CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13434/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione tanto dell'elemento materiale, quanto di quello soggettivo del reato contestato (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che, quanto al secondo motivo di ricorso, alla data della sentenza di secondo grado la prescrizione non era ancora maturata, perché - come correttamente osservato dal giudice del gravame a pag. 5 e non contestato dal ricorrente - alla luce delle sospensioni processuali, il delitto di cui all'art.337 cod. pen. si sarebbe prescritto in data 17 maggio 2023. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 m