Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:251
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994CC0227_IT
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
++++
A - Premessa
1 La presente causa ha ad oggetto il calcolo di una pensione d'invalidità in forza della normativa olandese. La signora Olivieri-Coenen, ricorrente nella causa principale, risiedeva dalla nascita nel 1927 fino al 1959 nei [OSCURATO:PERSONA], ove prestava lavoro come insegnante presso una scuola privata dal 1_ settembre 1946 fino al 29 gennaio 1959. Il suo rapporto di lavoro era disciplinato da un contratto di lavoro di diritto privato. Come ha precisato la patrocinante della resistente nella causa principale nel corso della trattazione orale dinanzi alla Corte, la signora Olivieri-Coenen era stata in un primo tempo cittadina olandese. In seguito al matrimonio contratto con un cittadino italiano aveva ottenuto la cittadinanza italiana e si era trasferita in Italia nel 1959, per lavorare insieme al marito nella gestione di un albergo di loro proprietà. Dal marzo 1960 al luglio 1981 era iscritta al regime previdenziale italiano.
2 Nel 1979 la signora Olivieri-Coenen cessava la propria attività per motivi di salute. Il competente ente previdenziale italiano le concedeva quindi, con decorrenza dal 1_ febbraio 1982, una pensione italiana di invalidità. La signora Olivieri-Coenen presentava inoltre una domanda per la concessione di una prestazione proporzionale olandese per inabilità al lavoro. Per comprendere questo modo di procedere, occorre ricordare che, in forza delle pertinenti norme del diritto comunitario, in casi come quelli di cui trattasi nel presente procedimento viene in un primo momento liquidato l'importo totale della prestazione per invalidità e, in seguito, calcolata la quota proporzionale incombente a ciascuno Stato membro interessato.
3 Il competente ente previdenziale olandese, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «resistente nella causa principale»), comunicava alla signora Olivieri-Coenen, in data 13 marzo 1991, che le era stata concessa, a decorrere dal 1_ febbraio 1982, una prestazione proporzionale per inabilità al lavoro ai sensi della «Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering», legge in materia di assicurazione per inabilità al lavoro, in prosieguo: la «WAO»). Tuttavia, nel calcolo di questa prestazione, si era tenuto conto esclusivamente del periodo lavorativo anteriore al 1_ settembre 1947.
4 Per maggiore chiarezza, è necessario dare uno sguardo alle pertinenti disposizioni della normativa previdenziale olandese. [OSCURATO:PERSONA] la tutela contro le conseguenze economiche della sopravvenuta inabilità al lavoro è disciplinata da due leggi - la già ricordata WAO, entrata in vigore il 1_ luglio 1967, e l'«[OSCURATO:PERSONA]» (legge in materia di assicurazione contro il rischio dell'inabilità al lavoro, in prosieguo: la «AAW»). L'importo delle prestazioni erogate in forza della WAO o della AAW è indipendente dall'ammontare dei periodi di contribuzione maturati. Gli impiegati pubblici e le persone loro equiparate sono invece tutelate dall'inabilità al lavoro in forza della «[OSCURATO:PERSONA]» (legge recante disciplina generale delle pensioni civili, in prosieguo: la «ABPW»). Nel caso in esame, soltanto una delle prime due leggi citate, la WAO, assume rilevanza, sicché mi asterrò dall'esaminare più in dettaglio la AAW e i rapporti intercorrenti tra queste due leggi (1).
La ABPW è entrata in vigore il 1_ gennaio 1966. Anteriormente a tale data si applicava agli impiegati pubblici e alle persone loro equiparate la «[OSCURATO:PERSONA] 1922». Questa legge è stata abrogata dalla ABPW. Nel contempo si è adottata una disciplina transitoria per coloro i quali, in forza della [OSCURATO:PERSONA] 1922, avevano maturato una pensione d'invalidità differita. In forza di questa disposizione, l'aspettativa giuridica veniva mantenuta per cinque anni, fino al 1_ gennaio 1971. Se l'inabilità al lavoro fosse sopraggiunta successivamente a questa data, l'interessato non avrebbe più potuto rivendicare una prestazione per invalidità su tale base.
5 La signora Olivieri-Coenen rientrava nelle previsioni della [OSCURATO:PERSONA] 1922 a decorrere dal 1_ settembre 1947, sicché aveva maturato una pensione d'invalidità differita ai sensi di questa legge. Decorso il periodo transitorio previsto dall'ABPW, tale aspettativa giuridica era tuttavia venuta meno.
6 Nel calcolo della prestazione proporzionale da concedere alla signora Olivieri-Coenen, la resistente nella causa principale applicava le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (2), quali erano in vigore al 1_ febbraio 1982 - ossia alla data a decorrere dalla quale la signora Olivieri-Coenen aveva conseguito il diritto a una pensione d'invalidità italiana. Non è necessario passare in rassegna le disposizioni del titolo III («disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni») del regolamento n. 1408/71, applicabili al caso di specie, dal momento che la controversia tra le parti non verte su queste disposizioni né queste ultime hanno rilevanza ai fini della valutazione della questione pregiudiziale. E' sufficiente pertanto ricordare che la prestazione proporzionale in caso di inabilità al lavoro, che doveva essere concessa alla signora Olivieri-Coenen dalla resistente nella causa principale, andava calcolata a norma delle pertinenti disposizioni dell'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
7 Per quanto riguarda quest'ultimo articolo, nell'allegato V del regolamento, nel testo allora vigente, al capitolo riguardante i [OSCURATO:PERSONA], punto 4, lett. a), figura la seguente disposizione:
«Per l'applicazione dell'art. 46, n. 2, del regolamento, sono considerati periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese relativa all'assicurazione contro l'incapacità al lavoro anche i periodi di lavoro subordinato e i periodi assimilati compiuti nei [OSCURATO:PERSONA] anteriormente al 1_ luglio 1967».
8 La resistente nella causa principale prendeva pertanto in considerazione, ai fini del calcolo della prestazione proporzionale olandese, i periodi di contribuzione maturati dalla signora Olivieri-Coenen anteriormente al 1_ settembre 1947, rifiutandosi tuttavia di prendere in considerazione i periodi compresi tra il 1_ settembre 1947 e il 29 gennaio 1959, durante i quali la ricorrente nella causa principale era soggetta alla [OSCURATO:PERSONA] 1922. Nella motivazione del provvedimento, la resistente nella causa principale rilevava che questa legge costituiva una disciplina applicabile agli impiegati statali e alle persone loro equiparate. Ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, tuttavia, tale regolamento non si applica «ai regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato».
9 La signora Olivieri-Coenen proponeva un ricorso avverso questa decisione, facendo valere che quest'ultima si fondava su una non corretta interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71. L'Arrondissementsrechtbank di [OSCURATO:PERSONA] sottoponeva quindi alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'allegato V del regolamento n. 1408/71, sezione relativa ai [OSCURATO:PERSONA], punto 4, lett. a), nel testo vigente alla data del 1_ febbraio 1982, vada interpretato nel senso che per periodi di lavoro subordinato ivi menzionati debbano intendersi anche i periodi durante i quali una persona abbia svolto attività di insegnante in base a un contratto di lavoro con un istituto scolastico privato, anche se la medesima era in quel periodo iscritta a un regime previdenziale speciale per impiegati pubblici e personale equiparato».
B - Parere
10 Preliminarmente all'esame della questione pregiudiziale, mi sembra opportuno soffermarmi brevemente sul problema dell'individuazione del testo della norma pertinente da interpretare. E' pacifico che si tratta del testo in vigore alla data del 1_ febbraio 1982. Al momento dell'adozione del regolamento n. 1408/71, il punto 4, lett. a), era collocato nella parte F dell'allegato V del regolamento. All'adesione di Danimarca, Irlanda e [OSCURATO:PERSONA] ha fatto seguito l'inserimento nell'allegato V del regolamento, di ulteriori capitoli relativi ai nove Stati membri. La parte F è pertanto divenuta la parte H (3), senza che sia stato peraltro alterato il contenuto della disposizione. Un corrispondente adeguamento è avvenuto al momento dell'adesione della Grecia alle Comunità. In conseguenza di quest'ultima, la parte H è divenuta parte I (4). Poiché era questo il testo in vigore alla data del 1_ febbraio 1982, farò riferimento ad esso nel prosieguo (5).
Va segnalato, per scrupolo di completezza, che le successive modifiche del regolamento n. 1408/71 non hanno rilevanza ai fini della presente causa. Ciò vale in particolare per il regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, che ha trasformato l'allegato V in allegato VI e modificato il contenuto della parte I del medesimo (6). Nelle sue osservazioni la Commissione ha correttamente sottolineato che questo regolamento è entrato in vigore solo il 1_ luglio 1982, ossia in data successiva a quella dei fatti rilevanti (7).
11 Nella presente causa la questione controversa è se il periodo compreso tra il 1_ settembre 1947 e il 29 gennaio 1959, durante il quale la signora Olivieri-Coenen ha prestato lavoro come insegnante presso una scuola privata olandese ed era contemporaneamente soggetta alle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] 1922, possa essere considerato periodo di lavoro subordinato o equiparato ai sensi della parte I, punto 4, lett. a), dell'allegato V del regolamento n. 1408/71, nel testo in vigore il 1_ febbraio 1982.
12 Concordo con l'opinione della Commissione secondo la quale tale questione dev'essere risolta affermativamente. Ai sensi dell'art. 1, lett. s), del regolamento n. 1408/71 (8), il termine «periodi di occupazione» designa i periodi «definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi assimilati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione equivalenti ai periodi di occupazione». Da questa definizione si deve muovere anche per l'interpretazione della norma in esame nel caso di specie (9). La questione prospettata è quindi se, in forza della normativa olandese, l'attività svolta dalla ricorrente nella causa principale sia da considerare «periodo di occupazione» o «periodo assimilato» a quest'ultimo. Non mi sembra che su ciò possano sussistere dubbi. La stessa resistente nella causa principale ha ammesso, nelle proprie osservazioni, che in forza della normativa olandese una persona occupata sulla base di un contratto di lavoro va considerata lavoratore. Il periodo di attività lavorativa di questa persona è pertanto, a mio giudizio, un periodo di lavoro subordinato (o equiparato a quest'ultimo) ai sensi della disposizione di cui trattasi nel caso di specie.
13 La circostanza che la signora Olivieri-Coenen durante il periodo in questione fosse soggetta alle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] 1922 non è atta ad infirmare il suddetto rilievo. E' bensì vero che questa legge, così come la ABPW, costituisce un «regime speciale per pubblici impiegati e loro equiparati», che in forza dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, è escluso dall'ambito di applicazione del regolamento medesimo. Tuttavia, tale circostanza non implica che i periodi controversi non possano essere considerati periodi di lavoro subordinato o equiparati ai sensi della disposizione di cui trattasi.
14 A sostegno della tesi contraria, la resistente nella causa principale si richiama alla sentenza della Corte nella causa Lohmann (10). Tale causa verteva sulla situazione di un cittadino olandese, ex pubblico impiegato, che fruiva di una pensione d'invalidità erogata ai sensi della ABPW. Successivamente egli aveva trasferito la propria residenza in Belgio. Per la figlia che continuava a dimorare nei [OSCURATO:PERSONA] egli aveva fatto richiesta di assegni familiari in base alla normativa di questo Stato, assegni che tuttavia gli erano stati negati. Nel procedimento conseguentemente intentato dal signor Lohmann dinanzi ai giudici olandesi veniva sollevata la questione se il ricorrente potesse fondare la propria pretesa sull'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71. Questo articolo dispone che, nei casi in cui esso è applicabile, il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla normativa di un solo Stato membro ha diritto alle prestazioni per figli a carico in base alla normativa di questo Stato membro. La disposizione in parola poteva quindi risultare favorevole al ricorrente se la pensione d'invalidità dallo stesso percepita in base alla ABPW avesse costituito una tale pensione o rendita ai sensi della disposizione medesima. La Corte escluse questa possibilità, osservando che, in forza dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, i regimi speciali per i pubblici impiegati e loro equiparati erano esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento. Ne conseguiva che una pensione o rendita erogata in forza di un tale regime speciale non costituiva pensione o rendita ai sensi dell'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento (11). Il concetto è evidente. Non essendo il regolamento n. 1408/71 applicabile ai regimi speciali per i pubblici impiegati e loro equiparati, la circostanza che una persona abbia diritto a prestazioni sulla base di tale regime speciale non può di per sé condurre all'applicazione del regolamento a questa persona.
15 La fattispecie in esame non è tuttavia comparabile con quella della sentenza Lohmann. Nel caso di specie non si tratta delle conseguenze da trarre, in ordine alla questione dell'applicabilità del regolamento n. 1408/71, dall'esistenza di un diritto basato su un regime speciale per pubblici impiegati o equiparati. E' pacifico, piuttosto, che la signora Olivieri-Coenen non vanta alcun diritto a tali prestazioni né sulla base del [OSCURATO:PERSONA] 1922 né su quella della ABPW. L'unica questione su cui si verte è se un periodo durante il quale la ricorrente nella causa principale era soggetta alla [OSCURATO:PERSONA] 1922 possa essere considerato periodo di lavoro subordinato ai sensi della disposizione di cui trattasi nel caso di specie e possa pertanto essere preso in considerazione ai fini del calcolo della prestazione proporzionale d'invalidità ai sensi della normativa olandese. Una soluzione affermativa di tale questione non è affatto in contrasto con l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71. Deve ancora una volta rilevarsi che la signora Olivieri-Coenen, dopo la scadenza nel 1971 del periodo transitorio previsto dalla ABPW, non ha più alcun diritto da far valere in forza di un regime speciale per i pubblici impiegati ed equiparati. In definitiva, quindi, la situazione della ricorrente nella causa principale si presenta come se l'interessata non fosse mai stata soggetta alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] 1922. Poiché questa conclusione può desumersi già dalle disposizioni esistenti, non è necessario giustificarla con alcuna pregressa modifica dell'art. 4, n. 4, ad opera del legislatore, come invece ritiene necessario fare la resistente nella causa principale.
16 Supponendo anche, tuttavia, che l'opinione da me sostenuta fosse incompatibile con l'art. 4, n. 4, del regolamento, il risultato non sarebbe, a mio avviso, differente. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, tra le disposizioni del regolamento n. 1408/71, da un lato, e quelle dell'allegato VI (ex allegato V), dall'altro, non esiste alcun «ordine gerarchico». Infatti, tutte queste disposizioni sono state adottate per l'attuazione dell'art. 51 del Trattato e vanno dunque «interpretate congiuntamente alla luce dello scopo di detto articolo, che consiste nel contribuire all'instaurazione della libertà di circolazione più completa possibile dei lavoratori migranti, principio che costituisce uno dei fondamenti della Comunità» (12). Talché l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, anche per questo motivo, non osta all'interpretazione da me propugnata. Il problema del rapporto tra l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 e l'art. 48, n. 4, del trattato CE, è pertanto privo di rilevanza nella fattispecie in esame (13).
17 Come ha fatto correttamente rilevare la Commissione, questa interpretazione risponde anche a esigenze di equità. Poiché i potenziali crediti maturati dalla ricorrente nella causa principale in forza del [OSCURATO:PERSONA] 1922 hanno cessato di esistere nel 1971, la tesi contraria potrebbe infatti indurre a non prendere in considerazione i periodi di attività svolti tra il settembre 1947 e il gennaio 1959. In tal modo, la signora Olivieri-Coenen subirebbe un pregiudizio, sebbene la presa in considerazione di questo periodo non comporti alcun cumulo di diritti (14).
18 Per concludere, si deve rilevare come anche la resistente nella causa principale, nelle sue utili e fondate osservazioni, ha ritenuto ammissibile tale punto di vista. Correttamente, tuttavia, essa sembra aver ritenuto opportuno sottoporre i dubbi esistenti al riguardo al giudizio della Corte.
C - Conclusione
19 Propongo pertanto di risolvere la questione deferita dall'Arrondissementsrechtbank di [OSCURATO:PERSONA] nei seguenti termini:
La parte I, punto 4, lett. a), dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 1408/71, nel testo in vigore alla data del 1_ febbraio 1982, dev'essere interpretata nel senso che sono da intendere come periodi di lavoro subordinato ed equiparati compiuti prima del 1_ luglio 1967, ai sensi di questa disposizione, anche i periodi durante i quali una persona era impiegata come insegnante sulla base di un contratto di lavoro stipulato con una scuola privata, pur se tale persona era in quel periodo iscritta a un regime privato per i pubblici dipendenti o loro equiparati.
(1) - Per un'analisi di tali questioni, v. conclusioni dell'avvocato generale Tesauro nella causa C-12/93, Drake (Racc. 1994, pag. I-4339).
(2) - GU L 149, pag. 2.
(3) - V. art. 29 degli atti relativi alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati (GU 1972, L 73, pagg. 14, 112).
(4) - V. art. 21 degli atti relativi alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU 1979, L 291, pagg. 17, 101).
(5) - Il testo di questa disposizione è citato sopra, al paragrafo 7.
(6) - GU L 143, pag. 1.
(7) - V. art. 4 del regolamento n. 1390/81 nonché art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 8 dicembre 1981, n. 3795 (GU L 378, pag. 1).
(8) - Nel testo in vigore alla data del 1_ febbraio 1982.
(9) - Mentre nella versione tedesca si parla, in entrambe le disposizioni, concordemente di «Beschaeftigungszeiten», in altre versioni linguistiche sono utilizzate espressioni in parte leggermente divergenti. Ad esempio, nella versione olandese dell'art. 1, lett. s), si parla di «tijdvakken van arbeid» e in quella francese di «périodes d'emploi». Ciò non implica, tuttavia, alcuna differenza sostanziale.
(10) - Sentenza 8 marzo 1979, causa 129/78, [OSCURATO:PERSONA]/Lohmann (Racc. pag. 853).
(11) - Loc. cit. (nota 10), punto 6.
(12) - Sentenza 20 settembre 1994, causa C-12/93, Drake (Racc. pag. I-4337, punto 20).
(13) - Il procedimento attualmente pendente nella causa C-443/93, Vougioukas, dovrebbe offrire alla Corte l'opportunità di approfondire questa problematica. Sul punto, v. conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA], presentate il 1_ giugno 1995.
(14) - E' interessante notare che - come ha sottolineato la patrocinante della resistente nella causa principale nel corso della trattazione orale dinanzi alla Corte - la signora Olivieri-Coenen avrebbe persino avuto diritto, in forza della normativa olandese, a una pensione d'invalidità più elevata, se fosse rimasta nei [OSCURATO:PERSONA] (e avesse esercitato la stessa attività lavorativa in questo paese).