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto aifabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, sianoanche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore», laCorte Costituzionale ha sancito che: «Tale disposizione imponeinfatti di interpretare la originaria previsione dell'art. 7, comma1, lettera i), del d. lgs. n. 504 del 1992, il quale prevedeval'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati dai soggetti di cuiall'art. 87, comma primo, lettera c), del decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni - e cioè enti pubblici e privati diversi dalle società,residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggettoesclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali -,destinati esclusivamente allo svolgimento di attivitàassistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cuiall'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222,senza richiedere la coincidenza tra il proprietario, o titolare dialtro diritto reale sul bene, e l'utilizzatore, con le suindicatequalità soggettive e finalità, e ciò in contrasto: con gli artt. 3 e53 Cost., sia perché l'esenzione verrebbe riconosciuta a favoreNumero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026dei proprietari, a prescindere dalla manifestazione di ricchezzae di potenzialità economica espressa dal bene posseduto, maavendo riguardo unicamente ai requisiti posseduti dal terzoutilizzatore, sia perché l'esenzione risulta irragionevolmenteaccordata pur nel caso in cui il proprietario percepisca perl'utilizzazione del bene da parte di un soggetto rientrante nellacategoria di cui al citato art. 87, comma primo, lettera c), uncanone di locazione; con l'art. 23 Cost., in quanto il potere,riconosciuto ai Comuni dalla disposizione indicata, direstringere o ampliare la portata delle esenzioni dall'impostaviolerebbe la riserva di legge in materia; con gli artt. 76 e 77Cost., per eccesso di delega, giacché con l'art. 3, comma 143,della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Governo era statodelegato a semplificare e razionalizzare gli adempimenti deicontribuenti, ma non anche a dettare deroghe alla applicazionedell'ICI».Per cui, nel dichiarare la manifesta infondatezza dellaquestione di costituzionalità, il giudice delle leggi ha ritenuto,per un verso, «che il citato art. 59, comma 1, lettera c), ha ilsolo scopo di attribuire ai Comuni, in deroga a quanto previstoall’art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, lafacoltà di escludere gli enti non commerciali che possiedonoterreni agricoli e aree fabbricabili dal novero dei soggetti esenti– e, perciò, di applicare l’ICI anche nei loro confronti –, fermarestando l’esenzione per i fabbricati posseduti dai medesimienti non commerciali e da essi direttamente utilizzati per losvolgimento delle attività di cui all’art. 7», e, per altro verso,«che, pertanto, l’art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446del 1997, prevedendo che l’esenzione dall’ICI spetta per ifabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, sianoanche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore,Numero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/20261992 lo stesso significato riconosciutogli dalle pronunce dellaCorte di cassazione richiamate nell’ordinanza di rimessione equindi, sotto questo aspetto, non innova la disciplina deirequisiti soggettivi dell’esenzione» (Corte Cost., 19 dicembre2006, n. 429).2.6 In tale accertamento, per la verifica dei requisiti necessarial godimento dell’esenzione, il giudice di merito si atterrà alseguente principio di diritto: «In tema di IMU, in forza delrichiamo disposto dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo2011, n. 23, dall’art. 13, comma 13, del d.l. 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, nonché dall'art. 1, comma 759, lett. g), dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo l’interpretazioneautentica datane dall'art. 1, comma 71, della legge 30dicembre 2023, n. 213, oltre all’esenzione prevista dalla lett.a) dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,che concerne specificamente gli immobili «destinatiesclusivamente ai compiti istituzionali» che sono «possedutidallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni,se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra dettienti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitariepubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria,artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compitiistituzionali», questi ultimi enti – al pari degli enti privati nonsocietari - possono beneficiare anche dell’ulteriore esenzioneprevista dalla lett. i) dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, con riguardo agli immobili sottratti aicompiti istituzionali di propria pertinenza, anche in caso diNumero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026concessione in comodato ad enti (pubblici o privati)strutturalmente o funzionalmente collegati all'ente comodante,ferma restando la destinazione esclusiva allo svolgimento delle3.

In conclusione, valutandosi la fondatezza del motivodedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio della causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 febbraio2026.LA PRESIDENTEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TANADott. [OSCURATO:PERSONA] I N COMODATO A [OSCURATO:PERSONA] LUCRATIVEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. N. 25350/2024Dott. [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25350/2024 R.G., propostoCittà Metropolitana di Palermo (già Provincia di Palermo), consede in Palermo, in persona del [OSCURATO:PERSONA] protempore, autorizzata ad instaurare il presente procedimento invirtù di determinazione resa dal Responsabile della DirezioneAvvocatura [OSCURATO:PERSONA] il 18novembre 2024, n. 5037, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo, ove elettivamentedomiciliata (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA])(indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura inallegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù dideterminazione resa dal Responsabile dell’AvvocaturaNumero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026Comunale il 17 dicembre 2024, n. 491, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo,elettivamente domiciliato (presso gli Uffici dell’AvvocaturaComunale) (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia il 22 aprile 2024, n.3232/12/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 febbraio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. [OSCURATO:PERSONA] di Palermo ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia il 22 aprile 2024, n.3232/12/2024, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione dei tre avvisi di accertamento nn. 23898,23901 e 23902 del 12 novembre 2011 emessi dal Comune diPalermo, per l’IMU relativa agli anni 2017, 2018 e 2019 suedifici adibiti a [OSCURATO:PERSONA], a sede di Ufficidell’[OSCURATO:PERSONA] (oggi della CittàMetropolitana), [OSCURATO:PERSONA], ad usi culturali e ad attivitàdirette all’esercizio del culto, beni confiscati alle mafie,immobili su cui era stata già assolta l’imposta, rispettivamente,per un importo di € 1.215.687,00, oltre a sanzioniamministrative e interessi moratori, per l’anno 2017; per unimporto di € 1.215.683,00, oltre a sanzioni amministrative einteressi moratori, per l’anno 2018; per un importo di €1.215.684,00, oltre a sanzioni amministrative e interessiNumero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026moratori, per l’anno 2019, essendo stata disconosciutal’esenzione prevista dall’art. 13, comma 13, del d.l. 6 dicembre2 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, rinviante all’art. 9, comma 8, del d.lgs.14 marzo 2011, n. 23, ha parzialmente accolto sia l’appelloproposto in via principale dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermoche l’appello proposto in via incidentale dal Comune di Palermoavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi primo grado di Palermo il 27 giugno 2023, n. 1307/1/2023.2. Il giudice del gravame ha riformato la decisione di primecure - che aveva parzialmente accolto il ricorso originario dellacontribuente con la motivazione che: «Fermo restando nondovuta l'imposta per quegli immobili il cui pagamento è statoassolto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il Collegio ritienelegittima l'imposizione per i rimanenti immobili ai sensi dell'art.9, comma 8, della legge 23/11 e, per analogia, ai sensi dellagiurisprudenza in materia d'esenzione di beni» - sulpresupposto che, per un verso: «L’appello della CittàMetropolitana va (…) accolto relativamente agli immobiliutilizzati direttamente dalla Città metropolitana per i propriUffici ed a quelli confiscati alle mafie. Va, invece, rigettatorelativamente agli immobili destinati ad Istituti scolasticipubblici e ad utilizzi diversi»; per altro verso: «Il Comune haeccepito il parziale pagamento relativamente ad alcuni cespitiper i quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di avereeffettuato il pagamento (per intero), esponendo in dettaglio lesomme pagate ed il saldo dovuto, e con l’appello incidentale haformulato specifica contestazione… ».3. Il Comune di Palermo ha resistito con controricorso,eccependo la tardività della notifica del ricorso per cassazione,sul presupposto che il termine breve di impugnazione fosseNumero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026perento dopo la notifica della sentenza di appello. Inparticolare, la sentenza impugnata sarebbe stata notificata allacontribuente a mezzo p.e.c. il 31 maggio 2024, mentre ilricorso per cassazione sarebbe stato notificato all’enteimpositore il 19 novembre 2024, cioè dopo che il termine brevedi impugnazione era venuto a scadenza il 31 luglio 2024.4. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod.proc., civ., con la quale si è dedotto che la notifica dellasentenza impugnata sarebbe inesistente in quanto la p.e.c.ricevuta dal proprio difensore presso il domicilio digitaleavrebbe contenuto soltanto – in allegato – la sentenzaimpugnata e una attestazione di conformità all’originale a firmadel dirigente costituito per la controparte nei primi due gradi digiudizio, senza tuttavia contenere la relata di notificadebitamente firmata come prescritto ai sensi e per effettodell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53.A suo dire, «l’asserita notifica della sentenza è stata fatta dallaPEC dell’ufficio tributi del Comune di Palermo, indicata dalDirigente dell’Ufficio Entrate e Tributi comunali all’atto dellacostituzione nel giudizio R.G.A. n. 4623/2023. Soggetto,quindi, non legittimato alla notifica utile per il decorso deltermine breve di impugnazione, in quanto, ai sensi e per effettodel combinato disposto degli artt. 16, 16-bis e 38 della l. 546del 1992 (vigenti ratione temporis) e dell’art. 137 c.p.c., isoggetti deputati ad operare le notifiche sono soltanto l’ufficialegiudiziario e/o l’avvocato incaricato del patrocinio dellacontroversia».Inoltre, la segreteria del giudice tributario di appello avrebbeerroneamente attestato il passaggio in giudicato di talesentenza il 4 dicembre 2024, nonostante il deposito telematicodel ricorso in Cassazione il 2 dicembre 2024.Numero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione èinfondata.1.1 Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorsoper cassazione, la notifica della sentenza impugnata effettuataalla controparte a mezzo pec è idonea a far decorrere il terminebreve di impugnazione nei confronti del destinatario ove ilnotificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartaceadel messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenutaconsegna e di accettazione, della relata di notificazione nonchédella copia conforme della sentenza, salvo che il destinatariodella notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più profili.Per cui, ai fini della prova del regolare perfezionamento dellanotificazione effettuata a mezzo pec, deve essere prodotta laricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio nellacasella di posta elettronica del destinatario, contenente inallegato l’atto da notificare, oltre che la relata di notificazione,dal momento che la notificazione si perfeziona, per ildestinatario, nel momento in cui viene generata tale ricevutadi avvenuta consegna, ai sensi degli artt. 3-bis, comma 3, e 9,comma 1 bis, della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (Cass., Sez.Lav., 18 luglio 2018, n. 19078; Cass., Sez. Sez. Lav., 19 giugno2019, n. 16421; Cass., Sez. 6^-1, 15 luglio 2021, n. 20214;Cass., Sez. 3^, 4 settembre 2023, n. 25686; Cass., Sez. 1^,21 maggio 2024, n. 14063; Cass., Sez. 3^, 19 novembre2024, n. 29670; Cass., Sez. 3^, 4 febbraio 2025, n. 2776).1.2 Nella specie, quindi, la relata di notifica da parte deldifensore del notificante era assolutamente inesistente (perassoluta carenza della qualità di avvocato in capo al funzionariodelegato alla rappresentanza processuale dell’ente impositore- come si evince anche dalla documentazione annessa allaNumero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026memoria della ricorrente) e, quindi, la conseguente invaliditàdeterminava l’inidoneità della notifica a far decorrere il terminebreve di impugnazione per la controparte. Difatti, l’art. 3-bis,comma 5, della legge 21 gennaio 1994 n. 53, disponendo che:«L'avvocato redige la relazione di notificazione su documentoinformatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegatoal messaggio di posta elettronica certificata», riserva aldifensore una competenza esclusiva per l’adempimento di taliformalità. Ne deriva che, al momento della notifica del ricorsoper cassazione, la sentenza impugnata non era ancora passatain giudicato per la pendenza del termine lungo diimpugnazione, essendo erronea la certificazione rilasciata exart. 124 disp. att. cod. proc. civ.2. Ciò detto, il ricorso è affidato ad un unico motivo, col qualesi denuncia: «Violazione e/o falsa applicazione: dell’art. 7 delDecreto n. 504/92, dell’art. 9 co. 8 D.lgs 23/2011 comerichiamato dall’art. 13 co. 13 D.L. 201/2011 conv. in L.214/2011; dell’art. 1, comma 759 L. 160 del 2019 (comeinterpretato dall’art. 1 co. 71 della legge n. 213/2023, cd.Legge di stabilità 2024); dell'art. 14 “Funzioni” , comma 1,lettera i) della L. 8 giugno 1990 n.142; dell'art.85 D.Lgs.297/1994; dell'art.3 “Competenze degli [OSCURATO:PERSONA]” della L.23del 1996; dell'art.19 “Funzioni” del T.U.EE.LL.; dell'art. 13“Funzioni amministrative” della L. R. n.9 del 1986 istitutivadelle [OSCURATO:PERSONA]; dell'art. 12 della L.R. 24febbraio 2000 n.6 “Provvedimenti per l'autonomia delleistituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolasticheregionali”; dell'art.27 “Funzioni proprie” della L.R. 15/2015“Disposizioni in materia 6 di [OSCURATO:PERSONA] e Cittàmetropolitane” - in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.».Numero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026Secondo la prospettazione della ricorrente, «con questo motivosi rileva che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia - Sezione 12 ha erroneamente considerato che“...Con riferimento agli immobili destinati ad Istituti scolasticipubblici (che la Legge n. 23/1996 impone di mettere adisposizione del Ministero dell’Istruzione per essere adibite ascuole secondarie superiori. Obbligo confermato dalla Legge n.56/2014) non risulta soddisfatto il presupposto soggettivodell’esenzione... Anche per i restanti beni destinanti ad utilizzidiversi (WWF, Questura, [OSCURATO:PERSONA], A.N.A.S. etc.) nonrisulta soddisfatto il presupposto soggettivo per cui l’appello varespinto”. (da pag. 6 a pag. 20 del ricorso)».2.1 Il predetto motivo è fondato (sebbene per ragioniparzialmente diverse rispetto alle deduzioni della ricorrente).2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esenzione dicui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504, spetta soltanto se l'immobile viene impiegatodirettamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compitiistituzionali, sicché l'utilizzazione indiretta, in virtù diconcessione, comodato o locazione, da parte di un soggettodiverso da quello a cui spetta l'esenzione, anche se senza scopodi lucro e con destinazione di pubblico interesse, escludel'agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essereutilizzato, sia anche posseduto dall'ente commerciale che nefruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro dirittoreale (Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2016, n. 10483; Cass., Sez.5^, 20 luglio 2016, n. 14912; Cass., Sez. 6^-5, 23 luglio 2019,n. 19773; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5765; Cass., Sez.5^, 21 maggio 2019, n. 13691; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 72021, n. 30896; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, n. 36032;Cass., Sez. Trib., 2 ottobre 2023, n. 27761; Cass., Sez. Trib.,Numero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/202613 dicembre 2024, n. 32357; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025,n. 18933).2.3 Richiamando l’art. 7, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917, l’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, riguarda gli immobili appartenenti a«enti pubblici e privati diversi dalle società», sempreché«destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità noncommerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, diricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative esportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a),della legge 20 maggio 1985, n. 222». Per cui, oltreall’esenzione prevista dalla lett. a) dell’art. 7, comma 1, checoncerne specificamente «gli immobili posseduti dallo Stato,dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi daquelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4,dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unitàsanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonomedi cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dallecamere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», gli entipubblici (compresi gli enti locali) – al pari degli enti privati nonsocietari - possono beneficiare anche dell’ulteriore esenzioneprevista dalla lett. i) dell’art. 7, comma 1, con riguardo agliimmobili che non sono destinati in via esclusiva a compitiistituzionali di propria pertinenza (in senso analogo: Cass.,Sez. Trib., 2 ottobre 2023, n. 27761).2.4 Ne discende che, anche per gli enti pubblici, vale il principioper cui, in tema di nuova IMU, l'art. 1, comma 759, lett. g),della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in tema di vecchiaIMU, l'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23,richiamato dall’art. 13, comma 13, del d.l. 6 dicembre 2011, n.Numero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, così come interpretati alla luce dell'art. 1, comma71, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosconol'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, in caso di destinazione esclusiva allosvolgimento delle attività ivi elencate con modalità noncommerciali, anche quando l’immobile sia concesso incomodato ad altri enti (pubblici o privati), purché l'entecomodatario sia strutturalmente o funzionalmente collegatoall'ente comodante, intendendosi, per "collegamentofunzionale", una relazione sinergica di collaborazione ocooperazione tra enti autonomi che trova titolo in unaconvenzione indipendente dal contratto di comodatosull'immobile e che colloca l'ente comodatario in una posizioneausiliaria, e, viceversa, per "collegamento strutturale",l'inserimento di una pluralità di enti con ruoli diversificati in unapiù ampia organizzazione di tipo orizzontale o verticale, checolloca uno o più enti (tra cui l'ente comodante) in posizione didominio, controllo, direzione o coordinamento e gli altri enti(tra cui l'ente comodatario) in posizione di subordinazione odipendenza (Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31346;Cass., Sez. Trib., 9 dicembre 2024, n. 31648; Cass., Sez. Trib.,22 dicembre 2025, n. 33584).2.5 Né l'art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997,n. 446, il quale prevedeva che: «Con regolamento adottato anorma dell'articolo 52, i comuni possono: ( ... ) c) stabilire chel'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobiliutilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto aifabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati,siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore»,Numero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026aveva consentito ai Comuni di escludere (con regolamento)l’esenzione in caso di utilizzo indiretto dell’immobile da parte dienti non commerciali (Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n.31346; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2025, n. 33584). Difatti,investita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un.,30 maggio 2005, n. 11426), «in riferimento agli artt. 3, 23, 53,76 e 77 Cost., (sul)la questione di legittimità costituzionaledell'art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui stabilisce chel'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobiliutilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto aifabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, sianoanche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore», laCorte Costituzionale ha sancito che: «Tale disposizione imponeinfatti di interpretare la originaria previsione dell'art. 7, comma1, lettera i), del d. lgs. n. 504 del 1992, il quale prevedeval'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati dai soggetti di cuiall'art. 87, comma primo, lettera c), del decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni - e cioè enti pubblici e privati diversi dalle società,residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggettoesclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali -,destinati esclusivamente allo svolgimento di attivitàassistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cuiall'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222,senza richiedere la coincidenza tra il proprietario, o titolare dialtro diritto reale sul bene, e l'utilizzatore, con le suindicatequalità soggettive e finalità, e ciò in contrasto: con gli artt. 3 e53 Cost., sia perché l'esenzione verrebbe riconosciuta a favoreNumero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026dei proprietari, a prescindere dalla manifestazione di ricchezzae di potenzialità economica espressa dal bene posseduto, maavendo riguardo unicamente ai requisiti posseduti dal terzoutilizzatore, sia perché l'esenzione risulta irragionevolmenteaccordata pur nel caso in cui il proprietario percepisca perl'utilizzazione del bene da parte di un soggetto rientrante nellacategoria di cui al citato art. 87, comma primo, lettera c), uncanone di locazione; con l'art. 23 Cost., in quanto il potere,riconosciuto ai Comuni dalla disposizione indicata, direstringere o ampliare la portata delle esenzioni dall'impostaviolerebbe la riserva di legge in materia; con gli artt. 76 e 77Cost., per eccesso di delega, giacché con l'art. 3, comma 143,della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Governo era statodelegato a semplificare e razionalizzare gli adempimenti deicontribuenti, ma non anche a dettare deroghe alla applicazionedell'ICI».Per cui, nel dichiarare la manifesta infondatezza dellaquestione di costituzionalità, il giudice delle leggi ha ritenuto,per un verso, «che il citato art. 59, comma 1, lettera c), ha ilsolo scopo di attribuire ai Comuni, in deroga a quanto previstoall’art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, lafacoltà di escludere gli enti non commerciali che possiedonoterreni agricoli e aree fabbricabili dal novero dei soggetti esenti– e, perciò, di applicare l’ICI anche nei loro confronti –, fermarestando l’esenzione per i fabbricati posseduti dai medesimienti non commerciali e da essi direttamente utilizzati per losvolgimento delle attività di cui all’art. 7», e, per altro verso,«che, pertanto, l’art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446del 1997, prevedendo che l’esenzione dall’ICI spetta per ifabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, sianoanche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore,Numero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/20261992 lo stesso significato riconosciutogli dalle pronunce dellaCorte di cassazione richiamate nell’ordinanza di rimessione equindi, sotto questo aspetto, non innova la disciplina deirequisiti soggettivi dell’esenzione» (Corte Cost., 19 dicembre2006, n. 429).2.6 In tale accertamento, per la verifica dei requisiti necessarial godimento dell’esenzione, il giudice di merito si atterrà alseguente principio di diritto: «In tema di IMU, in forza delrichiamo disposto dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo2011, n. 23, dall’art. 13, comma 13, del d.l. 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, nonché dall'art. 1, comma 759, lett. g), dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo l’interpretazioneautentica datane dall'art. 1, comma 71, della legge 30dicembre 2023, n. 213, oltre all’esenzione prevista dalla lett.a) dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,che concerne specificamente gli immobili «destinatiesclusivamente ai compiti istituzionali» che sono «possedutidallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni,se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra dettienti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitariepubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria,artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compitiistituzionali», questi ultimi enti – al pari degli enti privati nonsocietari - possono beneficiare anche dell’ulteriore esenzioneprevista dalla lett. i) dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, con riguardo agli immobili sottratti aicompiti istituzionali di propria pertinenza, anche in caso diNumero registro generale 25350/2024Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 11000/2026Data pubblicazione 24/04/2026concessione in comodato ad enti (pubblici o privati)strutturalmente o funzionalmente collegati all'ente comodante,ferma restando la destinazione esclusiva allo svolgimento delle3. In conclusione, valutandosi la fondatezza del motivodedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio della causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 febbraio2026.LA PRESIDENTEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11000/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris